Corte di Cassazione Penale sez. V, 25 ottobre 2017, n. 49025 (ud. 23 giugno 2017)

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giur
3/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
4.2. - Tuttavia, pur così corretta la motivazione della
sentenza impugnata (ai sensi dell’art. 384 comma 4,
c.p.c.), l’infondatezza del terzo motivo è ragione assorben-
te del rigetto del ricorso.
4.2.1. - È orientamento consolidato di questa Corte che
per l’affermazione di responsabilità dell’esercente attività
pericolosa è indispensabile che si accerti il nesso di cau-
salità tra l’attività ed il danno patito dal terzo: a tal f‌ine,
deve ricorrere la duplice condizione che il fatto costitui-
sca un antecedente necessario dell’evento, nel senso che
quest’ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordi-
narie del fatto, e che l’antecedente medesimo non sia poi
neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza
di un fatto di per sè idoneo a determinare l’evento (Cass.,
22 luglio 2016, n. 15113).
Pertanto, anche nell’ipotesi in cui l’esercente dell’at-
tività pericolosa non abbia adottato tutte le misure ido-
nee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione
astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la
causa eff‌iciente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso
fortuito, cioè l’eccezionalità e l’oggettiva imprevedibilità,
e sia idonea, da sola, a causare l’evento, recide il nesso
eziologico tra quest’ultimo e l’attività pericolosa, produ-
cendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile
al fatto del danneggiato stesso o di un terzo (Cass. civ., 10
marzo 2006, n. 5254; Cass., 13 marzo 2007, n. 5839; Cass., 5
gennaio 2010, n. 25).
L’accertamento concernente il nesso eziologico e, quin-
di, la sussistenza stessa del caso fortuito integra un’inda-
gine di fatto riservata al giudice di merito, che la Corte
territoriale ha compiuto, giungendo alla conclusione che
il danno al veicolo fuoristrada del Silvestri era stato pro-
vocato dallo scoppio accidentale di un pneumatico, dovuto
ad un impatto con una pietra presente sul tracciato stra-
dale, evidenziante, in def‌initiva, l’insussistenza del nesso
di causa tra l’omesso controllo del tracciato stradale da
parte dell’organizzatore del tour automobilistico e l’even-
to dannoso, ascritto a fattore fortuito insorto improvvisa-
mente e in modo imprevedibile.
Trattasi di convincimento fondato sull’apprezzamento
delle risultanze di causa (segnatamente, sugli esiti della
prova testimoniale) ed espresso con motivazione tutt’altro
che apparente e/o insanabilmente contraddittoria (così
da rispettarne il c.d. "minimo costituzionale": cfr. Cass.,
sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053), nè tantomeno affetta dal
vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo ovvero
da un error in iudicando (risultando, peraltro, in sinto-
nia anche con il caso similare - fortuito individuato nello
scoppio di un pneumatico dovuto ad un chiodo sulla sede
stradale - di cui a Cass., 6 giugno 2006, n. 13268).
5. - Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente con-
dannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimi-
tà, come liquidate in dispositivo in conformità ai parame-
tri di cui al D.M. n. 55 del 2014.
6. - Non si ravvisano i presupposti per attivare, su solleci-
tazione dei controricorrenti, la facoltà di condanna delle par-
ti soccombenti ai sensi dell’art. 96 comma 3, c.p.c.. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 25 OTTOBRE 2017, N. 49025
(UD. 23 GIUGNO 2017)
PRES. VESSICHELLI – EST. SETTEMBRE – P.M. DI LEO (DIFF.) – RIC. IANNANTUONO
Violenza privata y Concorso con il reato di eserci-
zio arbitrario delle proprie ragioni y Conf‌igurabili-
y Condizioni y Fattispecie relativa alla condotta
dell’agente consistita nel trattenere le chiavi della
vettura della persona offesa per impedirgli di al-
lontanarsi.
. Il reato di violenza privata concorre con quello di
esercizio arbitrario delle proprie ragioni ogniqualvol-
ta manchi una connessione diretta tra la violenza o
minaccia e l’esercizio delle proprie ragioni, o quando
l’agente ponga in essere distinte condotte minacciose
volte a f‌inalità diverse. (Nella specie, la Suprema Cor-
te ha ritenuto il reato di violenza privata assorbito in
quello di "ragion fattasi", in quanto la condotta dell’a-
gente, consistita nel trattenere le chiavi della vettura
della persona offesa per impedirgli di allontanarsi, era
direttamente ed esclusivamente f‌inalizzata ad ottenere
il pagamento di una somma di denaro dovutagli). (c.p.,
art. 393; c.p., art. 610) (1)
(1) Per analoga fattispecie, v. Cass. pen., sez. VI, 17 maggio 2013, n.
21197, in Riv. pen. 2014, 532. In senso conforme, v. Cass. pen., sez. VI,
5 agosto 2011, n. 31361, ivi 2012, 1163.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’appello di Campobasso ha, con la senten-
za impugnata, confermato quella emessa dal locale Tri-
bunale, che aveva condannato Iannantuono Domenico e
Festa Ciro per esercizio arbitrario delle proprie ragioni,
lesioni personali volontarie e violenza privata commessi
in danno di tale Di Mucci.
Secondo l’accusa, condivisa dai giudici di merito, il Di
Mucci - che si era obbligato contrattualmente ad eseguire
lavori per conto di Festa Ciro ed aveva ricevuto, per tale
motivo, l’acconto di Euro 2.500 - venne meno all’obbligo
assunto; per tale motivo fu ricercato da Festa, accompa-
gnato da Iannantuono, e, una volta raggiunto, fu picchiato
e minacciato dai due, che pretesero la restituzione dell’ac-
conto. Inoltre, i due trattennero, nell’occasione, per un
apprezzabile lasso di tempo, le chiavi di accensione del
furgone della vittima, alla quale fu impedito, in tal modo,
l’allontanamento.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per
Cassazione il solo difensore di Iannantuono, lamentando:
a) la violazione degli artt. 393 e 610 c.p., atteso che sa-
rebbe da escludere, per incompatibilità logica, il concorso
formale tra i due reati;
b) l’erronea applicazione dell’art. 110 c.p., "non essen-
do emersa mai nella sede istruttoria una demarcata dif-
ferenza di condotta fra i due soggetti agenti e soprattutto
nessuna sicura attribuzione in capo nè all’uno nè all’al-
tro". Premesso che, in imputazione, Festa è indicato come
concorrente morale e Iannantuono come esecutore mate-

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