Corte Di Cassazione Penale Sez. V, 15 Marzo 2017, N. 12600 (Ud. 13 Gennaio 2017)

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giur
4/2017 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
quanto piuttosto dalla stessa Convenzione Europea, resa
vincolante per lo Stato italiano sin dal 1955.
1.3.2 Anche la considerazione del regime transitorio
stabilito dall’art. 2 della legge n. 117/2014 non apporta
argomenti contrari alla tesi qui esposta. Invero, la norma
al primo comma ammette alla forma di tutela introdotta
dalla legge stessa coloro che alla data della sua entrata
in vigore abbiano già cessato di espiare la pena detentiva
o non si trovino più in stato di custodia cautelare in car-
cere, mentre il secondo comma riconosce la proponibilità
dei medesimi rimedi di cui all’art. 35 ter anche a favore
dei detenuti ed internati che al momento dell’entrata in
vigore della legge stessa abbiano già proposto ricorso alla
Corte EDU senza sia già intervenuta una decisione sulla
ricevibilità del ricorso: in entrambi i casi si riconosce le-
gittimazione ed interesse alla presentazione di richieste
per lamentare pregiudizi verif‌icatisi in un momento an-
teriore. Come evidenziato dalla dottrina, la f‌inalità perse-
guita con la previsione di cui al secondo comma è quella di
sgravare la Corte EDU dei ricorsi già pendenti e di quelli
che avrebbero potuto essere presentati entro il semestre
dall’entrata in vigore della legge n. 117/2014 e quindi che
possono trovare adeguata considerazione presso l’autorità
giudiziaria nazionale, mentre quella del primo comma ha
un signif‌icato soltanto ammettendo che anche i detenuti e
gli internati possano giovarsi degli stessi rimedi in riferi-
mento parimenti a condizioni detentive passate.
1.3.3 Le preoccupazioni, espresse in ordine alla disto-
nia tra l’attribuzione alla giurisdizione di sorveglianza
della competenza a conoscere tutte le domande proposte
da detenuti ed internati indifferentemente per pregiudizi
perduranti o già esauritisi e la sua funzione istituzionale
quale autorità preposta a sovrintendere e vigilare sulla le-
galità dell’espiazione della pena e sull’organizzazione degli
istituti penitenziari nell’ambito di specif‌iche attribuzioni
conferitele dalla legge, non sono convincenti. La soluzione
qui affermata, fondata sull’interpretazione sistematica e
teleologica dell’istituto, non equivale ad assegnare un po-
tere generalizzato di intervento decisionale per qualsiasi
questione afferente i diritti soggettivi dei detenuti impli-
cati dall’esecuzione della pena con sostanziale violazione
dei criteri di riparto delle competenze fra magistratura di
sorveglianza e giudice ordinario civile. Si afferma, invece,
che la competenza dei giudici di sorveglianza opera nello
settore specif‌ico del trattamento difforme dalle prescrizio-
ni della Convenzione EDU lamentato da chi versi tuttora in
condizioni di restrizione e per un fatto generatore di danno
connesso alle stesse modalità di espiazione della pena de-
tentiva, il tutto in perfetta aderenza agli scopi perseguiti
dalla legge introduttiva dei rimedi e nello spirito di assicu-
rare una loro applicazione concreta in termini di massima
effettività possibile. Il che è ancora più valido se si consi-
dera che, attenendosi alla formulazione letterale della nor-
ma, può fondatamente sostenersi che è attuale il pregiudi-
zio che non è stato eliminato per non avere trovato alcuna
forma di riparazione, anche se la causa che lo ha prodotto
si sia temporalmente verif‌icata in un momento passato.
1.3.4 Inf‌ine, indicazioni favorevoli alla soluzione qui
esposta possono trarsi dalla sentenza della Corte costitu-
zionale n. 204 del 21 luglio 2016, che, nel dichiarare in-
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
35-ter ord. pen. proposta in riferimento all’inapplicabilità
ai soggetti condannati all’ergastolo, ha sottolineato che il
riparto di competenza a provvedere fra uff‌icio di sorve-
glianza e giudice civile è aff‌idato al solo criterio dello stato
detentivo del richiedente, non già dell’attualità del pre-
giudizio al momento della formulazione della domanda.
Ha altresì rimarcato, così offrendo autorevole conferma
alla persuasività della interpretativa sopra esposta, che le
sollecitazioni rivolte all’Italia dalla Corte EDU nella pro-
nuncia Torreggiani hanno riguardato l’introduzione di pro-
cedure “accessibili ed effettive; procedure, in altri termini,
idonee a produrre rapidamente la cessazione della viola-
zione, anche nel caso in cui la situazione lesiva fosse già
cessata, ad assicurare con rapidità e concretezza forme di
riparazione adeguate. E questa richiesta deve costituire
un indefettibile criterio ermeneutico ai f‌ini della corretta
applicazione della disciplina successivamente introdotta
dal legislatore”.
Le contrarie determinazioni assunte dal Tribunale di
sorveglianza, inf‌iciate da erronea interpretazione ed appli-
cazione dei parametri normativi che regolano la fattispecie,
impongono l’annullamento del provvedimento impugnato
con rinvio per il rinnovato esame del reclamo, che dovrà
attenersi ai principi di diritto sopra esposti. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 15 MARZO 2017, N. 12600
(UD. 13 GENNAIO 2017)
PRES. BRUNO – EST. CATENA – P.M. CORASANITI (DIFF.) – RIC. DA SILVA
Notif‌icazioni in materia penale y All’imputato
non detenuto y Domicilio dichiarato o eletto y Noti-
f‌icazioni successive y Effettuate a mani del difenso-
re di f‌iducia y Ammissibilità y Esclusione y Notif‌iche
divenute impossibili y Applicabilità del disposto di
cui all’art. 161, comma 4 c.p.p.
Nullità nel processo penale y Nullità assoluta y
Invalidità della notif‌ica del decreto di citazione a
giudizio y Effettuata a mani del difensore y Ex art.
161, comma 4 c.p.p. y Scelta del rito abbreviato
. In tema di notif‌iche, deve escludersi che, in presen-
za di rituale elezione o dichiarazione di un domicilio
presso il quale sia stata effettuata la prima notif‌icazio-
ne, le successive possano essere effettuate a mani del
difensore di f‌iducia, ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis,
c.p.p., dovendosi invece applicare, qualora le notif‌iche
presso il domicilio dichiarato o eletto siano divenute
impossibili, il disposto di cui all’art. 161, comma 4,
c.p.p. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 157; c.p.p., art. 161)
(1)
. È causa di nullità assoluta, come tale deducibile e
rilevabile anche nell’ambito del giudizio abbreviato, la

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