Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 18 Aprile 2017, N. 18813 (Ud. 10 Gennaio 2017)

Pagine385-387
385
giur
Arch. nuova proc. pen. 4/2017
CONTRASTI
dall’esame del testo della norma emerga che il legislatore
delegante ha inteso attribuire una portata generale alla
previsione dell’appellabilità delle sentenze del giudice
di pace, conf‌igurando come eccezioni, dunque di stretta
interpretazione, le ipotesi di loro inappellabilità. In un si-
mile contesto, l’espressione “quelle che applicano la sola
pena pecuniaria”, utilizzata dal legislatore delegante ai
f‌ini dell’individuazione di una delle tassative ipotesi sot-
tratte alla regola della proponibilità dell’appello, è riferi-
bile alle sentenze che rechino esclusivamente condanna
alla pena pecuniaria, e non anche alle sentenze in cui a
questa condanna si accompagni quella al risarcimento del
danno”; l’art. 37, comma 1, D.L.vo n. 274 del 2000, osserva
ancora la Corte costituzionale, ha tratto origine, come si
evince dalla relazione ministeriale al decreto legislativo,
dalla “preoccupazione, espressa dalla Commissione giusti-
zia del Senato in sede di parere allo schema di decreto
e recepita dal legislatore delegato, in ordine al grado di
aff‌littività delle pronunce sul danno, possibili “per som-
me anche notevolmente superiori all’ordinario limite di
competenza per valore del giudice di pace civile”. Fulcro
dell’assetto della disciplina delle impugnazioni delineata
dal Capo VI del D.L.vo n. 274 del 2000 è, dunque, la porta-
ta generale attribuita – anche in correlazione al grado di
possibile aff‌littività delle statuizioni civili – alla previsione
dell’appellabilità delle sentenze del giudice di pace: rilie-
vo, questo, la cui valenza sistematica conferma il necessa-
rio coordinamento (sez. V, n. 2270 del 18 novembre 2004
– dep. 2005, Linale ed altro, Rv. 230429) dell’art. 37 D.L.vo
n. 274 del 2000 con l’art. 574, comma 4, c.p.p., non ricondu-
cibile ai limiti di applicabilità della disciplina codicistica
previsti dall’art. 2 D.L.vo cit., posto che il menzionato art.
37 non prevede alcuna disciplina di quello che la Rela-
zione al progetto preliminare del codice di rito indicava
come “effetto conseguenziale dell’impugnazione penale”.
Un effetto, quello ex art. 574, comma 4, c.p.p., che, può
aggiungersi, esprime il legame logico-giuridico tra il capo
della sentenza di condanna relativo all’affermazione di
responsabilità penale e quello concernente l’azione civi-
le: infatti, come la giurisprudenza di legittimità ha avuto
modo di rilevare in tema di appello incidentale della parte
civile, la parte della sentenza investita dell’appello inci-
dentale della parte civile contro il capo della sentenza di
condanna che riguarda l’azione civile e l’entità del danno
risarcibile risulta logicamente collegata ai capi e ai punti
oggetto dell’impugnazione principale dell’imputato contro
la pronuncia di condanna penale (sez. III, n. 10308 del 3
agosto 1999, Protti, Rv. 214271; conf.: sez. IV, n. 17560 del
2 febbraio 2010, Garbetti, Rv. 247322).
Da quanto detto, nelle pronunce aderenti all’orienta-
mento giurisprudenziale qui in esame si è osservato che
ritenere che la formulazione dell’art. 37, comma 2, D.L.vo
n. 274 del 2000 renda appellabile la sentenza solo se l’im-
pugnazione è espressamente rivolta anche ai capi civili
“produrrebbe la singolare conseguenza di prevedere tre
gradi di giudizio se, ad esempio, l’imputato si duole della
mera entità del risarcimento ed invece solo due se nega,
a monte, la fattispecie determinativa di danno (id est il
fatto reato) senza avere cura di aggiungere, a titolo di
mera clausola di salvaguardia, che le censure da lui svolte
si estendono anche alla conseguente pronuncia adottata
sul piano civilistico” (sez. II, n. 10344 del 23 febbraio 2010,
Gerratana, Rv. 246618; conf. sez. V, n. 31678 del 22 maggio
2015, Sekkari Larbi, Rv. 264561).
Ritiene l’odierno Collegio di condividere le argomenta-
zioni di cui all’orientamento giurisprudenziale da ultimo
menzionato facendo proprie le argomentazioni in esso
espresse.
Per tali ragioni si impone l’annullamento senza rinvio
della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al
Tribunale di Potenza per il giudizio di appello.
Non accoglibile è, invece, allo stato la richiesta conte-
nuta nel terzo motivo di ricorso con la quale si invoca l’an-
nullamento senza rinvio anche della sentenza di condanna
emessa dal Giudice di pace. Sarà, infatti, onere del Tribu-
nale esaminare anche tale prof‌ilo di gravame. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 18 APRILE 2017, N. 18813
(UD. 10 GENNAIO 2017)
PRES. FIANDESE – EST. DI PISA – P.M. ANIELLO (DIFF.) – RIC. POPA
Giudizio penale di primo grado y Dibattimento y
Rinvio e sospensione y Assenza dell’imputato y Di-
sposizioni introdotte dalla L. 28 aprile 2014, n. 67 y
Applicabilità y Limiti.
. In tema di sospensione del processo per assenza
dell’imputato, le disposizioni introdotte dalla L. 28
aprile 2014, n. 67, non si applicano – ai sensi della
normativa transitoria di cui all’art. 15-bis della stessa
legge, introdotto dalla L. 11 agosto 2014, n. 118 – ai pro-
cessi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore
della legge n. 67, era già stata emessa la sentenza di
primo grado, ancorchè la dichiarazione di contumacia
sia stata preceduta da decreto di irreperibilità. (Mass.
Redaz.) (c.p.p., art. 420; c.p.p., art. 420 bis; c.p.p., art.
420 quater; l. 28 aprile 2014, n. 67, art. 15 bis) (1)
(1) In realtà sull’argomento si sono manifestati orientamenti con-
trastanti. Nello stesso senso della pronuncia in commento si vedano
Cass. pen., sez. VI, 30 giugno 2015, n. 27540, in questa Rivista 2017,
119 e Cass. pen., sez. fer. 16 settembre 2015, n. 37576, ivi 2017, 227.In
senso difforme, parte della giurisprudenza ha sostenuto che, anche
ai giudizi per i quali fosse già intervenuta la sentenza di primo grado,
ma per i quali fosse stata dichiarata l’irreperibilità dell’imputato, si
potesse applicare la disciplina sopravvenuta ai sensi della L. 67/2014.
In tal senso si vedano Cass. pen., sez. V, 27 dicembre 2016, n. 54921,
in Ius&Lex dvd n. 1/2017, ed. La Tribuna; Cass. pen., sez. V, 2 novem-
bre 2015, n. 44177, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il difensore di Popa Liviu Florin ricorre per Cassa-
zione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia
in data 16 luglio 2015 ed il provvedimento in pari data in
forza del quale la corte territoriale ha rigettato la richie-
sta di rinvio del processo, formulata dal difensore d’uff‌icio

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT