Corte di Cassazione Penale sez. II, 18 dicembre 2017, n. 56391 (ud. 23 novembre 2017)

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giur
3/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
– la «condotta di chi, privo di patente di guida, per
sfuggire alla polizia, non ottemperi all’intimatogli “alt” e
diriga il proprio veicolo contro gli agenti, li eviti e prose-
gua in corsa spericolata nonostante l’inseguimento imme-
diato dei medesimi»;
– la «condotta di chi, alla guida di un’auto, si dia alla
fuga ad alta velocità per sottrarsi all’alt intimato dalle for-
ze di polizia e, una volta raggiunto, tenti di speronare la
loro vettura».
La sentenza in commento è quindi una chiara inter-
pretazione di questo orientamento normativo che sottoli-
nea la f‌inalità di questa fattispecie delittuosa che tutela
la sicurezza e la libertà d’azione del Pubblico Uff‌iciale o
dell’incaricato di pubblico servizio, e considera anche la
fuga quale condotta conf‌igurante effettivamente il reato
di resistenza a Pubblico Uff‌iciale di cui all’art. 337 c.p.,
laddove essa “si estrinsechi con modalità tali da eviden-
ziare il chiaro proposito d’interdire od ostacolare al Pub-
blico Uff‌iciale il compimento del proprio uff‌icio”. Appare
evidente come la fuga, di per sé, non conf‌iguri un atto di
violenza volto a forzare la volontà del Pubblico Uff‌iciale,
ma dove sia svolta con modalità pericolose, essa integri la
fattispecie delittuosa in argomento, allorché l’inseguitore
abbia anche solo la percezione di pericolo per la propria
incolumità (Cassazione penale sez. II 20 novembre 2009 n.
46618 e Cassazione penale sez. VI 6 giugno 2017 n. 39002).
Per concludere, si ritiene che gli elementi idonei a conf‌i-
gurare il reato di cui all’art. 337 c.p., in situazioni del tipo
di quella oggetto della pronunzia in commento, debbano
essere individuati nell’atto legittimo del Pubblico Uff‌iciale
nell’esercizio delle sue funzioni, nella reazione del sogget-
to destinatario della condotta del Pubblico Uff‌iciale che,
alla guida di un veicolo, concreti una situazione generale
di pericolo, esorbitando i limiti connessi alla fuga in senso
stretto. Va comunque ricordato che la situazione di peri-
colo non si deve necessariamente indirizzare nei confronti
del Pubblico Uff‌iciale ma, come detto, può riguardare e
coinvolgere anche terzi estranei. In assenza anche di uno
solo di questi elementi, sarà possibile contestare al con-
ducente soltanto la violazione amministrativa prevista
dall’articolo 192 del Codice della Strada.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 18 DICEMBRE 2017, N. 56391
(UD. 23 NOVEMBRE 2017)
PRES. FUMU – EST. PARDO – P.M. VIOLA (CONF.) – RIC. QUATTROCCHI
Riciclaggio y Estremi y Autovettura proveniente
da delitto y Sostituzione della targa y Conf‌igurabili-
tà del reato y Sussistenza.
. Si conf‌igura il delitto di riciclaggio anche nell’ipotesi
di mera sostituzione della targa di un autoveicolo pro-
veniente da furto, in quanto si tratta di condotta univo-
camente diretta ad ostacolare l’identif‌icazione dellit-
tuosa dell’autovettura. (c.p., art. 648 bis) (1)
(1) Conformemente si esprimono Cass. pen., sez. II, 18 luglio 2013,
n. 30842, in questa Rivista 2014, 244 e Cass. pen., sez. II, 5 dicembre
2005, n. 44305, in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 La Corte di appello di Torino, con sentenza dell’8
aprile 2016 in parziale riforma della pronuncia di primo
grado del Tribunale di Asti del 15 maggio 2006, condanna-
va Quattrocchi Antonio Giuseppe alla pena di anni 4 di re-
clusione ed Euro 1.500,00 di multa in quanto colpevole del
delitto di riciclaggio, concesse le circostanze attenuanti
generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva.
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cas-
sazione l’imputato, tramite il proprio difensore di f‌iducia
avv.to Caranzano, deducendo con distinti motivi:
– violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed erronea ap-
plicazione della fattispecie di cui all’art. 648 bis c.p. non
potendo ravvisarsi l’elemento oggettivo del riciclaggio nel-
la sola attività di sostituzione delle targhe sul mezzo, in
assenza di altre attività di trasformazione del bene;
– vizio di motivazione in relazione agli argomenti espo-
sti in atto di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto
essere dichiarato inammissibile.
2.1 Invero, va innanzi tutto ricordato come il vizio di
travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso
per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme",
e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell’i-
potesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle cri-
tiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato
dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando
entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo
travisamento delle risultanze probatorie acquisite in for-
ma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre,
in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispon-
denza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito
rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddit-
torio delle parti (sez. IV, n. 44765 del 22 ottobre 2013, Rv
256837). Inoltre ai f‌ini del controllo di legittimità sul vizio
di motivazione, la struttura giustif‌icativa della sentenza
di appello di conferma si salda con quella di primo grado,
per formare un unico complessivo corpo argomentativo,
allorquando i giudici del gravame, esaminando le censu-
re proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli
del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai
passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino
nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova po-
sti a fondamento della decisione (sez. III, n. 44418 del 16
luglio 2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa
nè il presupposto della valutazione da parte del giudice
di appello di un differente materiale probatorio utilizzato
per rispondere alle doglianze proposte avverso la senten-
za di primo grado nè, tantomeno, il dedotto macroscopico

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