Corte di Cassazione Penale sez. IV, 11 luglio 2017, n. 33761 (ud. 17 maggio 2017)

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giur
2/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
visto dall’art. 186, comma 2-sexies, D.L.vo n. 285 del 1992,
a mesi nove di arresto ed Euro 900,00 di ammenda per la
contestata aggravante, in realtà inapplicabile (tra l’altro
erroneamente è stata aumentata anche la pena detentiva,
mentre il citato comma 2-sexies prevede l’aumento da un
terzo alla metà della sola ammenda). Successivamente
si è operata la diminuzione a mesi sei di arresto ed Euro
600,00 di ammenda per effetto del riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche; inf‌ine è stata operata
la riduzione per la scelta del rito, pervenendosi alla pena
f‌inale di mesi 2 di arresto ed Euro 400,00 di ammenda. In
tal modo si è incorsi in un ulteriore errore di calcolo, con
violazione del criterio legale della diminuzione nella mi-
sura f‌issa di un terzo previsto dall’art. 442 comma 2, c.p.p.,
in quanto si è proceduto ad una diminuzione di due terzi
della pena dell’arresto (mesi quattro, invece di mesi due).
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato.
4. In ordine alla censura sub 1), posta dal ricorrente,
circa la compatibilità fra il reato di rif‌iuto di sottoporsi
agli accertamenti alcolimetrici e l’aggravante della com-
missione del fatto in ore notturne mette, conto osservare
che un recente e importante intervento delle Sezioni Uni-
te (sez. un., n. 46625 del 29 ottobre 2015, Rv. 265025) ha
chiarito taluni aspetti involgenti anche l’ipotesi in esame.
4.1. Nella detta pronunzia si è invero affermato il prin-
cipio in base al quale la circostanza aggravante di aver
provocato un incidente stradale non è conf‌igurabile ri-
spetto al reato di rif‌iuto di sottoporsi all’accertamento per
la verif‌ica dello stato di ebbrezza, stante la diversità onto-
logica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di
guida in stato di ebbrezza. Tra le ragioni poste a base della
decisione, le Sezioni Unite hanno evidenziato tra l’altro il
dato testuale, dal quale si ricavano: 1) la differenza tra il
concetto di "conducente in stato di ebbrezza", che costitu-
isce elemento costitutivo dell’aggravante, e quello di "con-
ducente che si rif‌iuti di sottoporsi all’accertamento", che
presuppone la mancanza di accertamento dello stato di
ebbrezza; 2) il dato sistematico, costituito dal fatto che è
pacif‌ica l’autonomia delle fattispecie incriminatrici di cui
al comma 2 (guida in stato d’ebbrezza) e di cui al comma
7 (rif‌iuto di sottoporsi ad accertamenti etilometrici), fat-
tispecie quest’ultima che è caratterizzata dall’ulteriore
intento di evitare il frapponimento di ostacoli nell’attività
di controllo per la sicurezza stradale, con la conseguente
possibilità di conf‌igurare l’eventuale concorso materiale
tra le stesse (ex multis cfr. sez. IV, n. 13851 del 12 novem-
bre 2014, dep. 2015, Fattizzo, Rv. 262870); 3) l’ulteriore
dato riferito al fatto che il comma 7 richiama esclusiva-
mente quoad poenam l’art. 186, comma 2, lett. c), e non
anche il comma 2-bis (che prevede l’aggravante dell’aver
provocato un incidente stradale, oggetto di scrutinio da
parte delle Sezioni Unite).
4.2. Orbene, tutti questi ordini di argomenti appaiono
pienamente calzanti, mutatis mutandis, anche con riferi-
mento al caso di specie. Va premesso, infatti, che la cir-
costanza aggravante ex art. 186, comma 2 - sexies della
commissione del fatto in orario notturno (tra le ore 22.00
e le ore 07.00 del mattino successivo) fa espresso rinvio
all’ammenda prevista dal comma 2 dello stesso articolo, ri-
ferita -nelle diverse ipotesi ivi contemplate - al conducente
che "guida in stato d’ebbrezza": condizione, si è visto, on-
tologicamente (e necessariamente) diversa da quella del
conducente che rif‌iuta di sottoporsi agli accertamenti per
stabilire se detto stato d’ebbrezza sussista o meno. Inoltre,
e per ciò stesso, vale anche nel caso di cui oggi trattasi l’au-
tonomia fra le fattispecie penali di cui al comma 2, lett. b)
e c), e quella di cui all’art. 186, comma 7, nel senso che
detta autonomia fra le f‌igure di reato in esame va posta in
correlazione con il richiamo del comma 2-sexies esclusiva-
mente alla prima di esse e non anche alla seconda. Inf‌ine,
vale anche nel caso in esame l’osservazione secondo la qua-
le il richiamo effettuato dal comma 7 al comma 2, lett. c) è
un richiamo esclusivamente quoad poenam.
4.3. Sotto altro prof‌ilo, può evidenziarsi l’ulteriore ele-
mento che milita nel senso proposto dal ricorrente, costitui-
to dal fatto che all’evidenza la circostanza aggravante dell’o-
rario notturno si fonda sulla maggiore pericolosità della
guida in stato d’alterazione nella fascia oraria ivi conside-
rata: maggiore pericolosità che, per le considerazioni di cui
s’è detto circa l’autonomia fra le fattispecie di cui all’art. 186,
comma 2 e di cui al comma 7, non può in alcun modo riferirsi
alla condotta riottosa del conducente del quale non sia stato
accertato strumentalmente lo stato d’ebbrezza, a causa del
suo rif‌iuto di sottoporsi ai detto accertamento (cfr. sez. IV, n.
26113 del 5 maggio 2016 - dep. 23 giugno 2016).
5. Del pari deve dirsi in riferimento al motivo sub 2).
5.1. Come correttamente evidenziato dal P.G. ricorren-
te, la pena è stata determinata erroneamente, posto che
il Giudice, da un lato, ha applicato la sanzione pecuniaria
dell’ammenda in una misura inferiore al minimo edittale
previsto dalla legge e, dall’altro, ha operato uno erroneo
calcolo nella riduzione del terzo c.d. "secco" che deve ap-
plicarsi in caso di giudizio abbreviato effettuando una di-
minuzione di due terzi della pena dell’arresto (mesi quat-
tro, invece di mesi due) anzichè di un terzo.
6. Da tutto ciò deriva l’annullamento della sentenza
con rinvio al Tribunale di Lamezia Terme per nuovo esa-
me. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 11 LUGLIO 2017, N. 33761
(UD. 17 MAGGIO 2017)
PRES. CIAMPI – EST. SERRAO – P.M. DE MASELLIS (DIFF.) – RIC. TAFA
Obblighi del conducente in caso di incidente y
Obbligo di fermarsi e di prestare assistenza y Pre-
supposti y Qualif‌icazione come reato della condotta
dell’utente della strada y Necessità y Esclusione.
. In tema di circolazione stradale, l’obbligo di fermarsi
e di prestare assistenza alle persone ferite non è legato
alla consumazione ed all’accertamento di un reato, ma
al semplice verif‌icarsi di un incidente stradale, comun-

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