Corte di Cassazione Penale sez. IV, 7 dicembre 2017, n. 54991 (ud. 24 ottobre 2017)

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 4/2018
LEGITTIMITÀ
l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348, comma
primo, c.p.c., ma integra una nullità per inosservanza delle
forme indicate dall’art. 165 c.p.c., sanabile, anche su rilievo
del giudice, entro l’udienza di comparizione di cui all’art.
350, comma 2, c.p.c. mediante deposito dell’originale da
parte dell’appellante, ovvero a seguito di costituzione
dell’appellato che non contesti la conformità della copia
all’originale (e sempreché dagli atti risulti il momento
della notif‌ica ai f‌ini del rispetto del termine ex art. 347
c.p.c.)” (sez. un., sentenza n. 16598 del 5 agosto 2016; nello
stesso senso, sez. I, sentenza n. 4525 del 8 marzo 2016).
Nel caso di specie, l’appellata non ha mai dedotto di
non avere ricevuto l’atto d’appello, né che la copia depo-
sitata al momento dell’iscrizione a ruolo fosse diversa da
quella notif‌icatale. È dunque palese l’infondatezza del mo-
tivo di ricorso.
5. Il quarto motivo di ricorso.
5.1. Col quarto motivo la ricorrente lamenta, ai sensi
dell’art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., che il Tribunale avrebbe errato
nell’escludere che il modello di “Constatazione Amichevole
di Incidente” sottoscritto dal convenuto fosse “a tutti gli ef-
fetti equiparabile ad una scrittura privata ex articolo 2702
c.c., il cui contenuto fa piena prova f‌ino a querela di falso”.
L’illustrazione del motivo prosegue sostenendo che in
ogni caso il Tribunale avrebbe anche male interpretato
i contenuti del suddetto modulo, i quali non erano affatto
“contraddittori”, come erroneamente ritenuto dal Tribunale.
5.2. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge il
motivo è infondato.
Il modulo di “constatazione amichevole di incidente”
non ha affatto l’eff‌icacia dell’atto pubblico, e tanto meno
costituisce una prova insuperabile.
Stabilisce, infatti, l’art. 143, comma 2, cod. ass., che
“quando il modulo [di constatazione amichevole di inci-
dente] sia f‌irmato congiuntamente da entrambi i condu-
centi coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contra-
ria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro
si sia verif‌icato nelle circostanze, con le modalità e con
le conseguenze risultanti dal modulo stesso”. La legge
dunque pone a carico dell’assicuratore, nel caso in cui il
danneggiato invochi contro di lui la confessione del re-
sponsabile contenuta nel suddetto modulo, una mera pre-
sunzione semplice, che può essere vinta con tutti i mezzi
ordinari di prova, ivi compresa, ovviamente, un’altra pre-
sunzione semplice, ricavata da elementi indiziari ai sensi
dell’art. 2729 c.c.. Nel caso di specie il Tribunale, sebbene
abbia negato ogni e qualsiasi eff‌icacia probatoria al mo-
dulo di constatazione amichevole di incidente (il che,
per quanto detto, non è esatto), ha comunque soggiunto
che nella specie la dinamica come ricostruita nel modu-
lo suddetto era “smentita dai risultati della c.t.u. (così la
sentenza d’appello, p. 7, secondo capoverso). Ha, dunque,
rigettato la domanda non perchè mancasse la prova ne-
gativa della colpa dei convenuti, ma perchè ha ritenuto
sussistere la prova positiva della inesistenza di tale colpa.
Così giudicando il Tribunale non ha violato alcuna delle
norme invocate dalla ricorrente, e tanto meno l’art. 143
cod. ass., dal momento che ha nella sostanza ritenuto vin-
ta, in base a quanto emerso dalla consulenza d’uff‌icio, la
presunzione di responsabilità dell’assicuratore scaturente
dal modello “CAI”.
5.3. Nella parte, poi, in cui lamenta che il suddetto
modulo non era affatto contraddittorio ed evidenziava la
responsabilità del convenuto, il motivo in esame è inam-
missibile, perchè censura la valutazione delle prove per
come compiuta dal giudice di merito.
6. Il quinto motivo di ricorso.
6.1. Col quinto motivo la ricorrente lamenta, ai sen-
si dell’art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., che il Tribunale avrebbe
violato gli articoli 62 e 191 c.p.c., per avere condiviso una
consulenza tecnica d’uff‌icio che invece avrebbe dovuto ri-
tenere erronea.
6.2. Il motivo è manifestamente inammissibile, in
quanto censura il modo in cui il giudice di merito ha valu-
tato le prove, e chiede a questa Corte una nuova e diversa
valutazione di esse.
7. Il sesto motivo di ricorso.
7.1. Col sesto motivo la ricorrente lamenta che il Tri-
bunale, anche se non avesse voluto prestar fede al modulo
CAI, avrebbe dovuto comunque ripartire le responsabilità
tra i due conducenti in misura paritaria e presuntiva, ai
sensi dell’art. 2054, comma secondo, c.c.. Deduce pertanto
che il tribunale avrebbe violato quest’ultima norma nel ri-
gettare integralmente la domanda.
7.2. Il motivo è infondato.
Presupposto per l’applicazione della presunzione di
pari responsabilità, di cui all’articolo 2054, comma secon-
do, c.c., è che sussista almeno la prova che il sinistro si
sia pur sempre verif‌icato, e che abbia coinvolto la persona
indicata dall’attore come responsabile. Nel caso di specie,
invece, il Tribunale non solo ha escluso che la dinamica
dedotta dall’attrice corrispondesse a verità, ma ha altresì
escluso che esistesse la prova stessa dello storico avverar-
si del sinistro, nel luogo, nel tempo e con le modalità indi-
cate dall’attrice (come si afferma chiaramente a pagina 9
della sentenza impugnata, primo capoverso).
8. Le spese.
8.1. Non è luogo a provvedere sulle spese di lite, attesa
la indefensio degli intimati.
8.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del
quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento
a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a
titolo di contributo unif‌icato pari a quello dovuto per l’im-
pugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1,
comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). (Omissis)

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