Corte Di Cassazione Penale Sez. I, 30 Gennaio 2017, N. 4457 (Ud. 17 Gennaio 2017)

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giur
3/2017 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
to giudicare se, allo stato degli atti, il fatto per il quale è
stata pronunciata la condanna sia stato oggetto di depena-
lizzazione, tenendo conto, nell’effettuare l’indagine, della
contestazione, salvo che il fatto stesso risulti immutato o
diversamente qualif‌icato, quando tale mutamento di qua-
lif‌ica, abbia rilevanza (sez. IV, n. 550 del 26 febbraio 1997,
Lanotte, Rv. 207329).
In tema di revoca per “abolitio criminis”, ai sensi del-
l’art. 673 c.p.p., deve escludersi l’operatività dell’istituto
allorché esso richieda da parte del giudice dell’esecuzio-
ne, non un riscontro meramente ricognitivo dell’interve-
nuta perdita di eff‌icacia della norma incriminatrice appli-
cata nel giudizio di cognizione, ma un’indagine valutativa
in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni alle qua-
li è subordinata la produzione dell’effetto abrogativo (sez.
I, n. 27300 del 5 luglio 2005, Maiello, Rv. 232002).
Tanto premesso, l’ordinanza impugnata ha rigettato la
richiesta di revoca sul duplice rilievo che, trattandosi di
sentenza di prescrizione del reato, il giudice della cogni-
zione non era entrato nel merito dell’imputazione, e che
la contestazione indicava una somma di imposta pari ad €
427.037,00, superiore alla soglia attualmente rilevante di €
150.000,00; quanto alle dichiarazioni del teste, le stesse non
erano state oggetto di valutazione da parte della sentenza,
proprio in considerazione della declaratoria di prescrizione.
Tuttavia, va al riguardo evidenziato che quando l’abo-
litio criminis viene dedotta in sede esecutiva, al giudice
è richiesta la valutazione in astratto della fattispecie og-
getto della sentenza rispetto al nuovo assetto del sistema
penale, ciò anche se la norma incriminatrice non sia stata
interamente abrogata, ma sia stata riscritta con una ri-
duzione del relativo ambito di operatività. In tale ipotesi,
il giudice dell’esecuzione, qualora non ritenga suff‌icien-
te l’analisi del capo di imputazione, può anche scendere
all’esame degli atti processuali per verif‌icare ed accertare,
attraverso di essi, la consistenza ed i contorni della con-
dotta, senza però valutare di nuovo il fatto, mediante un
giudizio di merito non consentito (sez. VI, n. 22539 del
10 marzo 2003, Di Nardo, Rv. 226196); infatti, il giudice
dell’esecuzione richiesto di revoca della sentenza per so-
pravvenuta “abolitio criminis” a norma dell’art. 673 c.p.p.,
pur non potendo ricostruire la vicenda per cui vi è stata
condanna in termini diversi da quelli def‌initi con la sen-
tenza irrevocabile, nè valutare i fatti in modo difforme da
quanto ritenuto dal giudice della cognizione, deve accer-
tare se il reato per il quale è stata pronunciata condanna
sia considerato ancora tale dalla legge e, nell’effettuare
tale accertamento, ha il potere di far emergere dal qua-
dro probatorio già acquisito elementi che, irrilevanti al
momento della sentenza, siano divenuti determinanti, alla
luce del diritto sopravvenuto, per la decisione sull’imputa-
zione contestata (sez. I, n. 23243 del 24 maggio 2002, Maz-
zuoccolo, Rv. 221646, in una fattispecie relativa a revoca
di sentenza di patteggiamento intervenuta per detenzione
e porto illegali di una carabina ad aria compressa, non
considerata più arma dall’art. 11, comma 2, della legge 21
dicembre 1999 n. 526, in caso di erogazione, da parte dei
proiettili, di energia cinetica inferiore a 7,5 jouls).
Nel caso in esame, non vi è stata alcuna valutazione,
neppure implicita, da parte del giudice della cognizio-
ne, in ordine al prof‌ilo dell’importo dell’imposta evasa,
in quanto non rilevante all’epoca della decisione (allor-
quando la soglia era pari ad € 103.000,00); sicchè, non
richiedendosi una rivalutazione del merito, non consen-
tita in sede di esecuzione, va comunque effettuata una
sostanziale ricognizione del quadro probatorio (nella spe-
cie, rappresentato dalla sola deposizione del funzionario
dell’Agenzia delle Entrate), che implichi una valutazione
nei limiti dell’evidenza probatoria degli elementi costituti-
vi del reato divenuti rilevanti in seguito alla sopravvenuta
abolitio criminis parziale.
Va pertanto annullata l’ordinanza impugnata, con
rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 30 GENNAIO 2017, N. 4457
(UD. 17 GENNAIO 2017)
PRES. DI TOMASSI – EST. CENTONZE – P.M. ORSI (DIFF.) – RIC. WAHID
Rapporti giurisdizionali con autorità stranie-
re in materia penale y Estradizione y Mandato
d’arresto europeo y Principio di specialità y Opera-
tività.
. In tema di estradizione, alla luce di quanto stabilito
dagli artt. 26 e 32 della legge n. 69/2005, con la quale
è stata recepita la decisione – quadro del Consiglio
in materia di mandato di arresto europeo e di proce-
dure di consegna fra gli Stati membri, deve ritenersi
che, quando si rientri nell’ambito di applicazione di
tale legge, il principio di specialità operi in maniera
attenuata, nel senso che la persona consegnata può le-
gittimamente essere sottoposta a procedimento anche
per fatti anteriori e diversi rispetto a quelli per i quali
la consegna è stata ottenuta, a condizione che detto
procedimento non dia luogo a privazione della libertà
personale. (Nella specie, in applicazione di tale prin-
cipio, la Corte ha ritenuto che legittimamente fosse
stata attivata, nei confronti della persona consegnata,
la procedura di revoca del benef‌icio della sospensione
condizionale che era stato concesso con una sentenza
relativa a fatti non compresi tra quelli per i quali il
provvedimento di consegna era stato adottato). (Mass.
Redaz.) (l. 22 aprile 2005, n. 69, art. 26; l. 22 aprile
2005, n. 69, art. 32) (1)
(1) Nello stesso senso della pronuncia in commento, numerose sono
le pronunce della legittimità; a titolo esemplif‌icativo si vedano Cass.
pen., sez. III, 10 novembre 2016, n. 47253, in Ius&Lex dvd n. 1/2017, ed.
La Tribuna; Cass. pen., sez. III, 10 aprile 2015, n. 14880, ibidem e Cass.
pen., sez. VI, 28 ottobre 2011, n. 39240, in questa Rivista 2013, 351.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza emessa il 17 luglio 2015 il G.i.p. del
Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, su con-

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