Corte di Cassazione Penale sez. II, 15 maggio 2017, n. 24075 (ud. 27 aprile 2017)

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 1/2018
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 15 MAGGIO 2017, N. 24075
(UD. 27 APRILE 2017)
PRES. FUMU – EST. RAGO – P.M. GALLI (CONF.) – RIC. P.M. IN PROC.
MANNARINO ED ALTRI
Fraudolenta distruzione della cosa propria y
Elemento oggettivo y Denuncia di sinistro non ac-
caduto y Querela spettante congiuntamente y Legit-
timazione alla proposizione y Alla Compagnia assi-
curatrice gestionaria del sinistro e alla Compagnia
assicuratrice debitrice y Sussistenza y Ragioni.
. In tema delitto di denuncia di sinistro non accaduto
punito dall’art. 642, comma secondo, cod. pen, il dirit-
to di querela spetta sia alla Compagnia assicuratrice
che gestisce il sinistro, sia a quella debitrice, perché
entrambe, in quanto parti direttamente coinvolte, sep-
pur con ruoli diversi, nella richiesta di risarcimento del
danno, hanno interesse alla corretta gestione del sini-
stro e a non vedere depauperato il proprio patrimonio
da false denunce. (c.p., art. 120; c.p., art. 642) (1)
(1) Non risultano editi precedenti che affrontino l’esatta fattispecie.
In genere, sulla conf‌igurabilità del reato di cui all’art. 642 c.p., v. LUIGI
ALIBRANDI, Codice penale commentato con la giurisprudenza, ed.
La Tribuna, Piacenza 2017, pp. 2031 e ss..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Torino, con sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. pronuncia-
ta in data 21 novembre 2016, dichiarava non doversi pro-
cedere nei confronti di Mannarino Lorenzo, Gramuglia Da-
vide, Caruso Fortunato, Caruso Giuliana e Grasso Ciriaco
- imputati per il delitto di cui all’art. 642 cod. pen. perchè,
al f‌ine di conseguire l’indennizzo assicurativo, in concorso
fra di loro, denunciavano un falso sinistro - perchè l’azione
penale non doveva essere iniziata per difetto di querela.
Il giudice dell’udienza preliminare perveniva alla suddet-
ta conclusione in quanto, a norma del combinato disposto
del artt. 149 e 150, D.L.vo n. 209 del 2005 (cd. Codice delle
Assicurazioni private), soggetto danneggiato doveva ritener-
si la Società obbligata in proprio al risarcimento secondo le
ordinarie norme sostanziali in materia RCA e non la società
gestionaria che aveva ricevuto le false denunce di sinistro
(nella specie Sara Assicurazioni) che aveva il diverso obbli-
go di liquidazione del risarcimento e che, in tale sua qualità,
"si inserisce soltanto nella procedura di liquidazione stragiu-
diziale del danno, agendo per conto dell’effettiva debitrice".
2. Contro la suddetta sentenza ha proposto ricorso per
cassazione il Pubblico Ministero il quale ha denuncia-
to l’erroneità dell’interpretazione effettuata dal giudice
dell’udienza preliminare in quanto, contrariamente a
quanto da questi sostenuto, anche la società gestionaria,
proprio a causa e per effetto di tutta l’attività che, per
legge, doveva svolgere nell’ambito della procedura per la
liquidazione del danno, era portatrice di un interesse an-
che economico (spese di gestione della pratica) e, quindi,
come persona offesa, a presentare la querela.
3. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
L’art. 120 cod. pen. attribuisce il diritto di querela ad
"ogni persona offesa dal reato" per tale dovendosi intende-
re il soggetto titolare dell’interesse direttamente protetto
dalla norma penale, la cui lesione o esposizione a pericolo
costituisce l’essenza dell’illecito. Di conseguenza, possono
coesistere più soggetti passivi di un medesimo reato, che
vanno individuati, appunto, con riferimento alla titolarità
del bene giuridico protetto: ex plurimis Cass. 21090/2004
Rv. 228810; Cass. 2862/1999 Rv. 212766.
L’art. 642 cod. pen. è un reato plurioffensivo diretto alla
tutela, fra l’altro, del patrimonio degli enti assicuratori, ed
è un delitto a consumazione anticipata in quanto prescin-
de dall’effettiva riscossione dell’indennizzo assicurativo,
sicchè, nel caso di specie, deve ritenersi consumato - se-
condo l’ipotesi accusatoria risultante dal capo d’imputa-
zione - nel momento in cui fu presentata alla compagnia
di assicurazione la denuncia del falso sinistro.
Di conseguenza, soggetti passivi del reato vanno rite-
nute sia la Compagnia gestionaria del sinistro, sia quel-
la debitrice perchè entrambe, in quanto parti coinvolte
direttamente - seppure con ruoli diversi - nella richiesta
di liquidazione del sinistro a seguito e per effetto della
denuncia, hanno interesse alla corretta gestione del me-
desimo e a non vedere depauperato - sebbene in diversa
misura - il proprio patrimonio da false denunce.
In particolare, la Compagnia gestionaria del sinistro
deve ritenersi legittimata a proporre querela in proprio
perchè è ad essa che la falsa denuncia è inoltrata, è essa
che deve istruire la pratica ed è essa che deve liquidare
il danno "ferma la successiva regolazione" con l’imprese
debitrice ex art. 149, comma 3 D.L.vo cit..
Peraltro, nonostante la "successiva regolazione", sulla
base del suddetto meccanismo, la Compagnia gestionaria,
subisce comunque un danno diretto perchè, come ha cor-
rettamente osservato il ricorrente, il meccanismo di com-
pensazione (nei confronti della società debitrice) che si
attiva una volta che la gestionaria abbia liquidato il danno,
da una parte, "non tiene affatto conto dei costi di apertura
e gestione della pratica di sinistro, nonchè delle relative
attività istruttorie che restano a completo carico della Ge-
stionaria, senza riconoscimento alla stessa di alcun rim-
borso" e, dall’altra, alla società debitrice viene addebitato
un importo predeterminato, parametrato forfettariamente
alle somme liquidate dalla società Gestionaria "a titolo di
risarcimento del danno, ma non corrispondente al quan-
tum erogato in concreto".
Pertanto, nel ribadire quanto già affermato sul punto
da questa Corte con le sentenze nn. 28281 e 43095/2016,
la sentenza va annullata e gli atti trasmessi nuovamente
ad un diverso giudice dell’udienza preliminare del Tribu-
nale di Torino per un nuovo giudizio il quale si atterrà al
seguente principio di diritto: "Il diritto di querela, in caso
di denuncia di un sinistro non accaduto ex art. 642 cod.
pen., spetta sia alla Compagnia assicuratrice gestionaria
del sinistro sia alla Compagnia assicuratrice debitrice".
(Omissis)

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