Corte Di Cassazione Penale Sez. Vi, 15 Dicembre 2016, N. 53181 (C.C. 29 Novembre 2016)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 2/2017
LEGITTIMITÀ
Ebbene, tanto precisato - e pur rilevata l’esistenza di
un non condivisibile arresto giurisprudenziale costituito
da sez. V, n. 47635 del 26 maggio 2014, Podina, Rv. 261005,
pronuncia peraltro rimasta isolata - ritiene il Collegio, con-
formemente alla giurisprudenza maggioritaria (cfr. sez. V,
n. 46489 del 26 ottobre 2015, Rizzo, Rv. 265870; conf. sez.
III, n. 8708 del 13 novembre 2013 dep. il 2014, La Bella, Rv.
258685) che nel caso in esame sia venuto effettivamente
a prodursi un effetto di stallo o regressione processuale,
non rimediabile se non attraverso un intervento del giu-
dice di legittimità, effetto proprio, in base al consolidato
orientamento giurisprudenziale, di un atto abnorme (cfr.
in proposito sez. un., n. 33 del 22 novembre 2000, Boniotti;
n. 28807 del 29 maggio 2002, Manca; n. 25957 del 26 marzo
2009, Toni).
Come correttamente rilevato dal P.M. ricorrente, a
fronte del provvedimento impugnato è oggi impossibile
reiterare il medesimo decreto di citazione diretta (perchè
già annullato), né si potrebbe procedere con una richiesta
di rinvio a giudizio da inoltrare al giudice dell’udienza pre-
liminare (perchè si tratterebbe di un esercizio dell’azione
penale in forme non corrette, avuto riguardo al titolo di
reato).
Signif‌icativamente, le richiamate pronunce di questa
Corte 46489/2015 e 8708/2014, concernenti fattispecie
concrete analoghe al caso oggi in esame, per quanto non
perfettamente sovrapponibili, hanno avuto modo di con-
cordare nel ritenere abnorme il provvedimento del giudice
del dibattimento che disponga la restituzione degli atti al
P.M., il quale abbia esercitato l’azione penale nelle forme
della citazione diretta a giudizio ritenendo che occorre
procedere alla celebrazione dell’udienza preliminare sul
presupposto della operatività di una circostanza aggra-
vante ad effetto speciale in realtà non applicabile ratione
temporis, attesa la conseguente stasi non superabile del
processo.
Condivisibilmente, nella motivazione della senten-
za 8708/2014 appena ricordata si legge che ‘’l’abnormità
dell’atto processuale può riguardare tanto il prof‌ilo strut-
turale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di
fuori del sistema organico della legge processuale, quanto
il prof‌ilo funzionale, quando esso, pur non essendo estra-
neo al sistema normativo, determini la stasi del processo
penale e l’impossibilità di proseguirlo”. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 15 DICEMBRE 2016, N. 53181
(C.C. 29 NOVEMBRE 2016)
PRES. IPPOLITO – EST. TRONCI – P.M. BIRRITTERI (CONF.) – RIC. FAIOLA
Indagini preliminari y Chiusura y Archiviazione y
Impugnazioni y Abnormità del provvedimento del
Gip y Di imputazione coatta nei confronti del sog-
getto diverso da quello della richiesta di archivia-
zione y Ovvero nei confronti dello stesso soggetto
per fatti diversi y Provvedimento del Gip di rigetto
della richiesta di archiviazione y Iscrizione nel re-
gistro delle notizie di reato di soggetto diverso da
quello sottoposto ad indagine y Ovvero dello stesso
soggetto per altra ipotesi di reato y Legittimità.
. In tema di procedimento di archiviazione, mentre
deve riguardarsi come abnorme il provvedimento del
giudice per le indagini preliminari che disponga l’im-
putazione coatta nei confronti di soggetto diverso da
quello al quale si riferisce la richiesta di archiviazio-
ne ovvero nei confronti dello stesso soggetto per fatti
diversi da quelli formanti oggetto di detta richiesta,
deve invece ritenersi legittimo il provvedimento del
giudice per le indagini preliminari che, nel rigettare la
richiesta di archiviazione, ordini al pubblico ministero
l’iscrizione nel registro delle notizie di reato di sogget-
to diverso da quello già sottoposto a indagine ovvero
dello stesso soggetto per altra e diversa ipotesi di reato.
(Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 335; c.p.p., art. 408) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. un., 17 giugno 2005,
n. 22909, in questa Rivista 2005, 564; per utili riferimenti sull’argo-
mento si veda inoltre Cass. pen., sez. II, 7 ottobre 2015, n. 40308, ivi
2016, 54.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Francescantonio Faiola - all’epoca dei fatti, sindaco
f.f. del comune di Sperlonga - ricorre, per il tramite del
proprio difensore di f‌iducia, avverso l’ordinanza in data
2 maggio 2015, con cui il G.i.p. del Tribunale di Latina,
all’esito dell’udienza camerale f‌issata ai sensi dell’art. 409
c.p.p., ha rigettato la richiesta di archiviazione formulata
dal P.m. procedente nei riguardi dello stesso Fraiola, non-
ché di Rocco Scalingi, Lorena Cogodda e Vincenzo Fredda,
in relazione ai reati di cui agli artt. 323 e 349 c.p., con-
testualmente ordinando l’iscrizione dei medesimi nell’ap-
posito registro - fatta eccezione dello Scalingi, nelle more
deceduto - in relazione al reato di falso ideologico.
Deduce il legale ricorrente l’abnormità del provvedi-
mento impugnato, per avere il G.i.p. “disposto l’iscrizione
diretta degli indagati a Modello 21 «per il reato di falso
ideologico»”, nonostante che le statuizioni contestualmen-
te adottate in ordine ai reati ex artt. 323 e 349 c.p., oggetto
della richiesta di archiviazione, avessero esaurito i poteri
riconosciutigli. Abnormità che si assume risaltare ancor
più alla luce della motivazione adottata con riguardo ai
reati oggetto del procedimento pendente, avendo il G.i.p.,
per un verso (art. 323 c.p.), fatto luogo ad “una illegitti-
ma invasione della sfera di attribuzioni riservata al p.m.”,
avendo dato atto dell’esistenza di “separato procedimento
penale” a carico di terzi, come tale indicativo del fatto che
il magistrato inquirente “sta (verosimilmente) ancora
espletando l’attività di propria competenza”; per altro ver-
so (art. 349 c.p.), “sostanzialmente condiviso l’opportunità
di non esercitare l’azione penale, il fascicolo delle indagi-
ni avendo già dimostrato non esservi stati «interventi che
possano essere qualif‌icati come in violazione dei sigilli»”.
Conclusivamente, rileva il ricorrente medesimo non
rivestire alcuna valenza, in senso contrario, la sentenza

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