Corte di Cassazione Penale sez. IV, 31 ottobre 2017, n. 50060 (C.C. 4 ottobre 2017)

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giur
3/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
andava correttamente denunciata ex cit. art. 360, n. 4, de-
ducendo quindi chiaramente ed univocamente l’asserita
nullità sul punto della pronuncia (v. Cass. sez. un. civ. n.
17931 del 24 luglio 2013: il ricorso per cassazione, avendo
ad oggetto censure espressamente e tassativamente pre-
viste dall’art. 360 comma 1, c.p.c., deve essere articolato
in specif‌ici motivi riconducibili in maniera immediata ed
inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazio-
ne stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessa-
ria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione
numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso
in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte
dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle doman-
de o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia
esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di
cui all’art. 360 comma 1, n. 4, c.p.c., con riguardo all’art.
112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla
nullità della decisione derivante dalla relativa omissione,
dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame al-
lorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insuff‌i-
ciente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge.
In senso conforme v. pure Cass. n. 14026 del 2012, n. 1370
del 2013, nonché Cass. civ. n. 24553 del 31 ottobre 2013.
Cfr. inoltre Cass. lav. n. 6715 del 18 marzo 2013, secon-
do cui il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità
della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante
ai f‌ini di cui all’art. 360 n. 4 c.p.c., si conf‌igura esclusiva-
mente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che
richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e
non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’o-
missione è denunciabile soltanto sotto il prof‌ilo del vizio di
motivazione. In senso conforme, tra le altre, v. anche Cass.
sez. un. civ. n. 15982 del 18 dicembre 2001, nonché più re-
centemente Cass. civ., ordinanza n. 13716 del 5 luglio 2016.
Per altro verso, v. pure Cass. lav. n. 2499 del 31 gennaio
2017, secondo cui in tema di licenziamento illegittimo, il
datore di lavoro che invochi l’"aliunde perceptum" da de-
trarre dal risarcimento dovuto al lavoratore deve allegare
circostanze di fatto specif‌iche e, ai f‌ini dell’assolvimento
del relativo onere della prova su di lui incombente, è tenu-
to a fornire indicazioni puntuali, rivelandosi inammissibili
richieste probatorie generiche o con f‌inalità meramente
esplorative.
Cass. lav. n. 9616 del 12 maggio 2015: in tema di licen-
ziamento illegittimo, il datore di lavoro che contesti la
richiesta risarcitoria pervenutagli dal lavoratore è onera-
to, pur con l’ausilio di presunzioni semplici, della prova
dell’"aliunde perceptum" o dell’"aliunde percipiendum", a
nulla rilevando la diff‌icoltà di tale tipo di prova o la man-
cata collaborazione del dipendente estromesso dall’azien-
da, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l’onere di
farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova as-
sunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno
patito. Conforme Cass. n. 23226 del 2010).
Con il rigetto del ricorso parte soccombente va condan-
nata al pagamento delle relative spese, essendo inoltre
tenuta al versamento dell’ulteriore contributo unif‌icato,
ricorrendone i presupposti di legge. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 31 OTTOBRE 2017, N. 50060
(C.C. 4 OTTOBRE 2017)
PRES. BLAIOTTA – EST. TANGA – P.M. CARDIA (DIFF.) – RIC. MUCCI
Patente y Revoca e sospensione y Sospensione y De-
f‌inizione del procedimento con il rito del patteggia-
mento y Applicabilità y Ragioni.
. In caso di omicidio colposo commesso con violazione
delle norme sulla circolazione stradale, con la sen-
tenza di "patteggiamento" il giudice deve comunque
applicare la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida prevista dall’art.
222 cod. strada, in quanto il divieto, eccezionale, di cui
all’art. 445 cod. proc. pen. è limitato alle pene acces-
sorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla conf‌isca
obbligatoria. (in motivazione la Corte ha sottolineato
che nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all’af-
fermazione della responsabilità dell’imputato, si proce-
de comunque all’accertamento del reato, sia pure "sui
generis", fondato sulla descrizione del fatto reato, nei
suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel
capo d’imputazione, e non contestata dalle parti nel
formulare la richiesta. (nuovo c.s., art. 222; c.p.p., art.
444; c.p.p., art. 445) (1)
(1) Conformememte alla massima in commento si esprimono: Cass.
pen., sez. IV, 8 ottobre 2007, n. 36868, in questa Rivista 2008, 130 con
nota di STEFANO FRATUCELLO, Brevi note sulla competenza per il
reato di lesioni colpose gravi e gravissime commesso con violazione
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale; Cass. pen.,
sez. IV, 27 luglio 2005, n. 27931, ivi 2006, 551 ed ancora Cass. pen.,
sez. IV, 13 marzo 2004, n. 12208, ivi 2005, 243. In dottrina, sul nuovo
reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, v. FRANCESCO
BARTOLINI, L’omicidio stradale, Tribuna Dossier, Piacenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 05/17 del giorno 24 gennaio 2017, il
G.i.p. del Tribunale di Pescara applicava, su richiesta delle
parti, a Mucci Armando, in ordine al reato di cui all’art.
589, comma 2, c.p., previa concessione delle circostanze
attenuanti generiche con giudizio di prevalenza con la
contestata aggravante ed operata la diminuente connessa
alla scelta del rito, la pena sospesa di anni 1 di reclusione,
con applicazione della sanzione amministrativa accesso-
ria della sospensione della patente di guida - di cui all’art.
222 c.d.s - per la durata di un anno.
2. Avverso tale sentenza nonché avverso l’ordinanza
resa all’udienza del 24 gennaio 2017, con la quale veniva
dichiarata inammissibile la richiesta di revoca del patteg-
giamento, propone ricorso per cassazione Mucci Armando,
a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giu-
sta il disposto di cui all’art.173, comma 1, disp. att. c.p.p.):
I) Violazione di legge in relazione agli artt. 447, 446, 178,
comma 1, lett, c) c.p.p., 24 e 111 Cost.; abnormità dell’ordi-
nanza (di cui al verbale di udienza del 24 gennaio 2017) di
rigetto dell’istanza di revoca della richiesta di patteggia-
mento; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità

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