Corte di Cassazione Penale sez. IV, 21 luglio 2017, n. 36065 (ud. 11 aprile 2017)

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giur
1/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
mento stava sopraggiungendo essendo a ciò autorizzata
dalla luce semaforica di colore verde relativa alla corsia di
marcia di sua pertinenza") sarebbe errata per non tenere
conto delle risultanze istruttorie e, segnatamente, della
deposizione del teste Grisanti (che aveva confermato
che la moto era "partita a luce semaforica verde"), dando
invece rilievo ad una mera e indimostrata presunzione,
neppure confortata dal tenore del rapporto della Polizia
Municipale, che forniva solo (tre) ipotesi della dinamica
del sinistro;
che, con il secondo mezzo, è dedotta, ai sensi dell’art.
360 comma 1, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 2697 e 2729
c.c. e art. 115 c.p.c., giacchè (sulla scorta di quanto già
evidenziato con il primo motivo) il Tribunale avrebbe er-
roneamente tratto il fatto "ignoto" (il colore della luce
dell’impianto semaforico) in basse a prova presuntiva,
allorquando detto fatto era provato direttamente in base
alla predetta testimonianza;
che, con il terzo mezzo, è prospettata, ai sensi dell’art.
360 comma 1, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 2054 , commi
1 e 2, c.c.per aver il Tribunale basato il proprio convin-
cimento su una presunzione, mentre il principio di cor-
responsabilità dei conducenti deve essere superato "me-
diante il ricorso alla prova", dovendo anche il danneggiato
provare di aver fatto il possibile per evitare il danno;
che i motivi - da doversi scrutinare congiuntamente -
sono inammissibili;
che, infatti, con essi non vengono evidenziati effettivi
errores in indicando da parte del giudice di appello, risul-
tando, altresì, privo di fondamento l’assunto circa l’impossi-
bilità di far ricorso alle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.
in tema di responsabilità ai sensi dell’art. 2054 c.c., giacchè
anche dette presunzioni sono "prova", senza che, a parte la
c.d. "prova legale", possa istituirsi una gerarchia tra le di-
verse e relative fonti: tra le tante, Cass. n. 9245/2007;
che, in realtà, le censure investono l’apprezzamento di
fatto riservato esclusivamente al giudice di merito, propo-
nendo una lettura alternativa delle risultanze istruttorie,
assunte, peraltro, solo parzialmente e in contrasto fattua-
le con quanto accertato dal Tribunale, che ha evidenziato
come già emergesse dal rapporto della polizia dei Vigili
Urbani la circostanza della luce semaforica rossa relativa
alla corsia di marcia del Guercini, essendo la stessa circo-
stanza confermata dal teste oculare Manuela Congiu;
che, pertanto, è altresì da escludere che il giudice di
appello abbia fatto ricorso alla stessa prova presuntiva,
giungendo ad un convincimento in base a prova diretta,
dando prevalenza a talune emergenze istruttorie piuttosto
che ad altre, in linea con i poteri di valutazione ad esso
riservati;
che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il
ricorrente condannato al pagamento, in favore della parte
controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, li-
quidate come in dispositivo in conformità ai parametri di
cui D.M. n. 55 del 2014;
che non occorre provvedere alla regolamentazione di
dette spese nei confronti della parte intimata che non ha
svolto attività difensiva in questa sede. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 21 LUGLIO 2017, N. 36065
(UD. 11 APRILE 2017)
PRES. IZZO – EST. BELLINI – P.M. CASELLA (DIFF.) – RIC. VISINTIN
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità y Prova spirometrica y Intervallo di cinque
minuti tra la prima e la seconda prova y Interpreta-
zione y Termine minimo y Ragioni.
. Ai f‌ini dell’accertamento del reato di guida in stato di
ebbrezza alcolica, in tutte le ipotesi previste dall’art.
186 cod. strada, l’intervallo di cinque minuti che, ai
sensi dell’art. 379 del Regolamento al codice della
strada, deve intercorrere tra la prima e la seconda pro-
va spirometrica deve essere interpretato come unità
temporale minima, f‌inalizzata ad evitare l’esecuzione
di due prove troppo ravvicinate . (nuovo c.s., art. 186;
d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 379) (1)
(1) La S.C. con sentenza 29 maggio 2014, n. 22241, in questa Rivista
2014, 814, ha stabilito, in un caso in cui era stato impossibile pro-
cedere alla seconda prova per l’eccessiva assunzione di alcool, che,
ai f‌ini della conf‌igurazione del reato di guida in stato di ebbrezza,
lo stato di alterazione alcolica può essere accertato con qualsiasi
mezzo e, quindi, anche su base sintomatica, indipendentemente
dall’accertamento strumentale. Anche la più recente Cass. pen., sez.
IV, 24 giugno 2015, n. 25562, ivi 2015, 938, ha affermato che l’esame
strumentale non costituisce una prova legale e, pertanto, l’accerta-
mento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elemen-
ti sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall’art. 186 cod.
strada. Utili riferimenti si rinvengono anche in Cass. pen., sez. IV,
18 aprile 2017, n. 18791, ivi 2017, 1039, secondo cui l’intervallo di
almeno cinque minuti previsto dall’art. 379 Reg. esec. cod. strada per
l’effettuazione delle misurazioni necessarie all’accertamento dello
stato di ebbrezza deve essere calcolato considerando il momento di
inizio sia della prima che della seconda misurazione, ovvero quello in
cui entrambe sono terminate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Trieste con la sentenza im-
pugnata, pronunciata in data 14 marzo 2016, confermava
integralmente la sentenza del Tribunale di Trieste che
aveva riconosciuto Visintin Massimo colpevole del reato di
cui all’art. 186 c.d.s., comma 2, lett. b) e comma 2 sexies,
per avere condotto l’autovettura in stato di ebbrezza alco-
lica e lo aveva condannato alla pena di mesi due di arresto
ed Euro 1.200 di ammenda, applicando altresì la sanzione
amministrativa della sospensione della patente di guida
per la durata di mesi sei.
Nel riconoscere la correttezza dell’iter motivazionale
del giudice di primo grado, evidenziava che l’accertamen-
to dello stato di ebbrezza alcolica era stato correttamen-
te eseguito dai verbalizzanti nel rispetto dell’art. 379 del
Regolamento al Codice della Strada laddove il richiamato
intervallo di cinque minuti tra le due misurazioni doveva
essere interpretato quale intervallo minimo per evitare
due prove troppo ravvicinate.
2. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per
cassazione la difesa dell’imputato la quale articolava due
motivi di ricorso.

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