Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 10 Febbraio 2017, N. 6320 (Ud. 11 Gennaio 2017)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 3/2017
LEGITTIMITÀ
nell’ipotesi di cui all’art. 299, comma 2, c.p.p., il limite del
favor rei, nel senso che le misure congiuntamente appli-
cate non possono determinare una condizione di maggior
aff‌littività per l’imputato (evenienza, questa, come si è
visto sopra, insussistente nel caso di specie); su un pia-
no generale, l’ulteriore limite in forza del quale il cumulo
deve riguardare solo misure applicate nei contenuti coer-
citivi o interdittivi previsti dalla legge: i princìpi di legalità
e di tassatività, infatti, ostano - oltre che all’estensione
dell’operatività della norma che prevede le singole mi-
sure a casi diversi da quelli tassativamente indicati dalla
stessa (sez. V, n. 27177 del 19 marzo 2014 dep. 23 giugno
2014, Rv. 260565) all’individuazione (e all’applicazione)
di contenuti diversi da quelli tipici di ciascuna tipologia
di misura cautelare (evenienza, questa, neppure oggetto
di deduzione da parte del ricorrente).
4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato condanna-
to al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 10 FEBBRAIO 2017, N. 6320
(UD. 11 GENNAIO 2017)
PRES. DIOTALLEVI – EST. PACILLI – P.M. ZOCCO (CONF.) – RIC. SIMEOLI
Notif‌icazioni in materia penale y A persona di-
versa dall’imputato y Difensore della persona offe-
sa y O direttamente alla persona offesa y Richiesta
di revoca o sostituzione della misura cautelare y
Notif‌iche a mezzo Pec y Ammissibilità.
. Ai f‌ini dell’osservanza dell’art. 299, comma 4 bis,
c.p.p., nella parte in cui prescrive che la richiesta, da
parte dell’imputato, di revoca o sostituzione della mi-
sura cautelare, qualora questa sia stata applicata per
taluno dei delitti di cui al precedente comma 2 bis dello
stesso art. 299, sia notif‌icata, a pena di inammissibilità,
presso il difensore della persona offesa ovvero diretta-
mente a quest’ultima, salvo il caso di mancata dichiara-
zione o elezione di domicilio, deve ritenersi consentito
che detta notif‌ica venga effettuata a mezzo Pec (posta
elettronica certif‌icata) dal difensore dell’imputato a
quello della persona offesa. (Nella specie, in applica-
zione di tale principio, la Corte ha censurato la deci-
sione del tribunale che, investito dell’appello proposto
ai sensi dell’art. 310 c.p.p. dal difensore dell’imputato
avverso il rigetto della richiesta di sostituzione della
custodia in carcere con gli arresti domiciliari, aveva di-
chiarato l’inammissibilità del gravame perché la notif‌i-
ca del medesimo al difensore della persona offesa era
stata effettuata tramite Pec). (Mass. Redaz.) (c.p.p.,
art. 148; c.p.p., art. 299; c.p.p., art. 310) (1)
(1) Nello stesso senso, in materia di posta certif‌icata, si esprimono Cass.
pen., sez. IV, 21 aprile 2016, n. 16622, in Ius &Lex dvd n. 1/2017, ed. La
Tribuna e Cass. pen., sez. II, 22 dicembre 2015, n. 50316, ibidem. Sull’ar-
gomento, in dottrina, si veda F.P. GARZONE, Le notif‌icazioni a mezzo
P.E.C. nel processo penale: revirement della Cassazione e dubbi di le-
gittimità costituzionale dell’art. 16 D.L. 179/2012, in Riv. pen. 2017, 370.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 29 luglio 2016 il Tribunale del riesa-
me di Napoli, adito ex art. 310 c.p.p., ha dichiarato inam-
missibile l’appello proposto avverso l’ordinanza emessa
il 4 luglio 2016 dal Giudice per le indagini preliminari
dello stesso Tribunale, con cui era stata rigettata l’istanza
dell’imputato, in atti generalizzato, tesa ad ottenere la so-
stituzione della misura cautelare della custodia in carcere
con quella degli arresti domiciliari.
Il Tribunale del riesame, premesso che il Simeoli era
imputato, tra l’altro, del reato di cui all’art. 630 c.p., ri-
entrante tra i procedimenti aventi ad oggetto delitti com-
messi con violenza alla persona ai sensi dell’art. 299 c.p.p.,
ha ritenuto che l’atto di appello non fosse stato ritualmen-
te notif‌icato alla persona offesa, in quanto comunicato a
mezzo PEC al suo difensore e, dunque, con una modali-
tà non consentita alle parti private nel processo penale.
Da ciò ha fatto discendere l’inammissibilità dell’appello
proposto, atteso che l’art. 299, comma 4 bis, c.p.p., come
modif‌icato dal D.L. n. 93/2013, prevede che, dopo la chiu-
sura delle indagini preliminari, la richiesta, proveniente
dall’imputato, di revoca o di sostituzione delle misure
previste dagli articoli 282 bis, 282 ter, 283, 284, 285 e 286
c.p.p., applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti
commessi con violenza alla persona, deve essere conte-
stualmente notif‌icata, a cura della parte richiedente ed a
pena di inammissibilità, presso il difensore della persona
offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo
che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a di-
chiarare o eleggere domicilio.
Avverso detto provvedimento l’indagato (con l’ausilio
di un avvocato iscritto all’apposito albo speciale) ha pro-
posto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza
delle norme processuali stabilite a pena di inammissibi-
lità in relazione all’art. 299, comma IV bis, c.p.p., come
modif‌icato dal D.L. n. 93/2013. Ad avviso del ricorrente,
la PEC, pervenuta al difensore della persona offesa, come
attestato dal rapporto di consegna e ricevuta di accetta-
zione, ha consentito alla predetta di avere conoscenza
dell’atto, come previsto dall’art. 299 c.p.p., che impone che
la persona offesa sia posta a conoscenza di eventuali ri-
chieste di modif‌ica della misura cautelare, al f‌ine di eser-
citare la facoltà di intervento nel relativo procedimento,
qualora lo ritenga. Peraltro, le sentenze, richiamate nel
provvedimento impugnato, stabilirebbero solo il principio
per cui le parti private non possono avvalersi della PEC
per interloquire con l’autorità giudiziaria, sicché non si
attaglierebbero al caso in esame.
All’odierna udienza camerale, celebrata ai sensi del-
l’art. 127 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità
degli avvisi di rito; all’esito, le parti presenti hanno con-
cluso come da epigrafe e questa Corte Suprema, riunita in
camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Non può, infatti, condividersi l’assunto del Tribuna-
le del riesame secondo cui la notif‌ica al difensore della

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