Corte di Cassazione Penale sez. VI, 21 dicembre 2017, n. 57222 ud. (7 novembre 2017)

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 3/2018
LEGITTIMITÀ
medico legale e dell’esperienza clinica dello specialista,
di rassegnare al giudice una conclusione scientif‌icamente
documentata e giuridicamente ineccepibile, che è ciò che
la legge attualmente richiede.
3.3. Alla luce di tutto quanto si è detto, risulta in modo
chiaro che i due motivi di ricorso sono fondati.
Il Tribunale, infatti, pur in presenza di una c.t.u.
ritenuta del tutto condivisibile, ha posto a carico del
danneggiato la responsabilità dell’omissione consisten-
te nel mancato espletamento di un accertamento clini-
co strumentale obiettivo ed ha per questo rigettato la
domanda.
In tal modo sono stati commessi due errori: da un lato,
quello di svilire l’accertamento compiuto dal c.t.u., che si
sarebbe potuto convocare per chiarimenti e per un even-
tuale accertamento supplementare; e, dall’altro, quello di
porre a carico dell’infortunato un onere probatorio che
neppure sussisteva nel momento in cui il giudizio fu in-
cardinato. Come si è già detto, infatti, la causa odierna
ebbe inizio nel 2006 e si concluse in primo grado con una
sentenza del 2011, cioè anteriormente all’entrata in vigore
delle modif‌iche legislative di cui si è discusso. D’altra par-
te, la retroattività cui ha fatto cenno anche la menzionata
sentenza n. 18773 del 2016 di questa Corte - che si fonda
su di un obiter contenuto nella sentenza della Corte co-
stituzionale n. 235 del 2014, peraltro f‌inalizzato in quella
sede a negare la necessità di restituzione degli atti ai giu-
dici a quibus, trattandosi di norma sopravvenuta - non può
condurre alla conclusione di porre a carico della parte un
onere probatorio inesistente nel momento in cui il giudi-
zio fu promosso, essendo la norma sopravvenuta quando la
causa era già in grado di appello.
4. In conclusione, sono accolti il secondo ed il sesto
motivo di ricorso, il che comporta l’assorbimento degli
altri.
La sentenza impugnata è cassata in relazione ed il
giudizio è rinviato al Tribunale di Benevento, in persona
di un diverso magistrato, il quale deciderà attenendosi al
seguente principio di diritto: «In materia di risarcimento
del danno da c.d. micropermanente, l’art. 139, comma 2,
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel testo
modif‌icato dall’art. 32, comma 3-ter, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, inserito dalla legge di conversione 24
marzo 2012, n. 27, va interpretato nel senso che l’accer-
tamento della sussistenza della lesione temporanea o
permanente dell’integrità psico-f‌isica deve avvenire con
rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali; tuttavia l’accer-
tamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni
caso ritenersi l’unico mezzo probatorio che consenta di
riconoscere tale lesione a f‌ini risarcitori, a meno che non
si tratti di una patologia, diff‌icilmente verif‌icabile sulla
base della sola visita del medico legale, che sia suscettibi-
le di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico
strumentale».
Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di
liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 21 DICEMBRE 2017, N. 57222
UD. (7 NOVEMBRE 2017)
PRES. PAOLONI – EST. COSTANZO – P.M. PERELLI (PARZ. DIFF.) – RIC. D.B.
Resistenza a pubblico uff‌iciale y Elemento og-
gettivo y Violenza o minaccia y Violenza c.d. impro-
pria y Sussistenza del reato y Fattispecie relativa
all’inottemperanza all’intimazione dell’alt da parte
dei Carabinieri e conseguente fuga.
. Il delitto di resistenza ad un pubblico uff‌iciale (art.
337 c.p.) è integrato anche dalla violenza cosiddetta
impropria, che, pur non aggredendo direttamente il
pubblico uff‌iciale, si riverbera negativamente nell’e-
splicazione della sua funzione, impedendola o osta-
colandola; pertanto solamente la resistenza passiva,
come mancanza di qualunque forma di violenza o di
minaccia, rimane al di fuori della previsione legislati-
va. (Nella fattispecie l’inottemperanza all’intimazione
dell’alt da parte dei Carabinieri aveva causato un in-
seguimento con concreto pericolo per l’integrità degli
utenti della strada) (Mass. Redaz.) (c.p., art. 337)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 2362/2016 la Corte di appello di
Salerno ha confermato la condanna inf‌litta a D.B.G.J. dal
Tribunale di Salerno per resistenza a pubblico uff‌iciale ex
art. 61 n. 2 c.p., artt. 110 e 337 cod. pen. (capo B) e per
favoreggiamento personale nei confronti di persona evasa
dagli arresti domiciliari ex art. 378 c.p. (capo C).
2. Nel ricorso di D.B. si chiede annullarsi la sentenza
per: a) vizio della sua motivazione, poichè vi si afferma
che "tale situazione fattuale (...) come emerge dalla sen-
tenza di primo grado, rende oggettivamente condivisibi-
li i motivi di gravame", aggiungendo "da qui la conferma
della impugnata sentenza"; b) difetto di motivazione nella
ricostruzione dei dati e di valutazione del contenuto dei
motivi di impugnazioni (pagg. 2 - 3 del ricorso); c) viola-
zione di legge e vizio di motivazione nel ravvisare una re-
sistenza a pubblico uff‌iciale, pur avendo l’imputato tenuto
una condotta meramente passiva; d) violazione di legge e
vizio di motivazione nell’applicazione dell’art. 378 c.p. pur
non avendo la condotta ostacolato (neanche temporane-
amente) lo svolgimento delle indagini e pur mancando la
consapevolezza del reato presupposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infon-
dato: al contrario di quanto riportato nel ricorso, nella
sentenza impugnata è scritto "tale situazione fattuale
(...) come emerge dalla sentenza di primo grado, rende
oggettivamente non condivisibili i motivi di gravame" e si
aggiunge "da qui la conferma della impugnata sentenza".
Pertanto non emergono prof‌ili di interna incompatibilità
nei contenuti della motivazione della sentenza impugnata.
2. Gli altri motivi di ricorso possono trattarsi unitaria-
mente e sono infondati.

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