Corte Di Cassazione Penale Sez. I, 28 Marzo 2017, N. 15272 (Ud. 21 Dicembre 2016)

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Arch. nuova proc. pen. 4/2017
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 28 MARZO 2017, N. 15272
(UD. 21 DICEMBRE 2016)
PRES. SIOTTO – EST. MAGI – P.M. FRATICELLI (CONF.) – RIC. P.G. IN PROC. ALLOCCO
Giudizio per decreto y Decreto di condanna y Ri-
chiesta di emissione y Rigetto y Restituzione degli
agli al P.M. y Atto abnorme.
. È da ritenere abnorme, in quanto adottato in una si-
tuazione di carenza di potere in concreto, il provvedi-
mento con il quale il giudice per le indagini preliminari,
a fronte della richiesta di emissione di decreto penale,
ordini la restituzione degli atti al pubblico ministero
ritenendo che nella specie possa riconoscersi la parti-
colare tenuità del fatto e quindi applicarsi il disposto di
cui all’art. 131 bis c. p. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 129;
c.p.p., art. 459; c.p., art. 131 bis) (1)
(1) Nello stesso senso della pronuncia in commento ed avvalorando
l’opportunità di adire nel caso di specie la Suprema Corte, si vedano
Cass. pen., sez. VI, 8 giugno 2016, n. 23829, in Ius&Lex dvd n. 1/2017,
ed. La Tribuna e Cass. pen., sez. III, 3 marzo 2010, n. 8288, in questa
Rivista 2011, 230.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Napoli con decisione emessa in data 25 giugno 2015 ha
respinto la richiesta di emissione del decreto penale di
condanna, proposta dal Pubblico Ministero nei confronti
di Allocco Mario, con restituzione degli atti. A sostegno di
tale decisione si afferma in motivazione che «la condotta
in contestazione potrebbe rientrare, alla luce dei criteri
f‌issati dall’art. 131 bis c.p., tra le ipotesi di particolare te-
nuità del fatto», trattandosi di discussione per questioni
di viabilità, in seguito alla quale verosimilmente l’indagato
non ha neppure percepito di essere obbligato a fornire le
proprie generalità.
2. Avverso detto provvedimento – di restituzione degli
atti -il Pubblico Ministero competente ratione loci ha pro-
posto ricorso per cassazione, denunziandone l’abnormità.
Si evidenzia nel ricorso che :
- il G.i.p. avrebbe introdotto una conclusione del proce-
dimento per decreto del tutto atipica e non prevista dalla
legge, determinando una regressione non consentita; – l’e-
sercizio dell’azione penale è avvenuto tramite la domanda
di emissione del decreto penale di condanna, suscettibile
di opposizione;
- in sede di opposizione l’imputato potrebbe, se del
caso, optare per una domanda di applicazione del nuovo
istituto della non punibilità per speciale tenuità del fat-
to, sì da contemperare la celerità del rito alternativo e la
procedura di cui all’art. 131 bis c.p. «senza creare circoli
viziosi».
3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Va premesso che le ipotesi in cui è da ritenersi pre-
vista la possibilità di mera restituzione degli atti al Pubbli-
co Ministero da parte del G.i.p. investito da una richiesta
di emissione del decreto penale di condanna (art. 459
comma 3 c.p.p.) riguardano i prof‌ili di legittimità del rito –
in quanto sottoposti al controllo del giudice -, di qualif‌ica-
zione giuridica del fatto (potere connaturale all’esercizio
della giurisdizione) o di idoneità e adeguatezza della pena
con riferimento al caso concreto. È pertanto da escludersi
l’esistenza di uno spazio di discrezionalità ulteriore, cor-
relato a diverse ragioni di opportunità, posto che il G.i.p.
risulta investito da una azione penale già esercitata nella
particolare forma di cui all’art. 459 comma 1 c.p.p. e per-
tanto, lì dove non ritenga di emettere sentenza ai sensi
dell’art. 129 c.p.p. è tenuto, al di là delle suddette ipotesi,
ad emettere il decreto penale oggetto di richiesta (in tal
senso si richiama quanto di recente affermato da sez. VI n.
23829/2016, rv 267272, nonchè – in precedenza – da sez.
III n. 8288/2009, rv 246333). Dunque la restituzione degli
atti basata – come nel caso in esame – su una ipotetica
valutazione di applicabilità della particolare causa di non
punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. non può ritenersi con-
sentita dal sistema processuale e concretizza, effettiva-
mente, una ipotesi di abnormità.
3.2 Come è noto, la categoria concettuale della ab-
normità nasce per porre rimedio a comportamenti pro-
cedimentali posti in essere dall’organo giudicante da cui
derivano atti non altrimenti impugnabili – in virtù del
principio di tassatività delle sanzioni processuali e dei
relativi rimedi – e al contempo espressivi, in concreto, di
uno «sviamento» della funzione giurisdizionale, non più
rispondente al modello previsto dalla legge. La lunga e
articolata elaborazione giurisprudenziale sul tema (a par-
tire dalle decisioni elaborate nella vigenza del codice del
1930, tra cui sent. 12 dicembre 1981, ove si precisava che
risulta abnorme il provvedimento che per la singolarità e
stranezza del suo contenuto sta al di fuori non solo delle
norme legislative ma dell’intero ordinamento processuale,
tanto da doversi considerare imprevisto e imprevedibile
dal legislatore) è stata eff‌icacemente sintetizzata dalla
decisione emessa dalle Sezioni Unite n. 25957 del 26 mar-
zo 2009, che questo Collegio condivide, in cui si è posta
in rilievo, a f‌ini di razionalizzazione delle diverse ipotesi
e di effettiva percezione della diversità tra atto abnorme
e atto illegittimo, la differenza esistente tra abnormità
strutturale e abnormità funzionale dell’atto emesso, con
classif‌icazione delle relative ipotesi. L’abnormità struttu-
rale va infatti riconosciuta lì dove vi sia esercizio da parte
del giudice di un potere non attribuitogli dall’ordinamento
processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di de-
viazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo
consentito, nel senso di esercizio di un potere previsto
dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radi-
calmente diversa da quella conf‌igurata dalla legge e cioè
completamente al di fuori dei casi consentiti, perchè al
di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in con-
creto). L’abnormità funzionale, è invece, da inviduarsi nel
caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo
e va limitata all’ipotesi in cui il provvedimento giudizia-
rio imponga al pubblico ministero un adempimento che
concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del
procedimento o del processo. Il caso in esame rientra nel-

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