Corte di Cassazione Penale sez. un., 24 gennaio 2018, n. 3464 (ud. 30 novembre 2017)

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giur
3/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
perchè prescritti o perchè rinunziati dal suo titolare o per-
chè risolti con sentenza passata in giudicato. E, al contra-
rio, la pronuncia costituzionale di accoglimento interessa
tutti i rapporti, per così dire “aperti” ritenendo rapporto
“aperto”, o situazione giuridica da disciplinare, anche i
rapporti ancora sub iudice, non def‌initi da sentenza passa-
ta in giudicato. Il giudice, sia pure il giudice di legittimi-
tà, nel risolvere la questione posta al suo esame non può
tener conto, ovvero, non può riferire alla vicenda oggetto
del giudizio, la norma dichiarata incostituzionale (Cass.
3642/2007; n. 8548/2003; n. 17184/2003; n. 113/2004). La
ratio che giustif‌ica una siffatta interpretazione risiede nel
principio per cui la pronuncia di incostituzionalità può
esplicare effetti nell’ordinamento se la norma su cui la
stessa viene ad incidere è ancora applicabile: ed è ciò che
accade allorquando il rapporto giuridico dalla medesima
regolato non possa considerarsi “esaurito”, come è avve-
nuto nel caso in esame stante la pendenza della lite incen-
trata sulla norma giudicata contraria a costituzione (Cass.
SS.UU. n. 11135 del 2016) Pertanto, ha errato il Tribunale
di Torino nell’escludere gli effetti della sentenza costitu-
zionale n. 113 del 2015 che ha dichiarato l’illegittimità co-
stituzionale dell’art. 45 comma 6 del c.d.s., al giudizio de
quo posto che la vicenda sub iudice era immediatamente
interessata dalla suddetta norma.
2. = Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la
violazione e/o falsa applicazione del D.M. Giustizia n. 55
del 2014 (art. 360 n. 3 c.p.c.). La ricorrente si duole della
violazione dei massimi tariffari stabiliti dal D.M. n. 55 del
2014 e, dunque, postula un errore di diritto nella parte
della sentenza relativa alla liquidazione delle spese di lite.
2.1. = Il motivo rimane assorbito nell’accoglimento del
precedente motivo.
In def‌initiva va accolto il primo motivo e dichiarato
assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata e
la causa rinviata al Tribunale di Torino nella persona di
altro Magistrato anche per il regolamento delle spese del
presente giudizio di cassazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 24 GENNAIO 2018, N. 3464
(UD. 30 NOVEMBRE 2017)
PRES. CANZIO – EST. ZAZA – P.M. ROSSI (DIFF.) – RIC. MATRONE
Cassazione penale y Sentenza y Annullamento
senza rinvio y Casi y Limiti y Valutazioni discrezio-
nali y Condizioni.
. La Corte di cassazione pronuncia sentenza di an-
nullamento senza rinvio se ritiene superf‌luo il rinvio
e se, anche all’esito di valutazioni discrezionali, può
decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto
già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal
giudice di merito, non risultando perciò necessari ulte-
riori accertamenti di fatto. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art.
620; c.p., art. 590) (1)
(1) Interessante sentenza con la quale le SS.UU. forniscono un’in-
terpretazione del signif‌icato della nuova formulazione dell’art. 620,
comma 1, lett. l, c.p.p., come recentemente modif‌icato dalla L. 23
giugno 2017, n. 103. La S.C. def‌inisce i presupposti che le consento-
no, ove rilevi le condizioni per l’accoglimento di taluno dei motivi di
ricorso e per l’annullamento della sentenza impugnata sui punti rela-
tivi, di ritenere superf‌luo il rinvio al giudice di merito e di provvedere
direttamente alle statuizioni occorrenti, ed i limiti in cui tale potere
può essere esercitato. In dottrina, sull’argomento, v. ROSITA DEL
COCO, Il restyling della Cassazione tra esigenze def‌lattive e aspira-
zioni di nomof‌ilachia, in Archivio nuova procedura penale, numero
speciale, La riforma Orlando, 2017, 45 e ANDREA PELLEGRINO, Il
giudizio di Cassazione dopo la Riforma Orlando (legge 23 giugno
2017, n. 103), ivi 2017, 54.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Roberto Matrone ha presentato ricorso avverso la
sentenza del 30 novembre 2016 con la quale la Corte di ap-
pello di Bologna, in riforma della sentenza assolutoria del
Tribunale di Bologna, appellata dal Procuratore generale
e dalla parte civile, aveva affermato la responsabilità del
Matrone per il reato di lesioni colpose, così riqualif‌icata
l’originaria imputazione di lesioni dolose.
Il Matrone era ritenuto responsabile, in base alle sue
stesse dichiarazioni, di aver colposamente cagionato le
lesioni colpendo con la propria autovettura lo sportello di
quella del Combelli mentre questi ne usciva, e condannato
alla pena di euro 500 di multa.
2. Il ricorrente ha proposto due motivi.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio motivazionale
sull’affermazione di responsabilità, rilevando il travisamen-
to delle dichiarazioni dell’imputato, con le quali lo stesso
non ammetteva di avere volontariamente colpito l’autovet-
tura della persona offesa, ma asseriva solo che l’urto era
avvenuto, nonostante la sua pronta frenata, mentre ripren-
deva la marcia, a causa dell’imprudenza del Combelli nell’u-
scire repentinamente dal proprio veicolo senza accertarsi
che ciò non costituisse pericolo per la circolazione.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di leg-
ge nella determinazione della pena in misura superiore al
massimo edittale, previsto dall’art. 590 c.p., per il reato di
lesioni colpose lievi, nella misura di euro 309 di multa.
3. Con ordinanza del 19 settembre 2017, la Quarta Se-
zione penale, investita della decisione sul ricorso, ha evi-
denziato - con riguardo al motivo sull’illegalità della pena
inf‌litta ed alla questione relativa alla possibilità per la Cor-
te di cassazione di rideterminare direttamente la stessa in
misura corretta secondo la nuova formulazione dell’art.
620, comma 1, lett. l), c.p.p., come recentemente modif‌i-
cato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 - l’esistenza di una
precedente pronuncia di questa Corte Suprema, per la
quale con la riforma il legislatore si sarebbe limitato a con-
fermare l’orientamento giurisprudenziale formatosi sotto
la normativa previgente, che indicava, come presupposto
per la rideterminazione della pena in sede di legittimità,
la possibilità di procedervi senza sostituire un giudizio di
merito a quello effettuato nelle fasi precedenti. Ed ha ri-
tenuto non condivisibile tale indirizzo in considerazione
della espressa previsione, nel nuovo testo normativo, della

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