Corte Di Cassazione Penale Sez. Iv, 15 Dicembre 2016, N. 53382 (C.C. 15 Novembre 2016)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 2/2017
LEGITTIMITÀ
proclività al delitto desumibili dalla analisi squisitamen-
te “soggettiva” della personalità dell’accusato; dall’altro
la presenza di attivatori del pericolo “oggettivi” ricavabili
da dati ambientali o di contesto. Entrambe le dimensioni
dell’attualità devono essere prese in considerazione: il pe-
ricolo non sarebbe attuale in mancanza di indici soggettivi
di pericolosità, nondimeno il requisito verrebbe meno in
assenza di condizioni esterne idonee a favorire la recidiva.
Del resto il giudizio cautelare, ontologicamente proba-
bilistico, non può ridursi all’accertamento di uno “stato”,
ovvero alla verif‌ica della permanenza delle condizioni
soggettive che caratterizzavano la persona dell’accusato
dal tempo della commissione del delitto a quello della ap-
plicazione della cautela, ma deve necessariamente esten-
dersi alla valutazione prognostica circa la probabile rica-
duta nel delitto. Tale giudizio non può che fondarsi sulle
emergenze disponibili tra le quali sono comprese, oltre
alla personalità dell’accusato, anche le concrete modalità
del delitto per cui si procede, nonché le sue oggettive con-
dizioni di vita in assenza di cautele.
La valutazione dell’attualità non può, pertanto, pre-
scindere dallo scrutinio degli unici elementi, contesto e
personalità, che consentono un giudizio specializzante
e non astratto circa la futura, probabile, commissione di
nuovi delitti. Tanto premesso, nella valutazione dell’at-
tualità del pericolo di reiterazione diventa rilevante non
solo il giudizio sulla permanenza del periculum libertatis
dal momento della consumazione del fatto per cui si pro-
cede a quello in cui viene effettuato il giudizio cautelare,
ma anche la proiezione di tale stato soggettivo nel futuro
prossimo, attraverso la effettuazione di un giudizio di tipo
probabilistico (tipico della cognizione cautelare) fondato
sulla valutazione delle concrete condizioni di vita dell’in-
dagato.
Pertanto si ritiene che il pericolo di reiterazione sia
“concreto” ogni volta che si dimostri l’esistenza di ele-
menti non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre
la probabilità di recidiva; sia “attuale” ogni volta in cui sia
possibile una prognosi infausta in ordine alla ricaduta nel
delitto, ovvero sia possibile valutare l’esistenza di un pe-
ricolo di recidiva “prossime” all’epoca in cui viene appli-
cata la misura, seppur non “imminente”. Non si richiede,
invece, che il giudizio sulla attualità si estenda alla pre-
visione di una “specif‌ica occasione” per delinquere, la cui
previsione esula dalle facoltà del giudice della cautela. Né
si ritiene che la valutazione circa l’alta probabilità di una
“prossima” ricaduta nel delitto debba essere intesa come
stringente “immediatezza”, ovvero “imminenza”. Il giudizio
sulla attualità deve essere dunque fondato sia sull’analisi
della personalità dell’accusato (desumibile anche, seppur
non solo dalle modalità del fatto per cui si procede), sia
sull’esame delle sue concrete condizioni di vita. Il giudice
della cautela deve, in ogni caso, valorizzare l’esistenza di
elementi specializzanti, senza limitarsi alla rilevazione
della astratta gravità del titolo di reato.
Nel caso di specie, in coerenza con tali indicazioni er-
meneutiche, l’attualità del pericolo veniva argomentata
sulla base della incessante dedizione al delitto del Lucà,
tenuto conto del fatto che era emerso che lo stesso; am-
messo al regime di semilibertà nel giugno del 2014, aveva
«immediatamente continuato a delinquere f‌ino al nuovo
arresto nel dicembre dello stesso anno» (pag. 4 della sen-
tenza impugnata).
La Corte territoriale propone argomenti che rispondo-
no pienamente alle richieste di approfondimento conte-
nute nella sentenza di annullamento della Cassazione; la
motivazione non presenta alcuna frattura logica, e, oltre
ad essere coerente con le emergenze procedimentali, si
presenta rispettosa delle indicazioni ermeneutiche della
Corte di legittimità in materia di oneri motivazionali gra-
vanti sul giudice della cautela. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 15 DICEMBRE 2016, N. 53382
(C.C. 15 NOVEMBRE 2016)
PRES. BLAIOTTA – EST. PEZZELLA – P.M. PINELLI (CONF.) – RIC. P.G. IN PROC.
MACERA
Atti e provvedimenti del giudice penale y Atti
abnormi y Irregolarità del decreto di citazione di-
retta a giudizio y Da parte del giudice del dibatti-
mento y Rinnovazione della notif‌icazione ai sensi
dell’art. 143 disp. att. c.p.p. y Omissione y Restitu-
zione degli atti al P.M.
Atti e provvedimenti del giudice penale y Atti
abnormi y Citazione diretta a giudizio y Per il reato
di furto aggravato di cui all’art. 625 c.p. y Per il re-
ato di furto in abitazione di cui all’art. 625 bis c.p. y
Conf‌igurabilità y Sussistenza.
. In presenza di una mera irregolarità della notif‌ica-
zione del decreto di citazione diretta a giudizio (diver-
samente da quanto si verif‌ica nel caso in cui la noti-
f‌icazione risulti inesistente), costituisce atto abnorme
quello posto in essere dal giudice del dibattimento il
quale, anziché provvedere alla rinnovazione della noti-
f‌icazione, ai sensi dell’art. 143 disp. att. c.p.p., dispone
la restituzione degli atti al pubblico ministero. (Mass.
Redaz.) (att. c.p.p., art. 143) (1)
. Il disposto dell’art. 550, comma 1, lett. f), c.p.p., se-
condo cui deve procedersi con citazione diretta a
giudizio quando il reato contestato sia quello di furto
aggravato ai sensi dell’art. 625 c.p., deve trovare appli-
cazione anche quando si tratti di furto in abitazione,
nonostante che questo sia ora previsto come autono-
ma ipotesi di reato dall’art. 625 bis c.p. (Nella specie,
in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto
abnorme il provvedimento con il quale il giudice del
dibattimento aveva disposto la restituzione degli atti
al pubblico ministero perché formulasse la richiesta di
rinvio a giudizio). (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 550; c.p.,
art. 625; c.p., art. 625 bis) (2)
(1) Nello stesso senso della pronuncia in commento si vedano Cass.
pen., sez. V, 23 novembre 2015, n. 46489, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed.

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