Corte Di Cassazione Penale Sez. Iii, 3 Febbraio 2017, N. 5248 (C.C. 25 Ottobre 2016)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 3/2017
LEGITTIMITÀ
in tema di notif‌iche ai difensori, l’art. 148, comma secondo
bis, c.p.p., consente la notif‌ica “con mezzi tecnici idonei”, tra
cui va ricompresa la trasmissione telematica se certif‌icabile,
e ciò a prescindere dall’emanazione da parte del Ministero
della giustizia dei decreti attuativi, destinati a regolamen-
tare l’utilizzo della PEC, secondo quanto previsto dall’art. 16
della legge 18 ottobre 2012, n. 179 (cfr. sez. II, n. 50316 del
16 settembre 2015, Rv 265394). Ancora più recentemente,
questa Corte ha affermato che, laddove la norma consenta
la notif‌ica all’imputato mediante consegna al difensore, deve
considerarsi valida la notif‌ica a mezzo posta elettronica cer-
tif‌icata, trattandosi di uno strumento da cui può evincersi
con certezza la ricezione dell’atto da parte del destinatario
(sez. IV, n. 16622 del 31 marzo 2016, Rv 266529).
Deve pertanto affermarsi che, nel caso in esame, il di-
fensore dell’imputato ha ritualmente effettuato la notif‌i-
ca al difensore della persona offesa, richiesta a pena di
inammissibilità dall’art. 299 c.p.p., con la conseguenza che
l’ordinanza impugnata va annullata, con trasmissione de-
gli atti al Tribunale di Napoli sezione per il riesame delle
misure cautelari, per l’ulteriore corso. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 3 FEBBRAIO 2017, N. 5248
(C.C. 25 OTTOBRE 2016)
PRES. RAMACCI – EST. RICCARDI – P.M. MAZZOTTA (DIFF.) – RIC. MANAGÒ
Esecuzione in materia penale y Abolizione del
reato y Revoca della sentenza y Poteri del giudice
dell’esecuzione y Valutazione dei fatti difforme
da quella compiuta dal giudice della cognizione y
Esclusione y Accertamento della persistente conf‌i-
gurabilità come reato del fatto per cui è interve-
nuta condanna irrevocabile y Possibilità di enucle-
are dagli atti processuali elementi determinanti ai
f‌ini della decisione y Sussistenza y Fattispecie in cui
era stata avanzata richiesta di revoca della senten-
za con la quale era stata dichiarata l’estinzione per
prescrizione del reato di dichiarazione infedele.
. In tema di “abolitio criminis”, quando la stessa venga
dedotta in sede esecutiva, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 673 c.p.p., il giudice dell’esecuzione, ferma
restando l’impossibilità di ricostruire la vicenda e di
valutare i fatti difformemente da quanto sia stato fatto
in sede di cognizione, deve tuttavia, quando la norma
incriminatrice non sia stata totalmente abrogata ma ne
sia stato ridotto l’ambito di applicabilità, verif‌icare se, in
conseguenza di tale riduzione il fatto sia tuttora da qua-
lif‌icare astrattamente come reato, accedendo anche, se
necessario, all’esame delle risultanze probatorie quando
dalle stesse possano emergere elementi che, irrilevanti e
pertanto non valutati al momento in cui la sentenza era
stata pronunciata, abbiano assunto potenziale rilevanza
in conseguenza delle sopravvenute modif‌iche normative.
(Nella specie, in applicazione di tale principio, in un caso
in cui, a cagione del sopravvenuto innalzamento della so-
glia al di sotto della quale il fatto non assumeva rilievo
penale, era stata avanzata richiesta di revoca della sen-
tenza con la quale era stata dichiarata l’estinzione per
prescrizione del reato di dichiarazione infedele di cui
all’art. 4 del D.L.vo n. 74/2000, la Corte ha censurato il
fatto che detta richiesta fosse stata respinta sulla base
del solo rilievo che la soglia, stando alla contestazione,
sarebbe stata anche attualmente superata, senza con-
siderare però l’esistenza di dichiarazioni testimoniali,
all’epoca non valutate perchè irrilevanti ai f‌ini di quella
che avrebbe dovuto essere comunque la declaratoria di
prescrizione del reato, dalle quali sarebbe potuto risul-
tare il mancato raggiungimento della nuova soglia di pu-
nibilità). (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 673; d.l.vo 10 marzo
2000, n. 74, art. 4) (1)
(1) Nello stesso senso, per fattispecie analoga, si era già espressa
Cass. pen., sez. I, 17 giugno 2002, n. 23243, in Ced, Cass. pen., RV
221646. Medesimo orientamento era stato seguito anche da Cass.
pen., sez. I, 7 settembre 2000, n.4968, in questa Rivista 2001, 204.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Managò Antonio ricorre per cassazione avverso l’or-
dinanza emessa il 15 febbraio 2016 dal Tribunale di Reg-
gio Calabria, quale giudice dell’esecuzione, con la quale
veniva rigettata la richiesta di revoca della sentenza del
28 aprile 2015 che aveva pronunciato declaratoria di estin-
zione per intervenuta prescrizione del reato di cui all’art.
4 D.L.vo 74/2000.
Deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 2
c.p., 673, comma 2, e 531 c.p.p., esponendo che, sebbene
l’imputazione avesse indicato in € 427.037,00 l’imposta
evasa, nondimeno era emerso, dall’istruttoria dibattimen-
tale svolta (ed in particolare dalla deposizione del funzio-
nario dell’Agenzia delle Entrate), che l’imposta evasa era
risultata pari ad un importo prossimo a € 103.000,00 (so-
glia di rilevanza penale vigente all’epoca della sentenza);
successivamente all’innalzamento della soglia, operato
con il D.L.vo 158/2015, ed alla parziale abolitio criminis
per i fatti f‌ino a € 150.000,00, il giudice dell’esecuzione
avrebbe dunque dovuto prenderne atto e revocare la sen-
tenza dichiarativa della prescrizione, in applicazione del-
l’art. 673, comma 2, c.p.p.; lamenta che, invece, il giudice
dell’esecuzione abbia rigettato la richiesta, ritenendo che
gli fosse precluso un accertamento nel merito, anche per-
chè l’imputato non aveva rinunciato alla prescrizione.
Con memoria pervenuta il 23 settembre 2016 il difensore
del ricorrente ha ribadito le argomentazioni esposte, evi-
denziando che l’istruttoria dibattimentale era stata esaurita
mediante escussione dell’unico testimone indicato in lista.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L’istanza di revoca della sentenza per abolizione del
reato prevista dall’art. 673 c.p.p. non costituisce un mezzo
di impugnazione che consenta la rivisitazione del giudizio
di merito, non essendo permesso, al giudice dell’esecuzio-
ne adito ai sensi del menzionato articolo 673 una nuova
valutazione dei fatti processuali. Egli, invero, deve soltan-

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