Corte Di Cassazione Penale Sez. Iii, 20 Giugno 2016, N. 25431 (Ud. 16 Settembre 2015)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 4/2017
LEGITTIMITÀ
salvo il caso di errore materiale o di fatto, emendabile con
il rimedio straordinario di cui all’art. 625-bis c.p.p., è pre-
cluso il rilievo di ogni nullità, anche assoluta, verif‌icatesi
nei precedenti giudizi, ivi compreso quello di legittimità
(sez. V, n. 39205 del 9 luglio 2008, Di Pasquale, Rv. 241697;
sez. VI, n. 53415 del 22 ottobre 2014, Scuotto, Rv. 261836;
sez. l, n. 1595 del 16 dicembre 2014, dep. 2015, Borrelli, Rv.
261979); con la conseguenza che, anche supponendo un
reale difetto di legittimazione processuale del dirigente
costituitosi nel processo in rappresentanza del Comune di
Taranto, tale vizio, coperto dal giudicato della sentenza di
annullamento della Corte di cassazione, sarebbe stato de-
ducibile solo col rimedio del ricorso straordinario avverso
la medesima sentenza, che non risulta proposto da alcuno
degli attuali ricorrenti.
La conseguenza necessaria è il rigetto di tutti i motivi
proposti in tema di ritenuta illegittima costituzione del
Comune di Taranto come parte civile. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 20 GIUGNO 2016, N. 25431
(UD. 16 SETTEMBRE 2015)
PRES. SQUASSONI – EST. GENTILI – P.M. IZZO (CONF.) – RIC. P.G. IN PROC. F.
Prova penale y Disposizioni generali y Oggetto
della prova y Indagini difensive y Nozione y Ex art.
391 bis c.p.p. y Capacità di ricezione di dichiarazio-
ni e assunzioni di informazioni y Da parte del sosti-
tuto del difensore y Individuazione.
. Gli atti riconducibili alla nozione di investigazioni
difensive possono essere compiuti, a mente di quanto
disposto dall’art. 391-bis c.p.p., anche dal sostituto del
difensore, purchè anch’egli in possesso, come il sosti-
tuito, della necessaria abilitazione professionale. (In
applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inuti-
lizzabile la documentazione di investigazioni difensive
svolte, nell’ambito di un procedimento di competenza
del Tribunale in composizione collegiale, da praticante
avvocato non abilitato al patrocinio di fronte al predet-
to organo giudiziario). (c.p.p., art. 327 bis; c.p.p., art.
391 bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14 novembre 2014 la Corte di appello
di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza con la
quale il G.u.p. del Tribunale di Trapani, all’esito di giudi-
zio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità
di F.A. in ordine al reato di violenza sessuale aggravata e
continuata commesso in danno di D.A. e S.S., il primo dei
quali di età inferiore ai 10 anni all’epoca dei fatti; in par-
ticolare il giudice del gravame ha ritenuto, diversamente
dal giudice di prime cure, di dovere riconoscere in favore
del F. le circostanze attenuanti generiche, provvedendo
conseguentemente al ridimensionamento della pena in-
f‌litta, determinata in dispositivo in anni 4 di reclusione
(mentre nella motivazione della sentenza la stessa è in-
dicata una volta in anni 4 e mesi 8 di reclusione ed altra
volta in anni 4 di reclusione), in quanto il F. – la cui re-
sponsabilità è stata accertata sia tramite le dichiarazioni
delle persone offese, in parte raccolte e documentate, per
ciò che concerne in specie il D., nel corso di investigazioni
difensive, sia tramite le dichiarazioni di chi aveva raccolto
le dichiarazioni delle medesime persone offese, oltre che
delle stesse dichiarazioni confessorie rese dall’imputato
fosse meritevole delle attenuanti generiche proprio in
funzione del contegno processuale dal medesimo tenuto,
improntato alla ammissione delle proprie colpe, sia in ra-
gione del fatto che costui si è dichiarato disponibile, pur
non avendo compiuto alcun atto concreto in tal senso, al
risarcimento del danno patito dalle persone offese.
Avverso la sentenza della Corte di appello hanno pro-
posto ricorso per cassazione sia il Procuratore generale
presso la Corte di appello di Palermo sia il F..
Col primo ricorso è stata dedotta la nullità della sen-
tenza impugnata nella parte in cui sono state riconosciute
in favore del F. le attenuanti generiche, malgrado questi
abbia reso la propria confessione solo quando la sua re-
sponsabilità penale era stata di fatto già acclarata mentre,
per ciò che attiene alla offerta di risarcimento del danno,
il fatto che questa non abbia avuto un minimo di concre-
tezza renderebbe ingiustif‌icato il riconoscimento delle
attenuanti.
Col secondo motivo il Procuratore generale ha conte-
stato la motivazione della sentenza nella parte in cui è
stata determinata in 4 anni di reclusione la pena irrogata
a carico del prevenuto.
L’accusa distrettuale, ribadita la illegittimità della con-
cessione delle attenuanti generiche, ha osservato che la
pena è stata determinata, come sopra accennato, una vol-
ta in 4 anni ed 8 mesi di reclusione, salvo poi essere pre-
cisata, allorchè è riportato il calcolo, in base alla singolo
voci di computo, che ha condotto alla pena concretamen-
te determinata, in soli 4 anni di reclusione, indicazione
quest’ultima che viene poi ribadita in dispositivo.
Ha, altresì, aggiunto il Pg che il regime delle attenuanti
generiche applicate al F. risulta del tutto equivoco, infatti
esse apparirebbero, in base alla motivazione della sen-
tenza, prevalenti rispetto alle contestate aggravanti (re-
lative all’età infradecenne di una delle persone offese ed
alla condizione di recidivo specif‌ico ed infraquinquennale
gravante sul prevenuto), sebbene detta prevalenza non sia
stata affatto argomentata, laddove nel dispositivo è, inve-
ce, indicata l’equivalenza fra attenuanti ed aggravanti.
Per le esposte ragioni è chiesto l’annullamento con rin-
vio della impugnata sentenza.
Nel proprio ricorso il F., a sua volta, ha censurato la sen-
tenza nella parte in cui in essa sono stati ritenuti utilizza-
bili ai f‌ini della prova della sua colpevolezza i risultati delle
investigazioni difensive condotte dal sostituto del difen-
sore della parte offesa D., sebbene egli al momento in cui
le ha eseguite non avesse ancora la qualif‌ica di avvocato,
essendo all’epoca un praticante abilitato al solo patrocinio
di fronte ai Giudici di pace ed al Tribunale monocratico.

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