Corte di Cassazione Penale sez. IV, 17 novembre 2017, n. 52539 (ud. 9 novembre 2017)

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giur
2/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
Infatti, in tema di illecito amministrativo, l’inevitabi-
lità dell’ignoranza del precetto violato va apprezzata an-
che alla luce della conoscenza e dell’obbligo di conoscen-
za delle leggi che grava sull’agente in relazione alle sue
qualità professionali e al suo dovere di informazione sulle
norme e sulla relativa interpretazione (Cass. 18471/2014).
Discende da quanto sopra il rigetto del ricorso.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese in mancanza di
attività difensiva dell’intimato.
Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il
raddoppio del contributo unif‌icato. (Omissis)
I
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 17 NOVEMBRE 2017, N. 52539
(UD. 9 NOVEMBRE 2017)
PRES. PICCIALLI – EST. SERRAO – P.M. FODARONI (DIFF.) – RIC. SPERNANZONI
Obblighi del conducente in caso di incidente y
Reato di cui all’art. 189, commi 6 e 7, c.s. y Utente
della strada coinvolto nel sinistro e non responsa-
bile dello stesso y Conf‌igurabilità y Ragioni.
. In tema di circolazione stradale, il reato di cui
all’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada è conf‌igurabile
nei confronti dell’utente della strada coinvolto nel si-
nistro, pur se non responsabile dello stesso, in quanto
l’"incidente", che è comunque ricollegabile al suo com-
portamento, assume il valore di antefatto non punibile
idoneo ad identif‌icare il titolare di una posizione di ga-
ranzia al f‌ine di proteggere gli altri utenti coinvolti dal
pericolo derivante da un ritardato soccorso. (c.p., art.
590; nuovo c.s., art. 189) (1)
II
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 11 LUGLIO 2017, N. 33772
(UD. 15 GIUGNO 2017)
PRES. CIAMPI – EST. SERRAO – P.M. ROMANO (CONF.) – RIC. DENTICE DI
ACCADIA CAPOZZI
Obblighi del conducente in caso di inciden-
te y Soccorso all’investito y Mancata prestazione
dell’assistenza occorrente y Reato y Elemento sog-
gettivo y Dolo eventuale y Suff‌icienza y Individua-
zione.
. L’elemento soggettivo del reato di mancata prestazio-
ne dell’assistenza occorrente in caso di incidente (art.
189, comma 7, cod. strada), può essere integrato anche
dal dolo eventuale, ravvisabile in capo all’agente che,
in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo com-
portamento ed avente connotazioni tali da evidenzia-
re, in termini di immediatezza, la probabilità, o anche
solo la possibilità, che dall’incidente sia derivato danno
alle persone e che queste necessitino di soccorso, non
ottemperi all’obbligo di prestare assistenza ai feriti.
(In motivazione, la Corte ha osservato che il dolo even-
tuale, pur conf‌igurandosi normalmente in relazione
all’elemento volitivo, può attenere anche all’elemento
intellettivo, quando l’agente consapevolmente rif‌iuti di
accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei
quali il suo comportamento costituisce reato, accettan-
done per ciò stesso il rischio). (c.p., art. 43; nuovo c.s.,
art. 189) (2)
(1) Nel senso che l’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alle
persone ferite non è legato alla consumazione ed all’accertamento di
un reato, ma al semplice verif‌icarsi di un incidente stradale, comun-
que ricollegabile al comportamento dell’utente della strada al quale
l’obbligo è riferito, si veda Cass. pen., sez. IV, 11 luglio 2017, n. 33761,
pubblicata di seguito e Cass. pen., sez. VI, 22 aprile 2014, n. 17621, in
www.latribunaplus.it.
(2) Principio che si ritrova anche in Cass. pen., sez. IV, 6 settembre
2007, n. 34134, in questa Rivista 2008, 139; Cass. pen., sez. IV, 21 giu-
gno 2006, n. 21445, ivi 2007, 694 ed in Cass. pen., sez. IV, 19 febbraio
2003, n. 8103, ivi 2004, 206. Si veda, inoltre, Cass. pen., sez. IV, 1
giugno 2016, n. 23177, ivi 2016, 780.
I
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza in
epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emes-
sa dal Tribunale di Macerata nei confronti di Spernanzoni
Andrea in relazione ai reati di cui agli artt. 189, commi 6 e
7, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e 61 n. 2 c.p. per non aver
ottemperato all’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza
alle persone ferite Tentella Giorgio e Botnaru Parascovia
a seguito di incidente stradale avvenuto in Corridonia il 5
giugno 2010.
2. Ricorre per cassazione Andrea Spernanzoni, a mezzo
di difensore, censurando la sentenza impugnata con uni-
co, articolato, motivo per inosservanza ed erronea applica-
zione della legge penale e processuale penale in relazione
agli artt. 582 c.p., 24 Cost., 190, 220, 495, 507 e 586 c.p.p.
Il giudice di primo grado aveva revocato l’ordinanza am-
missiva dei testimoni indicati dalla difesa ed il giudice di
appello ha confermato tale ordinanza travisando gli atti
processuali. Nella sentenza impugnata si legge, infatti,
che il teste Massimo Petrioli era stato già sentito, con un
riferimento ad un teste in relazione al quale la difesa non
aveva svolto alcuna istanza di rinnovazione istruttoria; si
legge ancora che gli altri testimoni non erano presenti al
fatto e che la difesa non avrebbe indicato su quali circo-
stanze avrebbero fornito il loro apporto conoscitivo, sebbe-
ne la difesa avesse chiesto l’escussione di Tentella Giorgio,
ossia del soggetto asseritamente non soccorso, di Sileoni
Giuseppe, ossia della persona alla quale l’imputato aveva
lasciato il suo numero di targa, e di Spernanzoni Claudio
e Principi Rita, che erano presenti quando l’imputato era
tornato sul posto senza rinvenire alcuno e si erano fatti

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