Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 13 Febbraio 2017, N. 6843 (Ud. 18 Gennaio 2017)

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3/2017 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 13 FEBBRAIO 2017, N. 6843
(UD. 18 GENNAIO 2017)
PRES. DIOTALLEVI – EST. PARDO – P.M. X (CONF.) – RIC. SCHETTINI
Misure cautelari reali y Impugnazioni y Ricorso
per cassazione y Questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 325, comma 3 c.p.p. y In relazione agli
artt. 24, 76, 111, 117 Cost. y Manifesta infondatez-
za.
. In tema di ricorso per cassazione avverso provvedi-
menti in materia di misure cautelari reali, è manifesta-
mente infondata, in relazione agli artt. 24, 76, 111, 117
Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art.
325, comma 3, c.p.p. che, nel richiamare soltanto i com-
mi 3 e 4 dell’art. 311 c.p.p., esclude che la trattazione
del ricorso avvenga nella forme dell’udienza camerale
partecipata, come previsto invece per i ricorsi in mate-
ria “de libertate” dal comma 5 del citato art. 311; nor-
ma, questa, da riguardarsi come eccezionale rispetto
alla regola secondo cui, ai sensi dell’art. 611 c.p.p., nei
procedimenti in camera di consiglio davanti alla Corte
di cassazione è garantito il solo contraddittorio cartola-
re. (c.p.p., art. 311; c.p.p., art. 325; c.p.p., art. 611) (1)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. II, 26 settembre
2016, n. 40015, in Ius&Lex dvd n. 1/2017, ed. La Tribuna e Cass. pen.,
sez. un., 30 dicembre 2015, n. 51207, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con ordinanza in data 14 settembre 2016 il Tribu-
nale della libertà di Reggio Emilia respingeva l’appello ex
art. 322 bis c.p.p. proposto da Schettini Natale avverso
l’ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia del 24 giugno
2016 che aveva respinto l’istanza di dissequestro dei con-
ti intestati a Giovanna Schettini, nel presupposto che le
somme ivi conf‌luite fossero nella disponibilità del marito
della predetta, Vertinelli Giuseppe, indagato del delitto di
partecipazione ad associazione maf‌iosa.
1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cas-
sazione Schettini Natale, terzo interessato alla restituzio-
ne, deducendo:
- violazione dell’art. 12 sexies D.L. 306/1992 sotto il
prof‌ilo dell’assoluta mancanza di motivazione posto che il
Tribunale aveva omesso di considerare come la provvista
dei conti intestati a Giovanna Schettini fosse stata fornita
dal padre Natale e che gli stessi erano pertanto del tutto
estranei alle attività del Vertinelli oltre che ad ogni dispo-
nibilità da parte di questi;
- violazione del diritto di difesa in relazione agli artt.
6 CEDU e 24 Costituzione non avendo il giudice del prov-
vedimento impugnato tenuto in alcun conto le dichiara-
zioni rese dallo stesso Natale Schettini circa le modalità
di costituzione dei conti e delle loro provviste, rese sia al
difensore ex art. 391 bis c.p.p. che nel corso dell’udienza
dell’appello cautelare;
- violazione di legge per incoerente ed irragionevole
motivazione circa l’interpretazione del contenuto di una
conversazione intercettata tra gli Schettini e dimostrativa,
appunto, della riferibilità delle somme versate sul conto
corrente della f‌iglia al padre. Successivamente il difensore,
attraverso memoria scritta del 10 gennaio 2017 ha richie-
sto, pregiudizialmente alla def‌inizione del procedimento, la
trattazione nelle forme del rito camerale partecipato e ha,
per l’effetto, chiesto la f‌issazione dell’udienza ex art. 127
c.p.p. per procedere alla discussione orale; in subordine,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.
325 comma 3 c.p.p. nella interpretazione data dalle Sezio-
ni Unite di questa Corte (n. 51207 del 17 dicembre 2015
Rv. 265112) per violazione degli artt. 24 e 70 Costituzione
lamentando la compromissione del diritto di difesa deter-
minata dalla trattazione del ricorso con la forma del rito
camerale non partecipato e l’usurpazione della funzionale
legislativa da parte della giurisprudenza di legittimità. Con
ulteriore memoria pervenuta il 17 gennaio 2017 il difensore
contestava le conclusioni del P.G. e ribadendo le proprie
ragioni, chiedeva ancora l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 In primo luogo ritiene questa Corte che la richiesta
di trattazione del procedimento con le forme dell’art. 127
c.p.p., non può essere accolta e manifestamente infondata
si rileva l’eccezione di legittimità costituzionale sollevata
dalla difesa con la memoria scritta del 10 gennaio.
Quanto alla prima richiesta, relativa alle forme di trat-
tazione del ricorso per cassazione avverso provvedimento
in tema di sequestro cautelare reale, questa Corte ritiene
dovere aderire all’autorevole insegnamento giurispruden-
ziale (sez. un., n. 51207 del 17 dicembre 2015, Rv. 265112)
secondo cui il procedimento in camera di consiglio innan-
zi alla Corte di cassazione avente ad oggetto i ricorsi ex
art. 325 c.p.p. in materia di sequestri deve svolgersi nelle
forme del rito “non partecipato” previsto dall’art. 611 c.p.p.
e non in quelle di cui all’art. 127 c.p.p.. Tale pronuncia ha
osservato al proposito che il dato normativo di riferimen-
to è costituito dall’art. 325 c.p.p., che, al comma 3, rinvia
alla disciplina dettata all’art. 311, c.p.p., per gli omologhi
ricorsi avverso le ordinanze di riesame relative a misure
cautelari personali, richiamando, però, dell’articolo di leg-
ge anzidetto, soltanto i commi 3 (concernente le modalità
di presentazione del ricorso e i conseguenti avvisi e adem-
pimenti a cura del giudice che ha emesso la decisione im-
pugnata) e 4 (avente ad oggetto la tempistica dei motivi
del ricorso, prevedendone l’enunciazione contestualmen-
te a questo, con facoltà di proporne di nuovi davanti alla
Corte di cassazione, prima dell’inizio della discussione),
ma non il comma 5, che disciplina il giudizio innanzi la
Corte, prevedendo che questa deve decidere entro tren-
ta giorni dalla ricezione degli atti, osservando le forme di
cui all’art. 127. Ne consegue che essendo espressamente
esclusa l’applicabilità della procedura di cui all’art. 127
cit., le forme di svolgimento dell’udienza dinanzi la Corte
di cassazione in caso di ricorsi avverso provvedimenti in
tema di sequestri cautelari reali non possono che ricavarsi
dai principi generali dettati dall’art. 611 c.p.p. secondo cui
la corte giudica senza intervento delle parti. Orbene, con

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