Corte di Cassazione Penale sez. I, 19 ottobre 2017, n. 48249 (ud. 20 giugno 2017)

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giur
3/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 19 OTTOBRE 2017, N. 48249
(UD. 20 GIUGNO 2017)
PRES. CARCANO – EST. SIANI – P.M. VIOLA (CONF.) – RIC. CONFL. COMP. IN
PROC. COPPA
Lesioni personali y In genere y Lesioni personali
stradali gravi o gravissime y Fatti commessi in data
anteriore all’entrata in vigore della L. 24 marzo
2016, n. 41 y Competenza y Giudice di pace.
. In tema di lesioni personali stradali gravi e gravissime
di cui all’art. 590-bis cod. pen., persiste la competenza
per materia del giudice di pace per i fatti commessi in
data anteriore all’entrata in vigore della legge 24 marzo
2016 n. 41, dovendosi attribuire alla nuova norma valo-
re essenzialmente sostanziale, ovvero di modif‌icazione
della sanzione edittale, e non invece di disposizione
processuale con funzione regolatrice della competen-
za. (In motivazione, la S.C. ha precisato che lo sposta-
mento della competenza a favore del tribunale opera
per i fatti commessi dal 25 marzo 2016, data di entrata
in vigore della nuova fattispecie penale). (c.p., art. 583;
c.p., art. 590; c.p., art. 590 bis; l. 24 marzo 2016, n. 41;
d.l.vo 28 agosto 2000, n. 274, art. 4) (1)
(1) Per un’analisi ragionata dei nuovi reati stradali introdotti dalla
L. 23 marzo 2016, n. 41, si veda FRANCESCO BARTOLINI, L’omicidio
stradale, Tribuna Dossier, Piacenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Alessandria, in composizione mono-
cratica, nel processo a carico di Marialinda Coppa - impu-
tata del reato di cui all’art. 590 comma 1, c.p., in relazione
all’art. 583 comma 1, n. 1, c.p., per avere cagionato a Sergio
Adolfo Maccagno lesioni personali causative di una ma-
lattia giudicata guaribile in un periodo superiore a giorni
quaranta, in violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale, in Gavi - emetteva la sentenza del 17
novembre 2016 con cui dichiarava la propria incompeten-
za per materia per essere competente in ordine al suddet-
to reato il Giudice di pace di Alessandria, con conseguente
disposizione di trasmissione degli atti.
Il Tribunale di Alessandria, a ragione della declaratoria
di incompetenza, ha, in particolare, sostenuto la natura
essenzialmente sostanziale della complessiva modif‌icazio-
ne ordinamentale che ha innovato in tema di (omicidio
colposo e di) lesioni personali colpose gravi e gravissime
determinate da violazioni della disciplina relativa alla cir-
colazione stradale, rispetto al cui mutato regime il muta-
mento della competenza va qualif‌icato come conseguenza,
senza che l’inserzione della fattispecie di cui all’art. 590-
bis c.p. fra quelle per le quali l’art. 550 c.p.p. stabilisce il
rito a citazione diretta possa rivestire altro signif‌icato che
quello di f‌issare, appunto, il rito da seguire (in mancanza
di chè si sarebbero avuti la richiesta di rinvio a giudizio ed
il decreto susseguente).
2. Il Giudice di pace di Alessandria, ricevuti gli atti dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ales-
sandria, con contestuale sollecitazione a sollevare il con-
f‌litto di competenza, ha reso l’ordinanza del 4 - 11 gennaio
2017 con cui ha sollevato conf‌litto negativo di competenza,
ritenendo che a procedere debba essere invece il Tribuna-
le di Alessandria.
Il suddetto Giudice di pace, recependo l’articolata
sollecitazione del P.m., ha sostenuto che la fattispecie so-
stanziale era già prevista e non poteva dirsi nuova, sicchè
l’aspetto preminente deve essere identif‌icato in quello di
ordine processuale, da cui è dato desumere un intervento
diretto sulla determinazione della competenza, conferma-
to dalla modif‌ica dell’art. 4, D.L.vo n. 274 del 2000, oltre
che dal riferimento all’art. 590-bis c.p. introdotto nella di-
sciplina dell’art. 550 c.p.p. In tale ottica si prospetta che
lo scorporo delle fattispecie in discorso dall’art. 590 c.p. e
la loro collocazione nell’art. 590-bis c.p., quando esse sia-
no di natura grave o gravissima e siano state determinate
dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale,
violazione tipizzata alla stregua di un’ipotesi di colpa spe-
cif‌ica (ex art. 43 c.p.), vengano considerati come l’effetto
di un’autonoma modif‌ica della regola processuale attribu-
tiva della competenza, tale da determinare, come accade
per la disciplina processuale, l’applicazione del principio
tempus regit actum e, quindi, l’individuazione, quanto alla
competenza, di quella operante al momento in cui il pub-
blico ministero esercita l’azione penale, anche se il fatto
sia stato commesso prima dell’entrata in vigore della L. n.
41 del 2016.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso della
ammissibilità del conf‌litto di competenza ed ha chiesto di-
chiararsi la competenza del Tribunale di Alessandria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Innanzi tutto, deve essere dichiarata l’ammissibilità
del conf‌litto, poichè l’indubbia esistenza di una situazio-
ne di stasi processuale - derivata dal rif‌iuto, formalmente
manifestato dai due giudici sopra indicati, di conoscere
del medesimo procedimento - appare insuperabile senza
l’intervento risolutore del conf‌litto da emettersi ai sensi
dell’art. 32 c.p.p..
2. In ordine al contrasto interpretativo alla base del
conf‌litto, va rilevato che il punto controverso riguarda
l’innovazione costituita dall’art. 590 bis c.p. introdotto
dalla L. 23 marzo 2016, n. 41 (a decorrere dal 25 marzo
2016), norma in forza della quale è divenuto competente
a giudicare delle lesioni personali stradali gravi o gravis-
sime il tribunale in composizione monocratica, laddove in
precedenza, per la parte relativa alla sfera di applicazione
dell’art. 4, D.L.vo n. 274 del 2000, la competenza apparte-
neva al giudice di pace.
Nel caso di specie appare incontestato che la norma
incriminatrice è l’art. 590 ante L. n. 41 del 2016, atteso che
il fatto rimonta al 28 marzo 2014: è controverso tuttavia se
debba, per tale fatto, procedere sempre il giudice di pace,
oppure se risultando la conf‌igurazione della fattispecie
ora attratta nella norma di nuova costituzione (590 bis
c.p.) ed essendo stata esercitata l’azione penale in tem-
po susseguente all’entrata in vigore della nuova disciplina

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