Corte Di Cassazione Penale Sez. Iii, 28 Marzo 2017, N. 15251 (C.C. 14 Dicembre 2016)

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giur
4/2017 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
la nozione di «carenza di potere in concreto» posto che il
potere di restituzione degli atti di cui all’art. 459 comma
3 c.p.p. di certo esiste, ma va inquadrato in casi diversi da
quello qui scrutinato, caso caratterizzato – peraltro – dal
fatto che il giudice si è espresso in forma solo probabilisti-
ca circa la ricorrenza della particolare causa di non puni-
bilità di cui all’art. 131 bis c.p.
4. In effetti, il punto di criticità – che pare aver de-
terminato l’emissione del provvedimento qui in esame e
che induce la Corte ad approndire il tema – è determina-
to dalla diff‌icoltà di armonizzare la particolare procedura
monitoria di cui agli artt. 459 e ss. c.p.p. (procedimento
per decreto, rito con connotazioni premiali e caratteriz-
zato dall’assenza di previo contraddittorio) con il nuovo
istituto di cui all’art. 131 bis c.p., introdotto dal legislatore
con il D.L.vo n. 28 del 16 marzo 2015.
4.1 La esiguità del disvalore penale del fatto – pur
corrispondente alla f‌igura tipica – è stata costruita nella
legge come particolare causa di esclusione della punibi-
lità (istituto di diritto sostanziale) e non come causa di
improcedibilità dell’azione (istituto marcatamente pro-
cessuale). Da ciò sono derivate una serie di conseguenze
in campo processuale, data la particolare natura dell’isti-
tuto, che innegabilmente presuppone un «accertamento»
del fatto, delle sue modalità obiettive di realizzazione e
delle sue conseguenze (essendo tali parametri richiamati
come indicatori al f‌ine di qualif‌icare la particolare tenuità
dell’offesa) e che rappresenta un epilogo del giudizio (ove
la tenuità venga dichiarata con sentenza) non completa-
mente liberatorio per il destinatario, come evidenziato in
più arresti, tra cui sez. VI, n. 11040 del 27 gennaio 2016,
rv 266505 (la sentenza dibattimentale ha eff‌icacia di
giudicato in altri giudizi civili o amministrativi quanto
a sussistenza del fatto, illiceità penale e attribuibilità al
suo autore; il provvedimento, anche se di archiviazione,
va iscritto nel casellario giudiziale, in virtù di quanto pre-
visto dagli articoli 3 e 4 del D.L.vo n. 28 del 2015). Al con-
tempo, a f‌ini def‌lattivi, l’art. 2 del medesimo D.L.vo n. 28
del 16 marzo 2015 introduce la possibilità di dichiarare la
particolare tenuità del fatto in sede di procedimento di ar-
chiviazione, con apposita sequenza regolamentata dall’at-
tuale art. 411 comma 1 bis (norma che sostanzialmente
introduce un obbligo, in tale ipotesi, di instaurazione del
contraddittorio con indagato e persona offesa con facoltà
di opposizione da parte dei medesimi, non vincolante per
il giudice).
4.2 Ora, a fronte di tale particolare inquadramento dog-
matico e procedimentale, è da escludersi che il giudice
delle indagini preliminari, destinatario di una richiesta di
emissione del decreto penale di condanna, possa emettere
– per tale causa, ossia per la, ritenuta, particolare tenuità
del fatto – sentenza di proscioglimento immediato ai sensi
dell’art. 129 c.p.p.. La ragione essenziale circa l’assenza di
tale facoltà non va cercata – ad avviso del collegio – nella
mancata modif‌ica normativa, in sede di intervento di no-
vellazione, del testo dell’art. 129 c.p.p. (che testualmente
non prevede tale opzione ma nel cui ambito operativo può
essere immessa in via interpretativa, come si è ritenuto
possibile, in sede di legittimità da sez. un., n. 13681 del 25
febbraio 2016 rv 266593, atteso il “ruolo sistemico” di tale
particolare previsione di legge, tale da ricomprendere tut-
te le ipotesi di non punibilità) quanto nel fatto che il par-
ticolare rito monitorio (procedimento per decreto) è per
def‌inizione, privo di contraddittorio e pertanto il soggetto
destinatario (così come la eventuale persona offesa) non
potrebbe esercitare la facoltà che il sistema processuale
impone gli venga riconosciuta f‌inanche in sede di archivia-
zione, come si è detto. In altre parole, se è vero che il G.i.p.
investito dalla richiesta di emissione del decreto penale
di condanna è titolare del potere di emettere la sentenza
di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p., tale possibilità
è da escludersi nella ipotesi di ritenuta sussistenza – da
parte del giudice – della speciale causa di non punibilità
per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p. e
ciò in ragione della particolare natura di tale istituto, che
implica la instaurazione del contraddittorio e che compor-
ta l’emissione di un provvedimento non pienamente libe-
ratorio, data la ricorrenza di effetti pregiudizievoli, tra cui
la iscrizione nel casellario giudiziale del provvedimento
dichiarativo. È pertanto corretto ritenere che l’applicazio-
ne dell’istituto della particolare tenuità del fatto possa –
allo stato attuale della normativa – venire in rilievo esclu-
sivamente in sede di formulazione della opposizione al
decreto penale già emesso, e dunque dopo l’instaurazione
del contraddittorio, nell’ambito delle opzioni processuali
spettanti all’opponente.
4.3 Operate tali precisazioni, il provvedimento – per le
ragioni esposte in precedenza – va annullato senza rinvio,
con trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Napoli
per l’ulteriore corso. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 28 MARZO 2017, N. 15251
(C.C. 14 DICEMBRE 2016)
PRES. DI NICOLA – EST. MACRÌ – P.M. SALZANO (DIFF.) – RIC. DE BOSINI
Indagini preliminari y Chiusura y Archiviazione
y Esclusione y Imputazione coatta y Impugnazioni y
Dell’indagato y Nei cui confronti il P.M. ha formula-
to l’imputazione y Legittimità y Esclusione.
. Il soggetto nei cui confronti il pubblico ministero ab-
bia formulato l’imputazione coatta, a seguito di ordi-
nanza del giudice per le indagini preliminari reiettiva
della richiesta di archiviazione, ai sensi dell’art. 409,
comma 5, c.p.p., non ha titolo per proporre ricorso per
cassazione avverso la suddetta ordinanza, indipenden-
temente dall’essere stata quest’ultima adottata legit-
timamente o meno. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 409;
c.p.p., art. 606) (1)
(1) Nello stesso senso l’orientamento di Cass. pen., sez. IV, 20 marzo
2012, n. 10877, in questa Rivista 2012, 480. In dottrina, sull’opposizio-
ne alla richiesta di archiviazione della persona offesa si veda N. MA-
STROMATTEO, Opposizione alla richiesta di archiviazione e tutela
del contraddittorio, in questo stesso fascicolo 2017, 370

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