Corte Di Cassazione Penale Sez. Vi, 20 Dicembre 2016, N. 53968 (C.C. 26 Ottobre 2016)

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giur
2/2017 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
Secondo altro orientamento, la richiesta può essere va-
lidamente presentata anche nella cancelleria del Tribuna-
le o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti
private e i difensori, pur se questo è diverso da quello in
cui è stato emesso il provvedimento impugnato, e ciò in
base al rinvio contenuto nell’articolo 324, comma secon-
do, c.p.p. alle forme previste dall’art. 582, comma secondo,
c.p.p. (sez. III, n. 23369 del 26 gennaio 2016, Schena, Rv.
266822; conf. sez. II, n. 50170 del 11 novembre 2015, Tessa-
rolo, Rv. 265465; sez. II, n. 45341 del 4 novembre 2015, De
Petrillo, Rv. 264872, nella quale è stato sottolineato come
anche per l’art. 324 c.p.p. il rinvio all’art. 582 sia a tutta la
disposizione e non solo al primo comma, perchè l’art. 582
è la norma generale in materia di impugnazioni, e quindi
non vi è ragione, in mancanza di una deroga espressa pre-
vista nell’art. 324 ed in conformità al principio generale
del favor impugnationis, di non applicarla integralmen-
te; conf. sez. III, 25 settembre 2014, n. 47264, Tucci, Rv.
261214).
3. Nella vicenda in esame, tuttavia, tale contrasto non
rileva, in quanto la richiesta di riesame è stata presenta-
ta mediante trasmissione a mezzo raccomandata inviata
al Tribunale di Roma, che, in quanto incompetente, la ha
trasmessa al Tribunale di Napoli.
Ora, come sottolineato dal Procuratore Generale nel-
la sua requisitoria scritta, la facoltà prevista per la parte
privata o i difensori di presentare l’impugnazione nella
cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo
in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu
emesso il provvedimento, va, comunque, collegata al dato
“naturalistico” della presenza f‌isica della parte o del suo
difensore nel luogo diverso rispetto a quello dove si trova
la cancelleria del Tribunale del capoluogo della provincia
nella quale ha sede l’uff‌icio che ha emesso il provvedimen-
to (cfr. sez. II, n. 37404 del 27 settembre 2005, Radosavlje-
vic, Rv. 232608), giacché, altrimenti, tale facoltà, ispirata
al principio del favor impugnationis, si tradurrebbe, effet-
tivamente, in una interpretazione abrogante della disposi-
zione contenuta nel primo comma dell’art. 324 c.p.p., de-
terminando la sostanziale disapplicazione della previsione
dell’obbligo di presentazione della richiesta nella cancel-
leria del Tribunale del capoluogo della provincia nella
quale ha sede l’uff‌icio che ha emesso il provvedimento.
La previsione, ispirata alla esigenza di favorire la pro-
posizione della impugnazione, della facoltà di presentarla
nel luogo in cui la parte privata od il suo difensore si tro-
vino, se diverso da quello in cui la richiesta dovrebbe es-
sere presentata, presuppone che in tale luogo le parti od il
difensore si trovino effettivamente, ed ivi possano dunque
presentare materialmente l’impugnazione, e diviene, di
conseguenza, priva del suo presupposto di applicabilità al-
lorquando, come nel caso in esame, così non sia, ed in tale
luogo la richiesta sia spedita a mezzo del servizio postale,
giacché tale spedizione avrebbe potuto, allo stesso modo,
essere effettuata a favore della cancelleria del Tribunale
del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’uff‌icio
che ha emesso il provvedimento.
Benché, dunque, sia stato affermato che tale facoltà non
ha carattere eccezionale, e quindi non richiede la stabilità
della presenza della parte o del difensore rispetto alla prov-
visorietà o, addirittura, alla occasionalità della stessa, essa,
tuttavia, è incompatibile con l’utilizzo del mezzo postale o
telegraf‌ico, giacché in tale caso la richiesta deve essere in-
dirizzata all’uff‌icio giudiziario competente.
4. Di tali principi ha fatto corretta applicazione il Tribu-
nale di Napoli nella ordinanza impugnata, rilevando l’inam-
missibilità della richiesta di riesame presentata mediante
spedizione attraverso il servizio postale, diretta ad un uff‌i-
cio giudiziario diverso rispetto a quello presso il quale la ri-
chiesta avrebbe dovuto essere presentata, non trovando ap-
plicazione, in tale ipotesi, la previsione del secondo comma
dell’art. 582 c.p.p., non essendo stata presentata la richiesta
nel luogo in cui la parte od il suo difensore si trovavano.
Ne consegue, in def‌initiva, il rigetto del ricorso a cagio-
ne della sua infondatezza, e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 20 DICEMBRE 2016, N. 53968
(C.C. 26 OTTOBRE 2016)
PRES. IPPOLITO – EST. BASSI – P.M. FODARONI (DIFF.) – RIC. P.G. IN PROC.
BELLOMO ED ALTRI
Indagini preliminari y Udienza preliminare y Ri-
chiesta di rinvio a giudizio y Restituzione degli atti
al P.M. per indeterminatezza o genericità dell’im-
putazione y Invito al P.M. ad apportare le necessa-
rie modif‌iche y Legittimità y Mancato accoglimento
della disposizione ex art. 423 c.p.p. y Nuova restitu-
zione degli atti all’organo dell’accusa y Pronuncia
della sentenza di non luogo a procedere y Esclu-
sione.
. In presenza di un’imputazione da ritenersi priva dei
necessari requisiti di chiarezza e precisione il giudice
dell’udienza preliminare può sollecitare il pubblico mi-
nistero ad apportarvi le necessarie modif‌iche, secondo
quanto previsto dall’art. 423 c.p.p. e, qualora la solleci-
tazione non venga accolta, può disporre la restituzione
degli atti all’organo dell’accusa, restando per converso
escluso che possa, per quella sola ragione, pronuncia-
re sentenza di non luogo a procedere. (Mass. Redaz.)
(c.p.p., art. 124; c.p.p., art. 417; c.p.p., art. 423; c.p.p.,
art. 521; c.p.p., art. 568) (1)
(1) Circa i poteri del giudice in caso di richiesta di rinvio a giudizio
recante un’imputazione imprecisa ed indeterminata, si veda Cass.
pen., sez. un., 1 febbraio 2008, n. 5307, in questa Rivista 2088, 308.
Nello stesso senso,anche Cass. pen., sez. VI, 6 luglio 2016, n. 27961,
in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(Omissis)
1.1. Il presente procedimento concerne una serie di
illeciti commessi nell’ambito dell’esecuzione dei lavori

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