Corte Di Cassazione Penale Sez. Vi, 16 Febbraio 2017, N. 7482 (Ud. 26 Gennaio 2017)

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Arch. nuova proc. pen. 3/2017
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 16 FEBBRAIO 2017, N. 7482
(UD. 26 GENNAIO 2017)
PRES. ROTUNDO – EST. BASSI – P.M. DI NARDO (CONF.) – RIC. P.M. IN PROC.
BURRASCA
Competenza penale y Competenza per materia y
Reati di competenza del tribunale collegiale y Rile-
vazione da parte del giudice monocratico y Trasmis-
sione degli atti al tribunale adito y Inosservanza
delle regole sulla competenza y Disposto di cui
all’art. 33 septies, comma 1, c.p.p. y Applicabilità
y Eccezione.
. In tema di ripartizione delle competenze fra tribunale
monocratico e tribunale collegiale, deve ritenersi che,
qualora si riscontri inosservanza delle relative regole,
debba in ogni caso trovare applicazione il disposto di
cui all’art. 33 septies, comma 1, c.p.p., che prevede la
diretta trasmissione degli atti da parte del tribunale in
composizione monocratica a quello in composizione
collegiale, o viceversa, salvo che spettando all’imputato
il passaggio attraverso la fase dell’udienza prelimina-
re, lo stesso gli sia stato arbitrariamente negato, nella
quale ipotesi deve invece darsi luogo, da parte del tri-
bunale monocratico che si ritenga indebitamente inve-
stito, alla trasmissione degli atti al pubblico ministero,
ai sensi del comma 2 del citato art. 33 septies c.p.p.
(Nella specie, in applicazione di tale principio, la Cor-
te, in accoglimento del ricorso proposto dal pubblico
ministero avverso l’ordinanza con la quale il tribunale
in composizione monocratica, investito con richiesta di
giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto
penale per reato ritenuto di competenza del tribunale
collegiale, aveva disposto la restituzione degli atti al
ricorrente uff‌icio, ha annullato senza rinvio la detta
ordinanza ed ha ordinato la diretta trasmissione degli
atti al tribunale collegiale). (Mass. Redaz.) (c.p.p., art.
33 septies) (1)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. I, 24 maggio 2010, n.
19512, in questa Rivista 2011, 459 e Cass. pen., sez. VI, 27 settembre
2006, n. 31758, ivi 2007, 354.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Parma ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, col
quale il Tribunale di Parma, in composizione monocrati-
ca, ha rilevato che il reato oggetto del decreto di giudizio
immediato emesso nei confronti di Salvatore Burrasca, a
seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ha
ad oggetto il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, e
316-ter c.p. di competenza collegiale ed ha, pertanto, tra-
smesso gli atti al P.M. in sede. Ad avviso del ricorrente, il
giudice del dibattimento sarebbe incorso in una violazione
di legge processuale là dove ha disposto la restituzione de-
gli atti al P.M. anziché al Giudice delle indagini prelimina-
ri per le necessarie determinazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
2. Mette conto di rilevare che, a norma dell’art. 33-sep-
ties c.p.p., “1. Nel dibattimento di primo grado instaurato
a seguito dell’udienza preliminare, il giudice, se ritiene
che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in
composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza,
al giudice competente a decidere sul reato contestato. 2.
Fuori dai casi previsti dal comma 1 se il giudice mono-
cratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del
collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti
al pubblico ministero”.
Dal chiaro disposto della norma discende che il Tribu-
nale in composizione monocratica deve procedere alla tra-
smissione “interna” degli atti al medesimo uff‌icio in com-
posizione collegiale e non al P.M., in tutti i casi in cui sia
già stata celebrata l’udienza preliminare. Diversamente, il
giudice deve disporre la restituzione degli atti all’inqui-
rente, con conseguente regressione del procedimento alla
fase delle indagini, allo scopo di consentire la celebrazio-
ne dell’udienza preliminare e di mettere, pertanto, l’im-
putato nella condizione di esercitare tutte le prerogative
che il codice di rito riserva in detta fase, con particolare
riguardo alle opzioni in rito.
2.1. In questo senso si è di recente espressa anche
questa Corte, là dove si è affermato che, allorquando sia
rilevata la violazione delle disposizioni in tema di attribu-
zione degli affari alla cognizione del Tribunale in composi-
zione monocratica piuttosto che collegiale, il Tribunale in
composizione monocratica deve disporre la trasmissione
degli atti “per via orizzontale” al Tribunale in composi-
zione collegiale e non al P.M., sempre che sia stata cele-
brata l’udienza preliminare per l’originario reato (sez. VI,
n. 18195 del 13 aprile 2016, Pisapia, Rv. 266929).
2.2. Siffatto principio non può non trovare applicazione
anche nello specif‌ico caso nel quale la violazione delle
disposizioni che regolano l’attribuzione dei reati al Tribu-
nale in composizione monocratica ovvero in composizione
collegiale si sia realizzata a seguito di emissione di decreto
di giudizio immediato. In relazione a detta ipotesi, que-

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