Corte di Cassazione Penale sez. IV, 31 ottobre 2017, n. 50024 (ud. 4 ottobre 2017)

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giur
3/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
del 27 settembre 1995 ud. - dep. 18 ottobre 1995-Seraf‌ino,
Rv. 202270; sez. IV, n. 5964 del 16 dicembre 2002 Cc. - dep. 7
febbraio 2003-Rv. 223517), l’obbligo della motivazione della
sentenza di applicazione concordata della pena va confor-
mato alla particolare natura della medesima e deve ritener-
si adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succin-
tamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi
positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la
corretta qualif‌icazione giuridica del fatto, l’applicazione di
eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la con-
gruità della pena, la concedibilità della sospensione condi-
zionale della pena ove la eff‌icacia della richiesta sia ad essa
subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pro-
nunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo
129 c.p.p.). La pena - nella specie - è stata applicata nella
misura richiesta e la valutazione in ordine alla congruità
della medesima risulta effettuata, con la declaratoria della
correttezza della qualif‌icazione del fatto. Resta, pertanto,
preclusa ogni successiva doglianza al riguardo.
5.2. Per completezza, va, inf‌ine, ribadito che ove il
giudice applichi con la sentenza di patteggiamento la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida, egli deve fornire una motivazione
sul punto solo allorché la misura si allontani dal minimo
edittale e non già quando sia pari a questo o se ne discosti
di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo
edittale, casi questi ultimi in cui è suff‌iciente la motiva-
zione implicita (cfr. sez. IV, n. 21194 del 27 marzo 2012
Ud. - dep. 31 maggio 2012-Rv. 252738). Più recentemente
si è pure, condivisibilmente, affermato che il giudice, che
applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della paten-
te di guida, non deve fornire una motivazione sul punto
allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e
non constino specif‌ici elementi di meritevolezza in favore
dell’imputato (cfr. sez. IV, n. 21574 del 29 gennaio 2014
Cc. - dep. 27 maggio 2014-Rv. 259211).
5.3. Nel caso di specie la sanzione accessoria per la
durata di anni 1 è stata determinata in una misura netta-
mente inferiore a quella massima (quattro anni), in rela-
zione ad un delitto la cui gravità è, comunque, rilevabile
oggettivamente (omicidio colposo per violazione delle
norme previste dal codice della strada) per cui il giudice,
implicitamente, ha fatto emergere i criteri in base ai quali
ha determinato la durata della sospensione della patente.
Inoltre, il richiamo alla circostanza che la sanzione è stata
f‌issata ai sensi dell’art. 222 c.d.s. lascia intendere che essa è
stata determinata tenendo conto della diminuente del rito.
5.4. Ne deriva la manifesta infondatezza anche di que-
sta doglianza.
6. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento,
nonché - ravvisandosi prof‌ili di colpa nella determinazio-
ne della causa di inammissibilità (cfr. Corte costituzionale
sentenza n. 186 del 2000) - al pagamento a favore della
Cassa delle ammende di una somma che si stima equo de-
terminare in € 2.000,00. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 31 OTTOBRE 2017, N. 50024
(UD. 4 OTTOBRE 2017)
PRES. BLAIOTTA – EST. PEZZELLA – P.M. SPINACI (DIFF.) – RIC. DELFINO
Mano da tenere y Destra rigorosa y Violazione y
Incidente dovuto a invasione della mezzeria da par-
te di altro veicolo y Concorso di colpa y Esclusione.
. In tema di circolazione stradale, l’obbligo di "circola-
re sulla parte destra della carreggiata e in prossimità
del margine destro della medesima, anche quando la
strada è libera", previsto dall’art. 143 cod. strada, ha
la f‌inalità di garantire un’andatura corretta e regolare
nell’ambito della propria corsia di marcia per la tutela
del veicolo procedente e degli altri che la percorrono,
e non di evitare il rischio dell’improvvisa occupazione
della corsia da parte di un veicolo proveniente dalla di-
rezione opposta, sicché, in caso di inosservanza di tale
regola cautelare, deve comunque escludersi la respon-
sabilità del conducente per l’incidente dovuto ad inva-
sione della corsia da parte di altro veicolo. (Conforme a
Cass., sez. IV, 16 giugno 2010, n. 32126, Zampetti e altri,
non massimata). (nuovo c.s., art. 143) (1)
(1) In senso conforme, v. Cass. pen., sez. IV, 16 giugno 2010, n. 32126,
n.m., il cui testo è consultabile in www.latribunaplus.it. Contra, nel
senso di ritenere che le norme di comportamento dettate dall’art. 143
c.d.s. sono volte a contrastare situazioni di pericolo conseguenti all’e-
ventualità che altro veicolo invada la mezzeria non di sua pertinenza,
v. Cass. pen., sez. IV, 26 gennaio 2011, n. 2568, in questa Rivista 2011,
823 e Cass. pen., sez. IV, 17 marzo 1988, n. 3538, ivi 1988, 927.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Dopo che questa Corte di Cassazione, con la senten-
za n. 14461/2012 aveva annullato, su ricorso del P.M., la
sentenza di non luogo a procedere perchè il fatto non co-
stituiva reato n. 401/2011 del G.i.p. del Tribunale di Vare-
se, a seguito del successivo rinvio a giudizio, con sentenza
emanata in data 21 gennaio del 2015, il G.M. del Tribuna-
le di Varese, sentiti svariati testi tra cui gli agenti della
polizia stradale di Luino, il c.t. del pubblico ministero, il
c.t. della parte civile ed il c.t. dell’imputato, dichiarava
Alessandro Delf‌ino, nel processo contumace, colpevole,
nella sua veste di conducente della sua autovettura Audi
A3 tg. AX706AS, di omicidio colposo, con violazione delle
norme in materia di circolazione stradale, consistita nel
fatto di non circolare, in violazione dell’art. 143 c.d.s., in
prossimità del margine destro della carreggiata, con il che
avrebbe lasciato una direzione “laterale” più che suff‌icien-
te alla autovettura condotta da Carolina Reale, che, alla
guida della Volkswagen Golf tg. C13402LD, con direzione
Cantello-Gaggiolo, in un tratto curvilineo, mentre stava in-
traprendendo il sorpasso di una Volkswagen Polo condotta
da tale Bertoni Stefano, oltrepassava la linea continua di
mezzeria ed invadeva parzialmente l’altrui corsia di mar-
cia, scontrandosi, con la parte anteriore sinistra, proprio
con la f‌iancata sinistra dell’Audi A3 di Delf‌ino Alessandro,
proveniente dal senso opposto di marcia (fatto accaduto

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