Corte di Cassazione Penale sez. IV, 31 ottobre 2017, n. 50078 (ud. 19 ottobre 2017)

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 1/2018
Contrasti
I
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 31 OTTOBRE 2017, N. 50078
(UD. 19 OTTOBRE 2017)
PRES. IZZO – EST. PICCIALLI – P.M. MAZZOTTA (DIFF.) – RIC. C.S.
Professioni intellettuali y Professionisti y Medici
e chirurghi y Art. 6 L. 8 marzo 2017, n. 24 y Abroga-
zione dell’art. 3, comma 1, D.L. 13 settembre 2012,
n. 158, convertito in L. 8 novembre 2012, n. 189 y
Introduzione dell’art. 590 sexies c.p. y Individua-
zione della disciplina più favorevole y Criteri inter-
pretativi.
. Il secondo comma dell’art. 590-sexies cod. pen., in-
trodotto dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge
Gelli-Bianco), è norma più favorevole rispetto all’art.
3, comma 1, d.l. 13 settembre 2012, n. 158, in quanto
prevede una causa di non punibilità dell’esercente la
professione sanitaria collocata al di fuori dell’area di
operatività della colpevolezza, operante - ricorrendo
le condizioni previste dalla disposizione normativa
(rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle buone
pratiche clinico-assistenziali, adeguate alla specif‌icità
del caso) - nel solo caso di imperizia e indipendente-
mente dal grado della colpa, essendo compatibile il
rispetto delle linee guida e delle buone pratiche con la
condotta (anche gravemente) imperita nell’applicazio-
ne delle stesse. (Fattispecie di colpa grave per impe-
rizia nell’esecuzione di un intervento di lifting). (c.p.,
art. 2; c.p., art. 590 sexies; l. 8 marzo 2017, n. 24, art. 6;
d.l. 13 settembre 2012, n. 158, art. 3)
II
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 7 GIUGNO 2017, N. 28187
(C.C. 20 APRILE 2017)
PRES. BLAIOTTA – EST. MONTAGNI – P.M. ANIELLO (CONF.) – RIC. TARABORI
Professioni intellettuali y Professionisti y Medi-
ci e chirurghi y Art. 6, comma secondo, L. 8 marzo
2017, n. 24 y Abrogazione dell’art. 3, L. 8 novembre
2012, n. 189 y Introduzione dell’art. 590 sexies c.p.
y Colpa medica y Criteri interpretativi y Individua-
zione.
Professioni intellettuali y Professionisti y Medici
e chirurghi y Colpa medica y Abrogazione della di-
stinzione fra colpa grave e colpa lieve y Conseguen-
ze y Individuazione.
. In tema di colpa medica, la nuova disciplina dettata
dall’art. 590-sexies, cod. pen. (introdotta dall’art. 6,
comma secondo, della legge 8 marzo 2017, n. 24) - che,
nel caso di evento lesivo o mortale verif‌icatosi a cau-
sa di imperizia dell’esercente la professione sanitaria,
esclude la punibilità dell’agente il quale abbia rispet-
tato le raccomandazioni previste dalle linee guida uff‌i-
ciali ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche
assistenziali, e sempre che tali raccomandazioni risul-
tino adeguate alle specif‌icità del caso concreto - non
trova applicazione: a) negli ambiti che, per qualunque
ragione, non siano governati da linee guida; b) nelle
situazioni concrete in cui le suddette raccomandazio-
ni debbano essere radicalmente disattese per via delle
peculiari condizioni del paziente o per qualunque altra
ragione imposta da esigenze scientif‌icamente qualif‌i-
cate; c) in relazione alle condotte che, sebbene collo-
cate nell’ambito di approccio terapeutico regolato da
linee guida pertinenti e appropriate, non risultino per
nulla disciplinate in quel contesto regolativo, come nel
caso di errore nell’esecuzione materiale di atto chirur-
gico pur correttamente impostato secondo le racco-
mandazioni uff‌iciali. (c.p., art. 589; c.p., art. 590; c.p.,
art. 590 sexies)
. In tema di colpa medica, l’art. 6, comma secondo, l.
8 marzo 2017, n. 24 ha abrogato l’art. 3, comma primo,
D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (convertito, con modif‌i-
cazioni, dalla l. 8 novembre 2012, n. 189), il quale aveva
escluso la rilevanza penale delle condotte connotate da
colpa lieve in contesti regolati da linee guida e buone
pratiche accreditate dalla comunità scientif‌ica; ne con-
segue la reviviscenza della previgente più severa nor-
mativa che non consentiva distinzioni connesse al gra-
do della colpa, mentre per i fatti anteriori all’entrata in
vigore del nuovo regime trova ancora applicazione, ai
sensi dell’art. 2, comma quarto, cod. pen., la citata nor-
mativa del 2012, in quanto più favorevole con riguardo
alla limitazione della responsabilità ai soli casi di colpa
grave. (l. 13 settembre 2012, n. 158, art. 3; c.p., art. 2;
c.p., art. 589; c.p., art. 590; c.p., art. 590 sexies)

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