Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 27 Aprile 2017, N. 20190 (Ud. 14 Aprile 2017)

Pagine383-385
383
Arch. nuova proc. pen. 4/2017
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 27 APRILE 2017, N. 20190
(UD. 14 APRILE 2017)
PRES. GALLO – EST. ALMA – P.M. DE MASELLIS (CONF.) – RIC. SANTALUCE
Giudice di pace y Competenza penale y Condanna
a pena pecuniaria con risarcimento del danno y Pro-
nunciata dal giudice di pace y Appello y Dell’imputa-
to y Contro la sola affermazione di responsabilità y
Ammissibilità.
. Deve ritenersi ammissibile l’appello proposto dall’im-
putato avverso la sentenza di condanna a pena pecu-
niaria ed al risarcimento del danno pronunciata dal
giudice di pace quando, pur non contestandosi espres-
samente il capo relativo alle statuizioni civili, si conte-
sti il giudizio di responsabilità. (Mass. Redaz.) (c.p.p.,
art. 574; d.l.vo 25 agosto 2000, n. 274, art. 2; d.l.vo 25
agosto 2000, n. 274, art. 37) (1)
(1) La questione è controversa. Nello stesso senso della massima in
commento si vedano: Cass. pen., sez. V, 10 ottobre 2016, n. 42779, in
Ius&Lex dvd n. 1/2017, ed. La Tribuna; Cass. pen., sez. V, 18 agosto
2016, n. 35023, ibidem e Cass. pen., sez. V, 21 luglio 2016, n. 31619,
ibidem.In senso difforme un primo intervento minoritario sostene-
va che fosse inammissibile l’appello proposto dall’imputato verso la
sentenza di condanna, emessa dal giudice di pace, laddove si fosse
contestato non il capo relativo alla condanna, ma il solo giudizio di
responsabilità. In tal senso si veda Cass. pen., sez. V, 20 maggio 2005,
n. 19382, in questa Rivista 2006, 448.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 28 gennaio 2016 il Tribunale
di Potenza dichiarava inammissibile l’appello proposto
nell’interesse di Donato Santaluce avverso la sentenza
emessa in data 16 settembre 2014 dal Giudice di Pace di
Vietri di Potenza con la quale il predetto imputato era sta-
to dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 636, comma
3, c.p. (per avere abbandonato i propri animali facendoli
pascolare nel fondo di proprietà di Pasqualino Di Stasio)
e condannato a pena pecuniaria ritenuta di giustizia oltre
al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile.
Il reato risulta contestato come commesso il 10 novem-
bre 2011.
Il Tribunale ha ritenuto di fondare la dichiarazione di
inammissibilità dell’appello proposto dall’imputato sul ri-
lievo che lo stesso non aveva contestualmente impugnato
il capo della decisione del Giudice di pace relativo al risar-
cimento del danno come previsto dalla disposizione di cui
all’art. 37 D.L.vo 274/2000.
2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza
il difensore dell’imputato, deducendo:
2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e
c), c.p.p. in relazione all’art. 37 D.L.vo 274/2000.
Deduce al riguardo la difesa del ricorrente l’erroneità
della decisione del Tribunale in quanto l’atto di appello
si riferiva espressamente all’intera sentenza, intesa come
comprensiva di ogni suo capo, e che non è possibile affer-
mare che il citato art. 37 richiede l’adozione di particolari
modalità di impugnazione delle statuizioni civili.
2.2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e
c), c.p.p. in relazione all’art. 37 D.L.vo 274/2000 ed all’art.
574, comma 4, c.p.p.
Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che la sen-
tenza impugnata si pone in contrasto con la lettura che la
Corte di cassazione ha fornito in relazione al coordinamen-
to tra i citati articoli di legge atteso che: a) l’orientamento
prevalente della giurisprudenza di legittimità ha ritenuto
che l’impugnazione proposta avverso punti della sentenza
riguardanti la responsabilità dell’imputato estende i suoi ef-
fetti agli altri punti che dipendono dai primi, fra i quali sono
ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno; b)
non può ritenersi che a fronte della precedente consolidata
giurisprudenza sul punto, quella citata dal Tribunale riguar-
dante una decisione del 2015 rappresenti un mutamento in-
terpretativo recente e pacif‌ico della Suprema Corte, anche
perchè in tempi più recenti altre Sezioni della Suprema
Corte sono tornate sul tema con decisioni che confermano
l’orientamento giurisprudenziale originario.
2.3. Violazione di legge vizi di motivazione ex art. 606,
comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p. in relazione agli artt. 25
Cost., 1 c.p., 516 e 522 c.p.p.
Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che la Corte
di legittimità, senza rimettere gli atti al Tribunale di Po-
tenza per il giudizio, potrebbe annullare senza rinvio la
condanna dell’imputato per la genericità del capo di impu-
tazione e la sua non conformità alla situazione emersa in
corso di giudizio: mentre, infatti nel capo di imputazione
si contesta all’imputato di avere abbandonato i “propri”
animali facendoli pascolare nel fondo della persona offesa,
dalla altre risultanze processuali è emerso non solo che il
ricorrente non è proprietario di animali ed in particolare
di bovini che sarebbero gli animali che avrebbero invaso
il terreno della parte civile. Il fatto che il Santaluce possa
essere stato il mero custode degli animali e che il Pubblico
Ministero non abbia proceduto alla modif‌ica dell’imputa-
zione, avrebbe comportato la condanna dell’imputato per
un fatto diverso da quello contestato ed il Giudice di primo
grado non ha ritenuto di motivare su detta circostanza.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT