Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 27 Gennaio 2017, N. 3930 (Ud. 12 Gennaio 2017)

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giur
3/2017 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
alla dimostrazione, sulla base del riscontro costituito dal
passaporto, che in alcune delle date in cui sarebbero avve-
nuti gli episodi di cessione dello stupefacente, l’imputato
si sarebbe trovato in Marocco.
Il ragionamento probatorio articolato dai giudici di me-
rito appare coerente e si sottrae a censure di tipo logico,
nella parte in cui ha, da un lato posto, in luce la preci-
sione e la attendibilità delle dichiarazioni accusatorie di
Carmine Greco e, quali elementi di riscontro estrinseco,
le totali ammissioni che, in sede di interrogatorio, Essahbi
aveva compiuto, salvo poi correggerle, parzialmente, in
sede di giudizio; e, dall’altro lato, l’inidoneità delle prove
a discarico a sovvertire la ricostruzione dei fatti suggerita
dagli altri menzionati elementi di prova, proprio in ragio-
ne della equivocità dei dati offerti dall’interessato, i cui
riscontri documentali si sono, in realtà, rivelati non con-
cludenti.
4. Quanto, inf‌ine, al terzo e al quarto motivo, il ricor-
rente lamenta, da un lato, la mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche; e, dall’altro lato, che la
pena sia stata eccessiva e non abbia tenuto conto che ben-
ché il quantitativo di stupefacente fosse “ragguardevole”,
la percentuale di principio attivo fosse piuttosto modesta
(pari all’8,7%).
Sul punto, rileva il Collegio che la sentenza impugna-
ta ha dato conto, in maniera specif‌ica, delle ragioni della
decisione relativa al mancato riconoscimento delle circo-
stanze di cui all’art. 62-bis c.p., avuto riguardo alla gravità
del fatto (connotato dalla presenza di diverse tipologie di
stupefacente) e, soprattutto, della pessima condotta sus-
seguente al reato, caratterizzata dal nuovo arresto, in data
2 febbraio 2015, per un analogo reato, con conseguente
applicazione, in relazione a tali fatti, della misura caute-
lare degli arresti domiciliari. Parimenti motivata è stata la
decisione in relazione alla concreta commisurazione del
trattamento sanzionatorio, che oltre all’aspetto eviden-
ziato, della commercializzazione, da parte dell’imputato,
di diversi tipi di droga (cocaina e hashish), ha senz’altro
valorizzato l’aspetto della prolungata attività di spaccio,
protrattasi con cadenza bisettimanale per circa quattro
mesi, oltre al rilevante quantitativo di stupefacente rive-
nuto nella disponibilità dello stesso Essahbi.
Tale motivazione che si conforma a principi di diritto
più volte affermati da questa Corte, secondo cui, per un
verso la determinazione del quantum della pena, in ade-
renza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p., costi-
tuisce esercizio di un apprezzamento discrezionale rimes-
so al giudice di merito che, se congruamente motivato e
salvo che non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento
illogico, si sottrae a qualunque sindacato di legittimità
(cfr., tra le altre, sez. V, n. 5582 del 30 settembre 2013,
Ferrano, Rv. 259142). Fermo restando che, nel motivare il
diniego della concessione delle circostanze di cui all’art.
62 bis c.p., non è necessario che il giudice prenda in consi-
derazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti
dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suff‌iciente che egli
faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da
tale valutazione (sez. III, n. 28535 del 19 marzo 2014, Lule,
Rv. 259899).
Anche con riferimento, dunque, a tale doglianza, ri-
tiene il Collegio che debba ravvisarsi l’infondatezza della
censura dedotta.
5. Consegue alle argomentazioni che precedono il ri-
getto del ricorso, in quanto infondato, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 27 GENNAIO 2017, N. 3930
(UD. 12 GENNAIO 2017)
PRES. DAVIGO – EST. RECCHIONE – P.M. STABILE (DIFF.) – RIC. FIOLO
Prova penale y Imputato y Dichiarazioni indizian-
ti y Dichiarazioni spontanee ex art. 350, comma 7
c.p.p. y Fase dibattimentale y Utilizzabilità y Esclu-
sione y Fase delle indagini preliminari y Utilizzabi-
lità y Sussistenza y Dichiarazioni sollecitate y Ex
art. 350, comma 5 c.p.p. y Disponibilità probatoria
y Condizioni.
. A differenza delle dichiarazioni spontanee di cui
all’art. 350, comma 7, c.p.p., la cui inutilizzabilità è
limitata alla eventuale fase dibattimentale, le dichia-
razioni “sollecitate” previste dal comma 5 dello stesso
art. 350 non sono mai suscettibili di utilizzazione a f‌ini
probatori, neanche quando l’utilizzazione sia richiesta
dallo stesso imputato. (Nella specie, in applicazione di
tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il
ricorso dell’imputato il quale, essendo stato condanna-
to per ricettazione, lamentava la mancata utilizzazio-
ne delle dichiarazioni da lui rese ai sensi dell’art. 350,
comma 5, c.p.p., nelle quali aveva sostenuto di essersi
reso responsabile di furto). (Mass. Redaz.) (c.p.p., art.
350; c.p.p., art. 624; c.p.p., art. 648; c.p.p., art. 649) (1)
(1) Nello stesso senso, sulla inutilizzabilità di entrambe le tipologie
di dichiarazioni nella fase dibattimentale, si veda Cass. pen., sez. IV,
29 maggio 2015, n. 23306, in questa Rivista 2016, 656. Sulla piena
utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee, nella fase delle indagini
preliminari, si veda l’orientamento di Cass. pen., sez. un., 13 gennaio
2009, n. 1150, in Ius&Lex dvd n. 1/2017, ed. La Tribuna; nello stesso
senso si era già espressa anche Cass. pen., sez. VI, 17 luglio 2006, n.
24679, in questa Rivista 2007, 654.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Milano confermava la con-
danna dell’imputato alla pena di mesi cinque di reclusione
ed euro duecento di multa per il reato di ricettazione.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassa-
zione il difensore dell’imputato che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in rela-
zione alla utilizzabilità pro reo delle dichiarazioni rese
dall’imputato nell’immediatezza dei fatti e verbalizzate in
una annotazione di polizia giudiziaria;

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