Corte Di Cassazione Penale Sez. Iii, 27 Aprile 2017, N. 19991 (Ud. 23 Giugno 2016)

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Arch. nuova proc. pen. 4/2017
LEGITTIMITÀ
richiesta di sospensione del procedimento e di messa alla
prova ex art. 464 bis c.p.p., avanzata in sede di opposizione
a decreto penale di condanna” (sez. I, n. 25867 del 3 feb-
braio 2016, RV. 267062).
Non convince l’affermazione secondo cui militerebbe
in favore della soluzione da quella pronuncia adottata “l’o-
biettiva diversità della richiesta di messa alla prova rispet-
to a quella di ammissione a un rito alternativo”; e ciò in
quanto l’istituto della sospensione del procedimento con
messa alla prova è comunque disciplinato nell’introdotto
Titolo V-bis 5 del Libro VI del codice di rito che prevede
proprio i “procedimenti speciali”.
Del pari non convincente è poi l’affermazione, conte-
nuta sempre nella citata pronuncia, secondo cui «se do-
vesse essere ritenuto competente il Giudice delle indagini
preliminari, quest’ultimo, del tutto incongruamente, “do-
vrebbe acquisire delle prove relativamente al giudizio che,
in caso di revoca dell’ordinanza di sospensione con messa
alla prova, verrebbe poi ad essere celebrato, per la restan-
te parte, dal giudice del dibattimento”, con la conseguenza
che, “così argomentando il legislatore avrebbe introdotto
una nuova ipotesi di “incidente probatorio”, ulteriormente
derogando in maniera tra l’altro non espressa al principio
di oralità della prova”».
Stabilisce, infatti, il citato articolo 464-sexies, c.p.p.,
che “durante la sospensione del procedimento con messa
alla prova il giudice, con le modalità stabilite per il dibat-
timento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rin-
viabili e quelle che possono condurre al proscioglimento
dell’imputato”; ed è agevole constatare che siffatta norma
è del tutto analoga a quella dell’articolo 392 c.p.p. che pre-
vede l’incidente probatorio.
Potendosi solo aggiungere che è appunto l’uso dell’e-
spressione “con le modalità stabilite per il dibattimento”
utilizzata nell’art. 464-sexies citato nella sentenza richia-
mata, che parrebbe dimostrare, invece, il contrario di
quanto in quella si sostiene: perchè se la competenza fosse
– sempre – riservata al giudice del dibattimento, non vi sa-
rebbe stata ragione alcuna per tale precisazione, riservata
alle forme da adottare.
Dunque, ad avviso del Collegio, appare evidente l’in-
tenzione del Legislatore: quella di consentire che le prove
“non rinviabili” raccolte ai sensi dell’articolo 464-sexies
citato possano essere usate anche dal giudice del dibat-
timento, così come si verif‌ica del resto per le prove rac-
colte, ex articolo 392 c.p.p., sia nel corso delle indagini
preliminari, sia – a seguito della sentenza della Corte co-
stituzionale 10 marzo 1994, numero 77 – anche nella fase
dell’udienza preliminare.
In entrambi i casi, peraltro, la prova viene raccolta nel
contraddittorio delle parti e la deroga al principio secondo
cui la stessa dovrebbe formarsi nel dibattimento è giusti-
f‌icata dalla non rinviabilità della sua assunzione, dovuta
alle ragioni indicate nell’articolo 392 c.p.p. citato, alle
quali deve fare riferimento il Giudice delle indagini pre-
liminari che ha disposto la sospensione del procedimento
con messa alla prova.
La situazione verif‌icatasi nel caso in esame manifesta,
quindi, l’evidente asistematicità di una soluzione quale quel-
la qui non condivisa, in base alla quale la sede “naturale” per
la decisione sulla richiesta di sospensione del procedimento
per messa alla prova e per i provvedimenti conseguenti do-
vrebbe essere sempre il dibattimento, così privando l’impu-
tato della possibilità di eventualmente richiedere, in via su-
bordinata come è accaduto nel caso in esame ovvero in caso
di rigetto, la def‌inzione mediante altri riti alternativi la cui
richiesta non risulti ancora preclusa. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 27 APRILE 2017, N. 19991
(UD. 23 GIUGNO 2016)
PRES. AMORESANO – EST. GENTILI – P.M. BIRRITTERI (DIFF.) – RIC. DONNARUMMA
Misure cautelari reali y Impugnazioni y Riesame y
Sequestro preventivo y Revoca y Tempistica y Rinvio
a giudizio y Fase del giudizio instaurata a seguito di
citazione diretta del P.M. y Limiti.
. Il principio secondo cui, una volta intervenuto il rin-
vio a giudizio, non è più possibile chiedere la revoca
di un sequestro preventivo sulla base della ritenuta
insussistenza del “fumus commissi delicti” non può tro-
vare applicazione quando la fase del giudizio sia stata
instaurata a seguito di citazione diretta da parte del
pubblico ministero, non sussistendo, in tal caso, a dif-
ferenza di quanto si verif‌ica quando il rinvio a giudizio
sia disposto all’esito dell’udienza preliminare, alcuna
verif‌ica circa la sostenibilità dell’accusa in giudizio da
parte di un giudice terzo. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art.
316; c.p.p., art. 322; c.p.p., art. 324; c.p.p., art. 429) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. V, 9 dicembre 2014, n.
51147, in Ius&Lex dvd n. 1/2017, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell’ap-
pello cautelare, ha dichiarato inammissibile, con ordi-
nanza del 4 dicembre 2015, depositata il successivo 30
dicembre, il gravame presentato da Donnarumma Santolo,
in qualità di legale rappresentante della Immobiliare Pae-
stum, avverso il rigetto della istanza di dissequestro di un
compendio immobiliare, già interessato da un provvedi-
mento di sequestro preventivo, deliberato dal Tribunale di
Salerno, in quanto giudice del dibattimento, il precedente
22 luglio 2015.
In particolare il Tribunale, dopo avere puntualmente
riassunto i diversi momenti procedimentali in cui si era
dipanata la vicenda oggetto del giudizio, ha rilevato che la
originaria istanza di dissequestro era fondata sulla pretesa
insussistenza del fumus commissi delicti, dovuta alla en-
trata in vigore, nel corso del giudizio dibattimentale della
legge n. 164 del 2014, che, ad avviso della parte ricorrente,
aveva reso lecita la condotta contestata al Donnarumma in
occasione del suo rinvio a giudizio; fatta questa premessa
il Tribunale ha dichiarato la propria adesione all’indirizzo

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