Corte di Cassazione Penale sez. IV, 8 settembre 2017, n. 41178 (ud. 20 luglio 2017)
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giur
1/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
suggestiva, appare smentita da plurimi argomenti a favore
della opposta tesi della autonomia di tale figura di reato.
3.1. La detta disciplina è entrata in vigore con la pub-
blicazione della L. n. 41 del 2016, la cui intestazione reca:
"Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di
lesioni personali stradali", chiaramente indicativa della
volontà del legislatore di introdurre due nuove figure di
reato che, pur descrivendo condotte specifiche e spe-
cializzanti rispetto alle fattispecie base di cui ai reati di
omicidio colposo e lesioni colpose (artt. 589 e 590 c.p.),
assumono caratteristiche particolari a sè stanti, che le di-
stinguono da queste ultime e le rendono meritevoli di una
disciplina autonoma.
È noto, infatti, che la ratio della legge istitutiva dei rea-
ti stradali in questione è quello di operare un efficace con-
trasto al crescente numero di vittime causate da condotte
di guida colpose o sotto l’effetto di alcool e di sostanze stu-
pefacenti, al fine di emanare un assetto normativo idoneo
a regolamentare specificamente - in maniera autonoma
e indipendente dalle generali figure colpose di omicidio
e lesioni - i reati che conseguono alle indicate condotte,
caratterizzate dalla violazione della disciplina della circo-
lazione stradale.
3.2. Sotto il profilo testuale è significativo che la disci-
plina in disamina sia stata inserita in articoli autonomi del
c.p., rubricati con il titolo del relativo reato e con previsio-
ne di specifiche e distinte pene edittali.
3.3. Va inoltre sottolineato che nell’ambito di tali figure
criminose sono previste delle specifiche circostanze ag-
gravanti e attenuanti. Le prime sono richiamate dall’art.
590-quater c.p., che, nel disciplinare il computo delle cir-
costanze, menziona esplicitamente "le circostanze aggra-
vanti di cui all’art. 589-bis c.p., commi 2, 3, 4, 5 e 6, art.
589-ter c.p., art. 590-bis c.p., commi 2, 3, 4, 5 e 6...", chia-
ramente escludendo la natura circostanziale delle ipotesi
incriminatrici di cui all’art. 589-bis comma 1 c.p. e art.
590-bis c.p.. Una circostanza attenuante specifica è, inol-
tre, prevista al settimo comma dei predetti articoli del c.p.,
qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione
o dell’omissione del colpevole (cui consegue la diminuzio-
ne della pena fino alla metà). È evidente che la previsione
di specifiche circostanze di aggravamento o di attenuazio-
ne delle pene previste per le ipotesi base dei reati stradali
colposi in riferimento è indicativa della natura autonoma
(e non circostanziale) di tali fattispecie incriminatrici.
3.4. Infine, è appena il caso di rilevare che la L. n. 41
del 2016 ha modificato l’art. 222 c.d.s., qualificando come
"reati" (e non come circostanze aggravanti) le fattispecie
criminose in questione, facendo appunto derivare dalla
condanna (o dal patteggiamento) "per i reati di cui agli
artt. 589-bis e 590-c.p." la revoca della patente di guida.
3.5. Conclusivamente, la norma incriminatrice di cui
all’art. 590-bis c.p. delinea una figura autonoma di reato
e non una circostanza aggravante ad effetto speciale del
delitto di cui all’art. 590 c.p., e pertanto non necessita di
querela ai fini della sua procedibilità.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ri-
corrente al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 8 SETTEMBRE 2017, N. 41178
(UD. 20 LUGLIO 2017)
PRES. ROMIS – EST. MONTAGNI – P.M. CASELLA (CONF.) – RIC. RALLO
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità y Alcooltest y Atto di polizia giudiziaria ur-
gente ed indifferibile y Diritto di assistenza del di-
fensore y Sussistenza y Obbligo di attendere l’arrivo
del difensore y Esclusione.
. In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, l’accer-
tamento strumentale di tale stato (cosiddetto alcol-
test) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed
indifferibile cui il difensore può assistere senza dirit-
to di essere previamente avvisato, dovendo la polizia
giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta
alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore
di fiducia, e non anche attendere l’arrivo del difensore
eventualmente nominato . (nuovo c.s., art. 186; c.p.p.,
art. 354; c.p.p., art. 356; att. c.p.p., art. 114) (1)
(1) Conformemente si esprime Cass. pen., sez. IV, 19 febbraio 2014,
n. 7967, in questa Rivista 2014, 619. Sulla questione oggetto della
massima in epigrafe si veda, inoltre, Cass. pen., sez. un., 5 febbraio
2015, n. 5396, ivi 2016, 382, con nota di M. RAMPIONI, Guida in stato
di ebbrezza: la nullità dell’accertamento per l’omesso avviso della fa-
coltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, secondo cui la nullità
conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo,
da sottoporre all’esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere
da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p.,
può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato dispo-
sto degli artt. 180 e 182, comma secondo, secondo periodo, c.p.p., fino
al momento della deliberazione della sentenza di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Rallo Maurizio ha proposto ricorso per cassazione av-
verso la sentenza della Corte di appello di Palermo indica-
ta in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza
di condanna resa dal Tribunale di Marsala in data 3 no-
vembre 2014, nei confronti del prevenuto, in ordine al rea-
to di cui all’art. 186 c.d.s., comma 2, lett. c) e comma 2-bis.
La Corte territoriale rilevava la tardività della eccezione
di nullità dedotta dalla difesa, in riferimento al mancato
avvertimento al prevenuto della facoltà di farsi assistere
da un difensore di fiducia al momento di effettuazione
dell’esame su campione ematico. Il Collegio chiariva inol-
tre che Rallo aveva comunque acconsentito al prelievo ed
aveva nominato il difensore di fiducia nell’immediatezza.
La Corte territoriale riteneva non mitigabile il trattamen-
to sanzionatorio inflitto dal primo giudice.
Il ricorrente, con il primo motivo, reitera la doglianza
relativa al mancato avviso della facoltà di farsi assistere da
un difensore, prima della effettuazione del prelievo ema-
tico. Segnatamente, la parte afferma che ai sensi dell’art.
354 comma 3, c.p.p., sarebbe stata necessaria la presenza
del difensore di fiducia ovvero, in mancanza, di uno di uffi-
cio. Rileva che dall’orario di redazione dei verbali si evince
che Rallo aveva nominato un difensore di fiducia e che il
prelievo è stato eseguito in assenza di quest’ultimo.
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