Corte di Cassazione Penale sez. IV, 15 settembre 2017, n. 42332 (ud. 9 maggio 2017)

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 1/2018
Legittimità
I
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 30 NOVEMBRE 2017, N. 54080
(UD. 14 GIUGNO 2017)
PRES. CORTESE – EST. MAGI – P.M. ZACCO (DIFF.) – RIC. PASTORE
Misure di prevenzione y Singole misure y Sor-
veglianza speciale y Con obbligo di soggiorno y
Inosservanza delle prescrizioni di “vivere onesta-
mente” e di "rispettare le leggi" y Reato di cui all’ar-
ticolo 75, comma 2, D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159
y Conf‌igurabilità y Esclusione y Fattispecie relativa
ad imputato che si sia posto alla guida di un moto-
ciclo senza aver conseguito la prescritta patente.
. L’inosservanza delle prescrizioni generiche di “vivere
onestamente” e di “rispettare le leggi”, da parte del sog-
getto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o
divieto di soggiorno, non conf‌igura il reato previsto dal-
l’art. 75, comma secondo, D.L.vo n. 159 del 2011, il cui
contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle
prescrizioni c.d. specif‌iche; la predetta inosservanza
può, tuttavia, rilevare ai f‌ini dell’eventuale aggravamen-
to della misura di prevenzione. (Nella specie, in applica-
zione di tale principio, la Corte ha annullato senza rin-
vio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato,
la sentenza di merito con la quale l’imputato era stato
ritenuto colpevole del reato “de quo”, con riferimento
alla condotta costituita dalla guida di un motociclo sen-
za aver conseguito la prescritta patente) (Mass. Redaz.)
(d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159, art. 75) (1)
II
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 15 SETTEMBRE 2017, N. 42332
(UD. 9 MAGGIO 2017)
PRES. BIANCHI – EST. DI SALVO – P.M. BALSAMO (DIFF.) – RIC. SCIALPI
Misure di prevenzione y Singole misure y Sorve-
glianza speciale y Inosservanza della prescrizione
di “rispettare le leggi” y Reato di cui all’articolo 75,
comma 2, D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 y Conf‌igu-
rabilità y Esclusione y Fattispecie in tema di guida
di autovettura con patente revocata.
. L’inosservanza della prescrizione generica di “ri-
spettare le leggi”, da parte del soggetto sottoposto alla
sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non
conf‌igura il reato previsto dall’art. 75, comma secondo,
D.L.vo n. 159 del 2011, il cui contenuto precettivo è in-
tegrato esclusivamente dalle prescrizioni c.d. specif‌iche.
(Nella specie la Corte ha escluso che la condotta dell’im-
putato che si sia posto alla guida di un’autovettura con
patente revocata conf‌iguri il reato di cui all’articolo 75,
comma secondo, D.L.vo 159 del 2011). (d.l.vo 6 settembre
2011, n. 159, art. 6; d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159, art. 8;
d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159, art. 75 bis) (2)
(1, 2) La sentenza in epigrafe si conforma al dettato delle SS.UU. che
con la pronuncia 5 settembre 2017, n. 40076, pubblicata per esteso
in Riv. pen. 2017, 841, si sono espresse nel senso che l’inosservanza
delle prescrizioni generiche di «vivere onestamente» e «rispettare le
leggi», da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con
obbligo o divieto di soggiorno, non integra la norma incriminatrice
di cui all’art. 75, comma 2, D.L.vo n. 159 del 2011, potendo, tuttavia,
rilevare ai f‌ini dell’eventuale aggravamento della misura di preven-
zione personale.
I
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte di appello di Bari con sentenza emessa in
data 21 ottobre 2015 ha confermato, nei confronti di Pasto-
re Maurizio, la decisione emessa in primo grado dal G.u.p.
del Tribunale di Bari il 15 ottobre 2009. Con tali conformi
decisioni di merito è stata affermata la penale responsa-
bilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 9 comma 2
legge n. 1423 del 1956 - violazione di prescrizioni correlate
alla sottoposizione alla sorveglianza speciale di P.S. - con
condanna alla pena di mesi otto di reclusione, previa ap-
plicazione delle circostanze attenuanti generiche ritenute
equivalenti alla recidiva. In fatto, Pastore Maurizio, sotto-
posto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con
obbligo di soggiorno, contravveniva alle prescrizioni con
condotta del 9 agosto 2007 in quanto circolava alla guida
di motociclo in assenza di patente di guida (mai consegui-
ta), così violando una delle leggi dello Stato. Nei motivi di
appello si era evidenziato che la previsione incriminatrice,
qui derivante dalla violazione della generica prescrizione
di “vivere onestamente e rispettare le leggi”, non poteva
dirsi sussistente in quanto la specif‌ica disposizione viola-
ta era di natura amministrativa e non penale. Sul tema,

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