Corte di Cassazione Penale sez. VI, 11 ottobre 2017, n. 46788 (ud. 26 settembre 2017)

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giur
2/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
tutiva del rapporto obbligatorio (nella specie, la esistenza
di un valido rapporto assicurativo della RCA "comprovata"
dalla emissione del certif‌icato di assicurazione e del con-
trassegno), e che legittima lo stesso ad esperire la "azione
diretta" nei confronti dell’ "apparente assicuratore" della
RCA, non costituisce un rimedio giudiziale che si colloca
in relazione di esclusività - alternativa rispetto alla distin-
ta azione risarcitoria nei confronti del FGVS, fondata sul
presupposto legale della inesistenza di un valido rapporto
assicurativo RCA, ma si aggiunge ad essa, quale ulteriore
strumento di tutela del danneggiato volto a rafforzare i
rimedi apprestati dalla disciplina normativa dell’assicura-
zione RCA a favore del conseguimento della pretesa risar-
citoria vantata dalla vittima del sinistro, dovendo pertanto
intendersi rimessa alla iniziativa del danneggiato - anche
dopo la istituzione del Centro italiano di informazione e la
previsione espressa del diritto di accesso ai relativi archivi
- la scelta tra l’esperimento dell’azione risarcitoria "diret-
ta" L. n. 990 del 1969, ex art. 18 (attuale art. 144, D.L.vo n.
209 del 2005), facendo valere la situazione di apparenza
indotta dalla emissione del certif‌icato e del contrassegno
assicurativo, ovvero - una volta acquisite le informazioni,
presso gli archivi delle autorità competentiv in ordine alla
inesistenza di una valida polizza assicurativa RCA - l’espe-
rimento dell’azione risarcitoria nei confronti della impre-
sa designata dal FGVS L. 24 dicembre 1969, n. 990, ex art.
19, comma 1, lett. b) (attuale art. 283, comma 1, lett. b),
D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209)".
In conclusione il ricorso deve essere accolto, relativa-
mente al quarto e quinto motivi, assorbiti gli altri motivi
di ricorso. La sentenza impugnata deve essere cassata, in
relazione ai motivi accolti, e la causa va rinviata alla Cor-
te d’appello di Roma, in diversa composizione, che prov-
vederà a decidere, attenendosi all’enunciato principio di
diritto, liquidando all’esito anche le spese del giudizio di
legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 11 OTTOBRE 2017, N. 46788
(UD. 26 SETTEMBRE 2017)
PRES. ROTUNDO – EST. CAPOZZI – P.M. CANEVELLI (DIFF.) – RIC. V.F.
Abuso d’uff‌icio y Elemento psicologico y Dolo y
Intenzionalità del dolo y Prova y Esclusione y Con-
dotta di chi abbia omesso di sanzionare il condu-
cente-proprietario di veicolo circolante privo di
assicurazione y Sussistenza y Esclusione
. Non sussiste il delitto di abuso d’uff‌icio nella condotta
di chi, nel corso di un occasionale controllo su strada,
abbia omesso di sanzionare il conducente-proprietario
di veicolo circolante privo di assicurazione, poichè la
prova dell’intenzionalità del dolo del reato suddetto
esige il raggiungimento della certezza che la volontà
dell’imputato sia stata orientata proprio a procurare il
vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto e tale cer-
tezza non può essere ricavata esclusivamente dal rilie-
vo di un comportamento "non iure" osservato dall’agen-
te, ma deve trovare conferma anche in altri elementi
sintomatici quali, ad esempio, la specif‌ica competenza
professionale dell’agente, l’apparato motivazionale su
cui riposa il provvedimento ed il tenore dei rapporti
personali tra l’agente e il soggetto o i soggetti che dal
provvedimento stesso ricevono vantaggio patrimoniale
o subiscono danno. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 193;
c.p., art. 323) (1)
(1) In senso conforme, v. Cass. pen., sez. VI, 17 maggio 2013, n.
21192, in Riv. pen. 2014, 221 e Cass. pen., sez. VI, 28 settembre 2007,
n. 35814, ivi 2008, 801.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di
Potenza, a seguito di gravame interposto dal Procurato-
re della Repubblica presso il locale Tribunale avverso la
sentenza assolutoria emessa il 17 aprile 2015 dal GUP
del Tribunale di Matera, in riforma della decisione ha ri-
conosciuto V.F. colpevole del reato di cui all’art. 323 c.p.
perché quale comandante della Stazione CC. di (omissis),
nell’esercizio delle sue funzioni, in violazione di quanto
prescritto dall’art. 193 c.d.s., avendo riscontrato nel cor-
so di un controllo su strada che l’autovettura Opel Vectra
condotta dal proprietario T.D. era priva di assicurazione
R.C.A. obbligatoria, ometteva di contravvenzionare il T. e
procedere al sequestro amministrativo dell’autovettura,
così intenzionalmente procurando al predetto T. un in-
giusto vantaggio patrimoniale, condannando l’imputato a
pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazio-
ne l’imputato che, a mezzo del difensore, deduce:
2.1. mancanza di motivazione in relazione all’elemen-
to psicologico del reato, non bastando a sostanziare la
intenzionalità del dolo il rilievo operato dalla Corte circa
l’obiettiva f‌inalità di vantaggio nei confronti del privato
derivante dalla violazione della norma del codice della
strada, essendo l’obiettivo perseguito dal maresciallo V.
comunque il perseguimento del pubblico interesse.
2.2. Violazione degli artt. 62 bis, 132 e 133 c.p. essendo
ingiustif‌icatamente - nonostante l’incensuratezza dell’im-
putato e la non gravità dell’omissione - non concesse le
attenuanti generiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato sull’assorbente primo motivo.
2. Nel delitto di abuso d’uff‌icio, per la conf‌igurabilità
dell’elemento soggettivo è richiesto che l’evento costituito
dall’ingiusto vantaggio patrimoniale o dal danno ingiusto
sia voluto dall’agente e non semplicemente previsto ed ac-
cettato come possibile conseguenza della propria condot-
ta, per cui deve escludersi la sussistenza del dolo, sotto il
prof‌ilo dell’intenzionalità, qualora risulti, con ragionevole
certezza, che l’agente si sia proposto il raggiungimento di
un f‌ine pubblico, proprio del suo uff‌icio (sez. VI, n. 18149
del 7 aprile 2005, Fabbri ed altro, Rv. 231343); ancora, la
prova dell’intenzionalità del dolo esige il raggiungimen-

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