Corte Di Cassazione Penale Sez. Iv, 20 Marzo 2017, N. 13506 (Ud. 22 Febbraio 2017)

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giur
4/2017 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 20 MARZO 2017, N. 13506
(UD. 22 FEBBRAIO 2017)
PRES. BIANCHI – EST. PEZZELLA – P.M. GAETA (DIFF.) – RIC. D’ANGELO
Termini processuali in materia penale y Resti-
tuzione in termini y Impugnazioni y Avverso sen-
tenza contumaciale y Deduzione dei motivi della
mancata conoscenza del provvedimento y Da parte
dell’interessato y Omissione y Presunta nullità della
notif‌ica dell’estratto contumaciale y Effettuato a
mani del difensore di f‌iducia y Esclusione y Rigetto
della relativa richiesta y Legittimità.
. In tema di restituzione in termini per la proposizione
di impugnazione avverso sentenza contumaciale, le-
gittimo deve ritenersi il rigetto della relativa richiesta
quando la stessa risulti basata soltanto sulla dedotta
ma inesistente nullità della notif‌ica dell’estratto contu-
maciale, siccome effettuata a mani del difensore di f‌i-
ducia, ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis, c.p.p., quando
a detta deduzione non si accompagni alcuna indicazio-
ne circa le ragioni per le quali, di fatto, l’interessato
non avrebbe comunque avuto conoscenza dell’atto.
(Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 157; c.p.p., art. 462) (1)
(1) Nello stesso senso della pronuncia de qua, confermando che la
deduzione della mancata conoscenza di un provvedimento contu-
maciale ritualmente notif‌icato, non accompagnata dall’indicazione
delle ragioni di tale circostanza, è insuff‌iciente a vincere la presun-
zione relativa di conoscenza del provvedimento al f‌ine di ottenere la
restituzione nel termine per l’impugnazione, si vedano Cass. pen.,
sez. VI, 22 novembre 2013, n. 46749, in questa Rivista 2015, 295 e
Cass. pen., sez. III, 11 maggio 2010, n. 17965, ivi 2011, 481.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’appello di Napoli il 17 giugno 2016 respin-
geva l’istanza di remissione in termini avanzata da D’Ange-
lo Pietro per impugnare la sentenza della Corte di appello
di Napoli del 4 marzo 2014, emessa nei confronti del pre-
detto, divenuta irrevocabile il 16 giugno 2014.
L’istanza del D’Angelo veniva rigettata sul rilievo che
la notif‌ica della sentenza era legittimamente avvenuta
presso il difensore ex art. 157 comma 8 bis c.p.p., in quan-
to il decreto di citazione a giudizio inizialmente notif‌icato
presso il domicilio eletto dava esito negativo, con conse-
guente necessità di notif‌ica ex art. 157 comma 8 bis c.p.p.,
sicché non sussisteva la necessità di ripetere la notif‌ica
dell’estratto della sentenza presso il domicilio dell’impu-
tato, in quanto una volta appurata l’inidoneità del luogo
indicato dall’imputato tutte le notif‌iche successive anda-
vano eseguite presso il difensore.
2. Ricorre per la cassazione di tale provvedimento, a
mezzo del proprio difensore di f‌iducia, D’Angelo Pietro, de-
ducendo nullità dell’ordinanza per inosservanza o erronea
applicazione delle nome processuali ex art. 606, comma 1,
lett. c), c.p.p. in relazione alla mancata concessione della
restituzione in termine, ex art. 175 c.p.p., per proporre
ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna
emessa dalla corte di appello di Napoli ed in particolare
per violazione degli artt. 161 commi 1 e 4 e 157 comma 8
bis e 175 c.p.p.
Il ricorrente deduce quello che a suo avviso è un evi-
dente vizio di motivazione in quanto l’inidoneità del do-
micilio eletto non sempre sarebbe assoluta ben potendo
trattarsi di impossibilità temporanea.
Sul punto richiama la decisione di questa Corte sez. VI,
n. 34341 del 15 aprile 2010, Rv. 248238 secondo cui l’impos-
sibilità di effettuare una notif‌ica nel domicilio dichiarato
non comporta che anche le successive notif‌iche debbano
avvenire mediante consegna al difensore, qualora la loro
esecuzione presso il domicilio sia nel frattempo ritornata
ad essere praticabile.
Pertanto, ritiene il ricorrente, sarebbe stato onere della
Corte distrettuale accertare l’inidoneità assoluta del luogo
eletto, mediante una nuova notif‌ica dell’estratto contuma-
ciale. In ogni caso, poi, la notif‌ica dell’estratto contuma-
ciale non sarebbe mai potuta avvenire ex art. 157 comma 8
bis c.p.p., presso il difensore, in quanto l’avvenuta elezione
di domicilio impedisce la notif‌ica per mezzo di consegna di
copia ai difensori.
La norma dell’art. 157 c.p.p. – ci si duole – non può es-
sere utilizzata senza prima esperire tutti gli altri tentativi
previsti dal codice. Se da un lato lo scopo della norma è
quello di evitare tecniche dilatorie e garantire la ragione-
vole durata dei processi ex art. 111 Cost., dall’altro ciò non
consente di comprimere il diritto di difesa garantito dal-
l’art. 24 Cost. La notif‌ica dell’estratto contumaciale doveva
avvenire ex art. 161 comma 4 c.p.p. anche in caso di ini-
doneità del domicilio eletto o dichiarato. Pertanto, chiede
l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rimessione
ne termini per proporre ricorso per cassazione.
3. Il P.G. presso questa Suprema Corte in data 22 no-
vembre 2016 ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo
dichiararsi inammissibile il ricorso, adottando provvedi-
menti di cui all’art. 616 c.p.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il proposto ricorso si palesa infondato.
2. Il provvedimento impugnato appare immune dai de-
nunciati vizi di legittimità.
È vero, infatti, che, secondo l’insegnamento di questa
Corte a Sezioni Unite deve ritenersi nulla la notif‌icazione
eseguita a norma dell’art. 157, comma 8 -bis, c.p.p. presso
il difensore di f‌iducia, qualora l’imputato abbia dichiarato
o eletto domicilio per le notif‌icazioni, essendo l’operatività
dell’art. 157, comma 8 bis, c.p.p. strettamente subordinata
all’assenza di una dichiarazione o elezione di domicilio da
parte dell’imputato cfr. sez. un., n. 19602 del 27 marzo 2008,
Rv. 239396 che hanno precisato che tale vizio ha natura di
nullità di ordine generale a regime intermedio che può rite-
nersi sanata nei soli casi in cui risulti provato che la notif‌i-
cazione nulla non abbia impedito all’imputato di conoscere
l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa, nonché
nei casi in cui la stessa non sia stata tempestivamente de-
dotta, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art.
184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183, alle

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