Corte Di Cassazione Penale Sez. I, 17 Marzo 2017, N. 13125 (C.C. 17 Novembre 2016)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 4/2017
LEGITTIMITÀ
regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini
di rilevabilità di cui all’art. 180 c.p.p.). Tuttavia – come con-
divisibilmente ha ritenuto la Corte partenopea – di fronte
ad un domicilio dichiarato o eletto rivelatosi inidoneo si ri-
cade nella medesima situazione dell’assenza di una valida
dichiarazione o elezione di domicilio.
Come rileva il provvedimento impugnato, il decreto di
citazione a giudizio dell’imputato innanzi alla Corte di ap-
pello fu inizialmente tentata presso il domicilio eletto in
Caivano via Foscolo n. 9, ma l’uff‌iciale giudiziario annotò
nella relata che la notif‌ica non fu effettuata perchè l’impu-
tato, come da informazioni assunte dalla moglie, si era tra-
sferito. Pertanto, la suddetta notif‌ica fu ripetuta, ai sensi
dell’art. 157 comma 8-bis, a mani del difensore, che non
ebbe nulla ad obiettare, e che era presente alla udienza
del 10 maggio 2013 e nulla eccepì sul punto.
Di conseguenza, correttamente la Corte napoletana ha
ritenuto che la notif‌ica dell’estratto contumaciale presso il
difensore sia stata validamente effettuata ai sensi dell’art.
157 comma 8 bis c.p.p. in ragione del mancato rinveni-
mento dell’imputato nel suo domicilio all’atto della prima
notif‌ica (quella riguardante il decreto di citazione per il
giudizio di secondo grado).
Ciò in ragione del fatto che, una volta appurata la so-
pravvenuta inidoneità del luogo indicato dall’imputato,
tutte le notif‌iche successive alla prima ben potevano esse-
re effettuate presso il difensore, ai sensi del citato articolo
3. D’altra parte – come ricorda il P.G. nella sua memo-
ria – questa Corte di legittimità di recente ha condivisibil-
mente affermato (sez. VI, n. 31569 del 28 giugno 2016 dep.
21 luglio 2016, C, Rv. 267527) che la forma di notif‌icazione
prevista dall’art. 157, comma ottavo bis, c.p.p., introdotta
dall’art. 2, comma. primo, D.L. 21 febbraio 2005 n, 17, conv.
con mod. dalla L. 22 aprile 2005 n. 60, secondo cui le noti-
f‌icazioni all’imputato non detenuto successive alla prima
sono eseguite mediante consegna al difensore di f‌iducia,
deve ritenersi prevalente su ogni altra, a meno che il difen-
sore di f‌iducia non dichiari immediatamente all’autorità
che procede di non accettare la notif‌icazione per conto dei
suo assistito (Fattispecie in cui la notif‌ica dell’avviso della
conclusione delle indagini preliminari era stata effettuata
presso il domicilio eletto dall’imputato all’atto dell’arresto,
mentre i successivi decreti di f‌issazione dell’udienza preli-
minare e di rinvio a giudizio erano stati notif‌icati presso il
difensore di f‌iducia. In applicazione del principio, la Cor-
te ha ritenuto legittimamente eseguita la notif‌icazione di
questi ultimi atti con la predetta modalità).
Se dunque, si assume che nel caso di specie la notif‌ica
è avvenuta ritualmente, viene in rilievo quella giurispruden-
za (v. sez. VI, n. 46749 del 20 novembre 2013, Caicagnile, Rv.
257456; sez. III, n. 17965 dell’8 aprile 2010, Rescio, Rv 247159)
secondo cui la mera deduzione della mancata conoscenza di
un provvedimento contumaciale ritualmente notif‌icato, non
accompagnata dall’indicazione delle ragioni di tale mancata
conoscenza, è insuff‌iciente a vincere la presunzione, sebbene
non assoluta, di conoscenza dei provvedimento al f‌ine di otte-
nere la restituzione nel termine per l’impugnazione.
Nel caso di specie, invero, il ricorrente si limita a do-
lersi della non ritualità della notif‌ica presso il difensore di
f‌iducia ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis, c.p.p., ma senza
addurre alcuna ulteriore argomentazione in ordine al pro-
f‌ilo – evidentemente centrale della mancata conoscenza
della sentenza, posto che il difensore destinatario della
notif‌ica, Avv. Giuseppe Fusco, risultava essere difenso-
re di f‌iducia del D’Angelo e, dunque, gravato di un onere
deontologico preciso di informazione rispetto al proprio
assistito.
4. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna
al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 17 MARZO 2017, N. 13125
(C.C. 17 NOVEMBRE 2016)
PRES. DI TOMASSI – EST. BONI – P.M. DELEHAYE (CONF.) – RIC. ZINDATO
Istituti di prevenzione e pena (ordinamento
penitenziario) y Procedimento di sorverglianza y
Azione risarcitoria ai sensi dell’art. 35 ter ord. pen.
y Nel corso dello stato di detenzione o di interna-
mento y Competenza y Individuazione.
. In tema di rimedi risarcitori in favore di soggetti
detenuti o internati in condizioni tali da costituire
violazione dell’art. 3 della Convenzione europea sui
diritti dell’uomo e le libertà fondamentali (art. 35 ter
dell’Ordinamento penitenziario), deve ritenersi che,
perdurando lo stato di detenzione o di internamento, la
competenza a provvedere sulle relative istanze riman-
ga in capo al magistrato di sorveglianza, pur quando
dette condizioni siano, nel frattempo, venute meno. (l.
26 luglio 1975, n. 354, art. 35 bis; l. 26 luglio 1975, n.
354, art. 35 ter; l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 69) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. I, 26 novembre 2015, n.
46966, in Ius&Lex dvd n. 1/2017, ed. La Tribuna. Per utili riferimenti
sull’argomento si veda inoltre Cass. pen., sez. I, 12 gennaio 2016, n.
876, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza in data 22 settembre 2015 il Tribuna-
le di sorveglianza di Reggio Calabria rigettava il reclamo
proposto da Gaetano Andrea Zindato avverso l’ordinanza
del Magistrato di Sorveglianza di Reggio Calabria che in
data 5 marzo 2015 aveva dichiarato inammissibile la sua
richiesta di risarcimento del danno esistenziale subito per
effetto di detenzione sofferta con modalità contrastanti
con l’art. 3 della Convenzione EDU e di riduzione della
pena da espiare. A fondamento della decisione rilevava
che la domanda non poteva essere accolta per il difetto
del requisito dell’attualità del pregiudizio in riferimento
ai periodi pregressi di detenzione.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso lo
Zindato con due atti distinti.
2.1 Con il ricorso sottoscritto personalmente ne ha
chiesto l’annullamento per violazione di legge e di norme

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