Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 12 Dicembre 2016, N. 52537 (Ud. 3 Novembre 2016)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 2/2017
LEGITTIMITÀ
svolge in modo non già indiscriminato e f‌luente come è
tipico di un luogo pubblico, ma in un luogo in cui era bene
esplicitato lo ius excludendi alios atteso che l’esercente
svolgeva la sua attività a porte chiuse e controllava l’ac-
cesso grazie alla predisposizione del campanello in entra-
ta, tanto che il malvivente dapprima suonò il campanello
per farsi aprire e poi fece accedere i suoi complici. In
tal senso questa Corte ha affermato che ai f‌ini dell’inte-
grazione della circostanza aggravante di cui all’art. 628,
comma terzo, n. 3 bis, c.p., costituisce “luogo di privata
dimora” ogni ambiente in cui la persona autorizzata a
soggiornarvi sia titolare di uno “ius exludendi alios” e che
sia in concreto idoneo a sottrarre il soggetto da ingeren-
ze esterne e a proteggere il diritto alla riservatezza (sez.
II, n. 20200/2016, Rv. 266759; sez. II, n. 30419/2016, Rv.
267411).
7. Quanto poi al trattamento sanzionatorio il giudice
di secondo grado si è avveduto dell’errore in cui è incor-
so il primo giudice nella comparazione delle circostanze
attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis c.p., con le cir-
costanze aggravanti, in violazione del divieto di cui all’art.
628 u.c. c.p., senza poter intervenire a causa del divieto di
reformatio in peius e ciò ha fatto lucrare al ricorrente un
trattamento di maggior favore del quale egli non ha inte-
resse a dolersi. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 12 DICEMBRE 2016, N. 52537
(UD. 3 NOVEMBRE 2016)
PRES. CAMMINO – EST. RAGO – P.M. CUOMO (CONF.) – RIC. STIFANO ED ALTRI
Indagini preliminari y Udienza preliminare y Deci-
sione y Sentenza di non luogo a procedere y Persona
danneggiata y Costituita parte civile y Che non sia
anche persona offesa dal reato y Ricorso per cas-
sazione ex art. 428 c.p.p. y Legittimazione y Esclu-
sione.
. La persona danneggiata, pur costituita parte civile,
che non sia anche persona offesa dal reato, non è le-
gittimata a proporre ricorso per cassazione, ai sensi
dell’art. 428, comma 2, c.p.p., contro la sentenza di
non luogo a procedere. (Nella specie, in applicazione
di tale principio, trattandosi di sentenza di non luogo
a procedere per il reato di usura di cui, secondo l’accu-
sa, sarebbe stata vittima una società commerciale, la
Corte ha ritenuto che non avessero veste di persone of-
fese e non fossero quindi legittimati a proporre ricorso
per cassazione tanto il soggetto che aveva a suo tempo
prestato f‌ideiussione in favore di detta società quan-
to il soggetto che ne era stato amministratore e legale
rappresentante prima del sopravvenuto fallimento, in
conseguenza del quale la legale rappresentanza si era
trasferita al curatore). (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 74;
c.p.p., art. 90; c.p.p., art. 428) (1)
(1) In senso conforme si vedano Cass. pen., sez. III, n. 50929, 17 di-
cembre 2013, in questa Rivista 2015, 487; Cass. pen., sez. VI, n. 16528,
28 aprile 2010, ivi 2011, 358; Cass. pen., sez. II, n. 12028, ivi 2011, 357
e Cass. pen., sez. V, n. 37114, 23 settembre 2009, ivi 2010, 774.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 22 ottobre 2015, il giudice dell’u-
dienza preliminare del tribunale di Salerno, dichiarava,
ex art. 425 c.p.p., il non luogo a procedere per il reato di
usura:
1.1. nei confronti di Mussari Giuseppe, Vigni Antonio,
Fanti Francesco, Vivarelli Pier Lorenzo e Gianvito Filippo
- funzionari del Monte dei Paschi di Siena - perchè il fatto
non sussiste;
1.2. nei confronti di Canosani Aristide, Savona Paolo,
Cataldo Alessandro, Paone Raimondo, Delle Femmine
Felice, Ziccardi Donato Costantino e Sigona Alessandro
- funzionari del Credito Italiano - perchè il fatto non co-
stituisce reato.
L’imputazione di usura riguardava il periodo antece-
dente il 31 dicembre 2009 e poneva la problematica se
il Tasso effettivo globale (TEG) dovesse essere calcolato
ricomprendendovi o meno anche la Commissione di Mas-
simo Scoperto (CMS).
Il giudice, dopo avere analizzato la normativa succe-
dutasi nel tempo, ha così motivato il non luogo a proce-
dere: per quanto riguarda i funzionari del MPS: «facen-
dosi applicazione della formula vigente all’epoca dei fatti
e, quindi, procedendosi a calcolare il tasso usurario sen-
za CMS, in relazione ai rapporti intrattenuti dai denun-
cianti con il MPS, così come evidenziato dal consulente
della difesa, non emergono superamenti del tasso mede-
simo, onde si perviene all’assoluzione degli imputati per
insussistenza del fatto»; per quanto riguarda, invece, i
funzionari del Credito Italiano: «avendo in questo caso
il consulente del P.M., verif‌icato il superamento del tas-
so soglia anche laddove si faccia applicazione dei criteri
f‌issati dalla Banca d’Italia, deve, altresì, considerarsi
che, per il conto corrente n. 10494199, il superamento
del tasso soglia riguarda cinque trimestri e per minime
differenze (+ 2,169, + 0,339, + 1,204, + 1,020, + 0,969),
per il conto corrente n. 10494269 il superamento del tasso
soglia riguarda un solo trimestre ed una minima differen-
za (+0,162), circostanze queste, che non sono certo sin-
tomatiche di una volontà dolosa che sola può integrare la
condotta d i reato contestata».
2. Contro la suddetta sentenza, Carmela Stifano e Pie-
tro Luigi Merola - parti civili costituitesi nel processo -
hanno proposto un unico ricorso per cassazione contro la
suddetta sentenza deducendo:
2.1. Violazione della L. 2/2009: sostengono i ricorrenti
che il giudice, in punto di diritto, si sarebbe espressamen-
te pronunciato contro la giurisprudenza di legittimità
(Cass. 28743 e 12028/2010) la quale ritiene che gli ope-
ratori economici dovevano computare nel TEG anche la
CMS, in quanto tale dovere si evinceva espressamente
dall’art. 644/4 c.p. Invece, secondo il giudice dell’udienza
preliminare, tale obbligo sarebbe stato introdotto solo con
l’art. 2 bis della L. 02/2009.

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