Corte Di Cassazione Penale Sez. Vi, 14 Dicembre 2015, N. 49286 (C.C. 7 Luglio 2015)

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giur
3/2017 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 14 DICEMBRE 2015, N. 49286
(C.C. 7 LUGLIO 2015)
PRES. AGRO’ ANTONIO – EST. PAOLONI G. – P.M. CARDINO ALBERTO – RIC. D.F.G.
Prova penale y Intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni y Videoriprese eseguite dalla polizia
giudiziaria y Videoriprese effettuate nel deposito di
un’azienda.
. Le videoriprese eseguite dalla polizia giudiziaria
all’interno di deposito di azienda municipalizzata non
sono omologabili a quelle effettuate in luoghi di privato
domicilio, qual è anche l’uff‌icio, cui il singolo soggetto
titolare può precludere l’accesso a terzi e, pertanto,
non conf‌igurano una forma di intercettazioni tra pre-
senti ai sensi dell’art. 266, comma secondo, cod. proc.
pen. (c.p.p., art. 189; c.p.p., art. 190; c.p.p., art. 266;
c.p., art. 614)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di-
strettuale di Palermo ha respinto, in punto di gravità de-
gli indizi di colpevolezza, l’istanza di riesame proposta da
D.F.G. avverso il provvedimento impositivo della misura
cautelare degli arresti domiciliari emesso nei suoi con-
fronti l’8 aprile 2015 dal G.i.p. del Tribunale di Palermo
per il delitto di concorso in peculato continuato. Contesta-
zione mossa al D.F. per essersi, nella sua veste di incarica-
to di un pubblico servizio quale dipendente della società
R.A.P. (Risorse Ambiente Palermo) S.p.A. partecipata
dal Comune di Palermo e addetta al servizio di raccolta
e smaltimento dei rif‌iuti cittadini, impossessato a più ri-
prese (dal luglio 2013 al febbraio 2014), in concorso con
terzi e con altri dipendenti della società municipalizzata,
di beni della predetta società R.A.P. (ingenti quantità di
gasolio, tute da lavoro, detersivi e altri materiali di consu-
mo in dotazione della società). Pur ritenendo persistenti
concomitanti esigenze cautelari connesse al pericolo di
reiterazione di reati della stessa specie di quello contesta-
to (avuto riguardo alla "sistematicità" e continuità tempo-
rale dei fatti ablativi attuati dal prevenuto), il Tribunale
ha tuttavia ritenuto mezzo cautelare idoneo a fronteggiare
tali esigenze socialpreventive l’obbligo di presentazione
quotidiana alla P.G., che ha sostituito all’originaria misura
degli arresti domiciliari.
In sintesi i giudici del riesame hanno valutato inequi-
voci gli elementi probatori delineatisi nei confronti del
D.F., autista polifunzionale della società comunale e re-
sponsabile di fatto delle colonnine di rifornimento dell’im-
pianto di carburante (gasolio) per gli automezzi aziendali.
Elementi desumibili dalle mirate operazioni di osservazio-
ne diretta predisposte dalla polizia giudiziaria unitamente
a ripetuti servizi di videoripresa effettuati nell’area del
deposito della società R.A.P. nonchè di intercettazione
fonica.
Elementi che hanno permesso di individuare moltepli-
ci episodi criminosi di sottrazione di carburante commessi
dal D.F. e da più coindagati (rifornimento di autovetture
private e di "sversamento" del gasolio in bidoni e taniche
trasportati da mezzi privati all’esterno del deposito azien-
dale).
2. Avverso la decisione del riesame cautelare ha propo-
sto ricorso per cassazione il difensore di D.F.G. che ha de-
dotto i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione
di seguito riassunti.
2.1. Erronea applicazione degli artt. 314 e 358 c.p. e
mancanza di motivazione. Incongruamente il G.i.p. emit-
tente la misura cautelare e il Tribunale del riesame hanno
attribuito al D.F. la qualif‌ica soggettiva di incaricato di
pubblico servizio, pur trattandosi di un semplice operaio
dell’azienda palermitana svolgente mansioni materiali e
soltanto occasionalmente addetto al controllo dell’eroga-
zione del gasolio presso l’unico distributore allocato nel
deposito degli automezzi della società R.A.P., per altro sot-
to la supervisione del responsabile del settore magazzino
della società (il coindagato L.M.). L’assenza di concreta
autonomia decisionale in capo al ricorrente esclude che
lo stesso possa considerarsi responsabile del reato di pe-
culato.
2.2. Violazione dell’art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, art. 291
c.p.p. e art. 293 comma 3 c.p.p., e difetto di motivazione.
Il procedente pubblico ministero ha omesso di trasmet-
tere prima al G.i.p. e poi allo stesso Tribunale tutti gli atti
delle indagini e in particolare le videoriprese eseguite
all’interno dell’azienda.
I giudici del riesame hanno inesattamente ritenuto, da
un lato, pienamente valida l’adozione della originaria mi-
sura cautelare siccome basata sui brogliacci delle opera-
zioni di osservazione (diretta o a mezzo cinepresa) e sulle
esaurienti informative della polizia giudiziaria ed hanno
comunque tralasciato, d’altro lato, di vagliare circostan-
ze conf‌liggenti con l’assunto accusatorio della avvenuta
sottrazione di carburante aziendale pur enunciate nella
memoria difensiva depositata per l’udienza del riesame
cautelare.
2.3. Violazione dell’art. 191 c.p.p., art. 266 comma 2
c.p.p. e art. 267 c.p.p. e art. 614 c.p..
La fonte principale, se non esclusiva, della contesta-
zione mossa all’indagato è costituita dalle videoriprese di
comportamenti non comunicativi avvenuti presso il depo-
sito della società R.A.P. I giudici del riesame hanno affer-
mato l’utilizzabilità di tali videoriprese sul presupposto
che le stesse integrerebbero delle prove non disciplinate
dalla legge ed effettuabili senza previa autorizzazione
del giudice. Tale assunto, che il Tribunale del riesame ha
formulato anche richiamando una decisione delle Sezioni
Unite della S.C. (sez. un., n. 26795 del 28 marzo 2006, Rv.
234269), non è però applicabile al caso di specie, perchè
le videoriprese coinvolgenti gli indagati non sono state ef-
fettuate in area o luogo pubblici, ma all’interno (rectius
attraverso) "un uff‌icietto immediatamente limitrofo al di-
stributore" di carburante.
Cioè in un locale posto in un deposito della R.A.P. ac-
cessibile ai soli dipendenti della società e, quindi, inter-
detto al pubblico, sì da doversi assimilare ad un domicilio

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