Corte di Cassazione Penale sez. un., 22 febbraio 2018, n. 8770 (ud. 21 dicembre 2017)
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Arch. giur. circ. ass. e resp. 4/2018
ORDINANZE DI RINVIO ALLA CORTE COSTITUZIONALE
per i suddetti motivi intrinsecamente irragionevole. I fenomeni di obsole-
scenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l’affidabilità delle
apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore
di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale.
Un controllo di conformità alle prescrizioni tecniche ha senso solo se
esteso all’intero arco temporale di utilizzazione degli strumenti di misu-
ra, poiché la finalità dello stesso è strettamente diretta a garantire che
il funzionamento e la precisione nelle misurazioni siano contestuali al
momento in cui la velocità viene rilevata, momento che potrebbe essere
distanziato in modo significativo dalla data di omologazione e di taratu-
ra. Sotto il profilo della coerenza interna della norma, come interpretata
dalla Corte di cassazione, si appalesano altresì evidenti aporie. Occorre
a tal proposito considerare che nelle richiamate disposizioni l’uso delle
apparecchiature di misurazione è strettamente collegato al valore pro-
batorio delle loro risultanze nei procedimenti sanzionatori inerenti alle
trasgressioni dei limiti di velocità. (…) È evidente che, al fine di dare
effettività ai meccanismi repressivi delle infrazioni ai limiti di velocità,
la disposizione realizza in modo non implausibile e non irragionevole un
bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle situa-
zioni soggettive dei sottoposti alle verifiche. È vero infatti che la tutela di
questi ultimi viene in qualche modo compressa per effetto della parziale
inversione dell’onere della prova, dal momento che è il ricorrente contro
l’applicazione della sanzione a dover eventualmente dimostrare – one-
re di difficile assolvimento a causa della irripetibilità dell’accertamento
– il cattivo funzionamento dell’apparecchiatura. Tuttavia, detta limita-
zione trova una ragionevole spiegazione nel carattere di affidabilità che
l’omologazione e la taratura dell’autovelox conferiscono alle prestazioni
di quest’ultimo. In definitiva il bilanciamento realizzato dall’art. 142 del
codice della strada ha per oggetto, da un lato, interessi pubblici e privati
estremamente rilevanti quali la sicurezza della circolazione, la garanzia
dell’ordine pubblico, la preservazione dell’integrità fisica degli individui,
la conservazione dei beni e, dall’altro, valori altrettanto importanti quali
la certezza dei rapporti giuridici ed il diritto di difesa del sanzionato. Det-
to bilanciamento si concreta attraverso una sorta di presunzione, fondata
sull’affidabilità dell’omologazione e della taratura dell’autovelox, che con-
sente di non ritenere pregiudicata oltre un limite ragionevole la certezza
della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici. Proprio la conservazione
di tale affidabilità costituisce il punto di estrema tensione entro il quale
la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato non
perdono la loro ineliminabile ragion d’essere. Il ragionevole affidamen-
to che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle
apparecchiature, garantita quest’ultima da verifiche periodiche conformi
alle relative specifiche tecniche, degrada tuttavia in assoluta incertezza
quando queste ultime non vengono effettuate. (…) Il bilanciamento dei
valori in gioco realizzato in modo non implausibile nel vigente art. 142,
comma 6, del codice della strada trasmoda così nella irragionevolezza, nel
momento in cui il diritto vivente formatosi sull’art. 45, comma 6, del me-
desimo codice consente alle amministrazioni preposte agli accertamenti
di evitare ogni successiva taratura e verifica.” Per un excursus sugli orien-
tamenti giurisprudenziali in materia di taratura degli autovelox, si veda
GIAMPAOLO DE PIAZZI, Obbligo di taratura degli strumenti misuratori
della velocità: la posizione della giurisprudenza dopo l’intervento della
Corte Costituzionale, in questa Rivista, n. 7-8/2017, pagg. 593 e ss.
(12) Ancora una volta si riporta il testo dell’OUA a conclusione delle
sue riflessioni nel documento dell’11 novembre 2015: “In conclusione,
scrive l’OUA, “Tutto ciò, quindi, produce una significativa disparità di
trattamento tra le assicurazioni e le altre parti (danneggiati in primis)
sia quanto alla possibilità di conoscere anticipatamente le risultanze di
un mezzo di prova privilegiato ex lege, sia in relazione alla formazione
stessa di tale fonte probatoria (lo si ribadisce, affidata in via esclusiva
ad una parte con concreti interessi in causa e senza che le controparti
possano svolgere alcun controllo contestuale all’estrazione dei dati)”.
(13) Tratto da Quaderno Studi della Corte Costituzionale, L’inter-
pretazione secundum constitutionem tra Corte Costituzionale e giudi-
ci comuni. Brevi note sul tema. Seminario del 6 novembre 2009 Corte
costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici, Roma,
Palazzo della Consulta, in https://www.cortecostituzionale.it/documenti/
convegni_seminari/Interpretazione_quaderno_stu.pdf.
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