Corte Di Cassazione Penale Sez. I, 4 Maggio 2017, N. 21324 (Ud. 2 Febbraio 2017)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 4/2017
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 4 MAGGIO 2017, N. 21324
(UD. 2 FEBBRAIO 2017)
PRES. DI TOMASSI – EST. TALERICO – P.M. FRATICELLI (CONF.) – RIC. PINI
Giudizio per decreto y Opposizione y Ammissibili-
tà o inammissibilità y Richiesta di messa alla prova
y Valutazione y Della competenza penale y Conf‌litto
tra giudice per le indagini preliminari e giudice del
dibattimento y Competenza del giudice per le inda-
gini preliminari y Sussistenza.
. È abnorme e, pertanto, immediatamente ricorribile
per cassazione il provvedimento con il quale il giudice
per le indagini preliminari abbia dichiarato inammissi-
bile perché incompatibile con la fase procedimentale
la richiesta di sospensione del procedimento con mes-
sa alla prova avanzata ai sensi dell’art. 464 bis c.p.p.
con l’opposizione al decreto penale. (Mass. Redaz.)
(c.p.p., art. 422; c.p.p., art. 461; c.p.p., art. 464 bis) (1)
(1) In senso difforme l’orientamento di Cass. pen., sez. I, 22 giugno
2016, n. 25867, in questa Rivista 2017, 100, con nota di A. PIZIALI,
Un nuovo conf‌litto tra giudice per le indagini preliminari e giudice
del dibattimento: la messa alla prova, che dichiara competente, per
il caso di specie, il tribunale davanti al quale deve instaurarsi il giu-
dizio e non il giudice per le indagini preliminari.In tema di giudizio
abbreviato richiesto con l’opposizione a decreto penale di condanna
si veda Cass. pen., sez. I, 20 ottobre 2005, n. 38595, ivi 2007, 110, che
conferma la competenza del Gip.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Avverso il decreto penale di condanna emesso dal
G.i.p. del Tribunale di Milano in data 4 giugno 2015, Pini
Tiziana proponeva opposizione avanzando richiesta di
sospensione del procedimento con messa alla prova e, in
subordine, di giudizio abbreviato.
Con ordinanza del 18 novembre 2015, il Giudice dichia-
rava inammissibile l’istanza ex art. 464 bis c.p.p. ritenendo
che “in sede di opposizione non possa essere avanzata ri-
chiesta di messa alla prova poiché il suo eventuale fallimen-
to determinerebbe una stasi processuale non rimediabile”;
“riserva(va) ogni altra decisione all’udienza dell’8 aprile
2016” in relazione all’“istanza avanzata in via subordinata”.
2. Contro detta ordinanza la Pini ha proposto personal-
mente ricorso per cassazione denunciando l’inosservanza
di norme processuali, nonché l’abnormità della decisione
stessa, evidenziando che l’art. 464 bis, comma 2, ultimo
periodo, c.p.p., prevede espressamente che «nel procedi-
mento per decreto, la richiesta (di sospensione del pro-
cedimento con messa alla prova) è presentata con l’atto
di opposizione» e che la decisione impugnata, in violazio-
ne del dettato normativo, ha comportato una lesione dei
diritti dell’imputata alla quale è stata immotivatamente
precluso l’accesso alla disciplina di cui agli artt. 464 bis e
segg. del codice di rito.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di
questa Corte, dott. Mario Fraticelli, ha chiesto l’annulla-
mento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la restitu-
zione degli atti al giudice di merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
Il Collegio è consapevole del principio espresso da sez.
un., n. 33216 del 31 marzo 2016, Rigacci, Rv. 267234, se-
condo cui il rigetto della richiesta di sospensione del pro-
cedimento per messa alla prova non è immediatamente
ricorribile, e lo condivide. Tuttavia detto principio non
s’attaglia alla fattispecie in esame, in cui la richiesta è
stata dichiarata inammissibile con provvedimento che,
presentando i caratteri dell’abnormità, deve ritenersi ri-
corribile in cassazione.
Come hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte,
infatti, l’abnormità – per essere tale – deve integrare, non
un semplice vizio dell’atto in sé, da cui scaturiscono de-
terminate patologie sul piano della dinamica processuale,
bensì – sempre e comunque uno sviamento della funzione
giurisdizionale, la quale non risponde più al modello pre-
visto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro
il quale è riconosciuta dall’ordinamento (Cass., sez. un., n.
25957 del 26 marzo 2009, Toni, Rv. 243590).
È perciò affetto da abnormità non solo il provvedi-
mento che, per la singolarità e stranezza del contenuto,
risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma an-
che quello che, pur essendo in astratto manifestazione di
legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti
e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limi-
te. In altri termini, l’abnormità dell’atto processuale può
presentarsi sotto due forme, in quanto essa può riguarda-
re tanto il “prof‌ilo strutturale”, allorché l’atto, per la sua
singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della
legge processuale, quanto il “prof‌ilo funzionale”, quando
esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini
non solo la stasi del processo e l’impossibilità di proseguir-
lo, ma una nullità rilevabile nel futuro corso del processo,
idonea, perciò, a determinare una “crisi” irreparabile della
sua evoluzione (sez. un., Toni, citata).
Nel caso di specie, è agevole rilevare che l’ordinanza
impugnata, emessa in evidente violazione di legge – es-
sendo espressamente previsto dall’art. 464 bis, comma
2, ultimo periodo, c.p.p. che con l’opposizione a decreto
penale di condanna possa essere richiesta la sospensio-
ne del procedimento con messa alla prova – è abnorme
sotto l’aspetto funzionale in quanto determina un decisivo
e verosimilmente non rimediabile nocumento al diritto di
difesa, in quanto il Giudice, dichiarando inammissibile la
richiesta principale di sospensione del procedimento con
messa alla prova e f‌issando l’udienza in ordine all’istanza
subordinata di rito abbreviato, ha, di fatto, precluso alla
ricorrente di benef‌iciare della messa alla prova non più
formulabile in limine al giudizio abbreviato.
Conseguentemente il provvedimento impugnato va an-
nullato senza rinvio e gli atti devono essere restituiti al
Giudice che lo ha emesso, per quanto di competenza in
ordine all’ulteriore corso.
2. Ciò posto, occorre chiarire quale avrebbe dovuto
essere, invece, il corretto sviluppo della domanda del ri-
corrente di sospensione del procedimento con messa alla
prova, ineccepibilmente formulata in via principale con

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