Corte Di Cassazione Penale Sez. Un., 21 Settembre 2016, N. 39131 (C.C. 24 Novembre 2015)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 3/2017
LEGITTIMITÀ
2.2. vizio di legge in relazione alla qualif‌icazione giuri-
dica del fatto che avrebbe dovuto essere inquadrato come
furto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il ricorrente (con due distinti motivi) deduceva
che il fatto contestato avrebbe dovuto essere qualif‌icato
come furto e non come ricettazione invocando l’utilizza-
bilità delle dichiarazioni rese dall’indagato senza garan-
zia nell’immediatezza dei fatti, trasfuse nell’annotazione
di polizia giudiziaria. In materia di dichiarazioni rese
dall’indagato nell’immediatezza dei fatti, in assenza di
garanzie, il collegio ribadisce la differenza che esiste tra
la dichiarazione “spontanea” e quella “sollecitata”: men-
tre le dichiarazioni spontanee possono esser utilizzate
nella fase procedimentale, ovvero possono essere poste
a fondamento di misure cautelari ed essere utilizzate nei
riti a prova contratta, le dichiarazioni sollecitate, apprese
senza garanzie, violano lo statuto della prova dichiarativa
in modo originario ed inemendabile e sono del tutto inuti-
lizzabili, se non ai f‌ini della immediata prosecuzione delle
indagini secondo quanto previsto dall’art. 350, commi 5
e 6 c.p.p. La sentenza impugnata richiama, sul punto, il
condiviso approdo delle Sezioni Unite secondo cui mentre
le dichiarazioni «previste dal comma V dell’articolo 350
c.p.p. sono inutilizzabili anche nella fase delle indagini
preliminari, quelle cui fa riferimento il settimo comma
del citato articolo 350 c.p.p. sono inutilizzabili soltanto
nella fase dibattimentale per espressa previsione del legi-
slatore. Ciò signif‌ica che tali ultime dichiarazioni possono
essere apprezzate nella fase delle indagini preliminari e
nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l’a-
dozione di un provvedimento cautelare (così Cass., sez.
VI penale, 11 luglio 2006, n. 24679 , P.M. in procedimento
Adamo ed altro, rv. 235135; Cass., sez. VI penale, 30 aprile
1997 n. 1770, Ventaloro, rv. 208842)» (Cass. sez. un. n.
1150 del 25 settembre 2008, dep. 2009, Rv. 241884). Il
differente regime di inutilizzabilità trova a sua ragione
nel fatto che non si può impedire all’indagato di rendere
spontaneamente dichiarazioni; di contro la “richiesta” di
informazioni da parte di un’autorità certif‌icante per ge-
nerare elementi di prova utilizzabili (con i limiti “f‌isio-
logici” che caratterizzano le dichiarazioni non assunte in
contraddittorio) deve conformarsi allo statuto della pro-
va dichiarativa proveniente dall’accusato, che prevede
che l’assunzione di dichiarazioni sollecitate sia assistita
da specif‌iche garanzie, ovvero dal previo avviso circa la
facoltà di esercitare il diritto al silenzio e dalla presenza
del difensore.
1.2. Nel caso di specie la Corte territoriale con valuta-
zione di merito, che non risulta in alcun modo incisa dal-
le doglianze difensive, riteneva che le informazioni delle
quali si invocava l’utilizzabilità non fossero classif‌icabili
nella categoria delle dichiarazioni “spontanee”, ma piut-
tosto nell’area delle dichiarazioni sollecitate, con conse-
guente assoluto divieto di utilizzo delle stesse, anche pro
reo. Deve ritenersi infatti che l’inutilizzabilità patologica
colpisca la prova qualif‌icandola “fuori sistema” dunque ini-
donea a fornire qualsivoglia contributo probatorio, anche
favorevole all’indagato. Sul punto, non è superf‌luo rilevare
che la struttura accusatoria del rito prevede ampi poteri
di investigazione difensiva e l’obbligo in capo al pubblico
ministero di effettuare l’interrogatorio, richiesto dopo la
notif‌ica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p., sicchè l’imputato
ha avuto ampia facoltà di assegnare dignità probatoria ai
contenuti dichiarativi, in ipotesi favorevoli, dei quali in-
voca l’utilizzabilità. A ciò si aggiunga che la Corte terri-
toriale, nonostante la declaratoria di inutilizzabilità delle
dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti, ha comun-
que esaminato nel merito i contenuti dichiarativi oggetto
delle censure, evidenziando la loro inidoneità a sostenere
l’invocata riqualif‌ica del fatto nella fattispecie di furto.
Tale parte della motivazione non presenta alcuna frattura
logica manifesta e decisiva, risulta aderente alle emergen-
ze processuali e si sottrae, pertanto, ad ogni censura in
questa sede.
2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue,
per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricor-
rente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che si determina equitativamente in € 1500,00.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 21 SETTEMBRE 2016, N. 39131 (*)
(C.C. 24 NOVEMBRE 2015)
PRES. SANTACROCE – EST. DAVIGO – P.M. VIOLA (CONF.) – RIC. OMISSIS
Indagini preliminari y Arresto in f‌lagranza e fer-
mo y Stato di f‌lagranza y Informazioni assunte da
parte della vittima o di terzi nella immediatezza
del fatto y Ammissibilità y Esclusione.
. Non può procedersi all’arresto in f‌lagranza sulla base
di informazioni della vittima o di terzi fornite nella im-
mediatezza del fatto. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 382)
(1) La sentenza in epigrafe è già stata pubblicata in questa Rivista
2016, 587. Se ne pubblica solo la massima con nota di A. BONORA.

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