Corte Di Cassazione Penale Sez. V, 13 Febbraio 2017, N. 6790 (Ud. 23 Novembre 2016)

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giur
3/2017 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
giudiziaria per essere comunque tempestivamente pro-
posto. Si tratta con evidenza di soluzione che porterebbe
a conclusioni paradossali e comunque palesemente con-
trastanti con i principi dettati dall’art. 582 c.p.p., secondo
cui, espressamente, il luogo di presentazione di ogni impu-
gnazione, indipendentemente dalle modalità di presenta-
zione, è sempre la cancelleria del giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato. Inoltre va segnalato ancora sul
punto come, secondo l’art. 591 c.p.p., la violazione delle
regole dettate proprio dal citato articolo 582, e quindi an-
che quelle riguardanti il luogo di presentazione, è prevista
a pena di inammissibilità.
Deve pertanto affermarsi il principio che anche nel
caso di spedizione dell’atto di impugnazione a mezzo rac-
comandata l’atto va spedito sempre presso la cancelleria
del giudice a quo e che, qualora per errore della parte
impugnante, il gravame risulti inviato presso il giudice ad
quem o ad altra autorità non competente, per la tempesti-
vità della impugnazione vale la data in cui la cancelleria
del giudice a quo riceve l’atto irritualmente presentato ad
altro organo. Peraltro tale orientamento già di favore per
la parte impugnante ed aderente al principio del favor im-
pugnationis, non può essere dilatato sino ad attribuire na-
tura sostanzialmente irrilevante al luogo di presentazione
dell’atto di impugnazione.
2.2 Anche il secondo motivo di gravame è palesemente
infondato; ai sensi dell’art. 591 secondo comma c.p.p. il
giudice ad quem, e quindi anche la Corte di appello, ove ri-
levi una causa di inammissibilità la dichiara con ordinan-
za anche di uff‌icio posto che in tali casi il contraddittorio
essenziale per lo svolgimento del procedimento di primo
grado appare del tutto superf‌luo non procedendosi ad al-
cuna analisi del merito dell’atto di impugnazione. A tal
proposito questa Corte ha già stabilito il principio secondo
cui è legittima la declaratoria di inammissibilità dell’ap-
pello, pronunciata “de plano”, senza che debbano essere
osservati gli adempimenti per il procedimento camerale
prescritti dall’art. 127 c.p.p., il quale non è richiamato
dalla norma generale di cui all’art. 591, comma secon-
do, c.p.p., che si limita a disporre che il giudice adotta
la pronuncia anche d’uff‌icio (sez. V, n. 7448 del 3 ottobre
2013, Rv. 259031). In alcun modo può pertanto ritenersi
integrato un difetto di contraddittorio posto che lo stes-
so è comunque preservato alla fase della successiva im-
pugnazione; e difatti l’inammissibilità dell’impugnazione
deve essere dichiarata dal giudice, anche d’uff‌icio, senza
l’osservanza di particolari formalità nè obbligo di previa
instaurazione del contraddittorio, essendo quest’ultimo
posticipato all’eventuale procedimento instaurato me-
diante il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza (sez.
III, n. 16035 del 24 febbraio 2011, Rv. 250280). La garanzia
del successivo grado di impugnazione avverso l’ordinanza
pronunciata de plano garantisce quindi il rispetto del con-
traddittorio anche ove l’impugnazione sia stata dichiarata
inammissibile per difetto di condizioni formali previste
dall’art. 591 c.p.p..
2.3 Manifestamente infondato è il terzo motivo posto
che il giudice di appello ha fatto corretta applicazione
della norma sulla sospensione dei termini feriali in vigore
al momento di proposizione dell’impugnazione, non poten-
do certamente farsi riferimento alla data di inizio del pro-
cedimento bensì a quella di compimento dell’atto secon-
do il noto brocardo tempus regit actum. Difatti secondo i
principi generali ogni legge si applica al tempo in cui que-
sta è in vigore con la conseguenza che irrilevante è la data
di inizio del procedimento. Alla luce delle predette consi-
derazioni, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili
a norma dell’art. 606 comma terzo c.p.p., per manifesta
infondatezza; alla relativa declaratoria consegue, per il
disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali, nonché al versamento
in favore della Cassa delle ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i prof‌ili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in € 1.500,00 ciascuno.
2.4 Fondato è invece il ricorso proposto nell’interes-
se di Veiss Mario; dagli allegati al ricorso per cassazione
che questa Corte è competente ad esaminare in presenza
di deduzioni di nullità, risulta che seppure l’atto di im-
pugnazione sia pervenuto presso la cancelleria del Tri-
bunale di Bergamo il 2 novembre 2015 tuttavia lo stesso
veniva ritualmente e tempestivamente inviato proprio a
tale organo, giudice a quo, il precedente 29 ottobre 2015
e cioè in data ultima per la proposizione. Come già in pre-
cedenza affermato nel caso di rituale spedizione dell’atto
di impugnazione presso la Cancelleria del giudice a quo
a valere quale data per verif‌icare il rispetto dei termini
previsti dall’art. 585 c.p.p. non è quella di ricezione della
raccomandata da parte dell’uff‌icio giudiziario bensì quello
di spedizione della missiva. Ne consegue che l’ordinanza
impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra se-
zione della Corte di appello di Brescia perchè provveda ad
analizzare la fondatezza del gravame originario. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 13 FEBBRAIO 2017, N. 6790
(UD. 23 NOVEMBRE 2016)
PRES. FUMO – EST. CAPUTO – P.M. FILIPPI (DIFF.) – RIC. MUSUMECI
Misure cautelari personali y Condizioni di appli-
cabilità y Applicazione simultanea delle misure co-
ercitive y Conf‌igurabilità y Sussistenza y Riforma in-
trodotta dall’art. 3, L. n. 47 del 2015 y Applicazione.
Misure cautelari personali y Condizioni di appli-
cabilità y Applicazione simultanea delle misure co-
ercitive y Conf‌igurabilità y Sussistenza y Riforma in-
trodotta dall’art. 9, L. n. 47 del 2015 y Applicazione
in sostituzione di altra misura originariamente ap-
plicata y Ex art. 299, comma 2, c.p.p. y In conside-
razione della ritenuta attenuazione delle esigenze
cautelari y Legittimità y Fattispecie di applicazione
congiunta all’imputato dell’obbligo di presentazio-
ne alla p.g. e di dimora nel Comune di residenza.
. Ai sensi dell’art. 275, comma 3, primo periodo, c.p.p.,
nel testo modif‌icato dall’art. 3 della legge n. 47/2015,

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