Corte Di Cassazione Penale Sez. Iii, 28 Dicembre 2016, N. 55004 (Ud. 20 Luglio 2016)
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giur
Arch. nuova proc. pen. 2/2017
LEGITTIMITÀ
Nel caso in esame è pacifico ed incontestato che pri-
ma dell’esecuzione del sequestro preventivo la società si è
costituita in giudizio ai sensi dell’art. 39 D.L.vo 231/2001,
sicché ricorre la ipotesi sub. a) con il conseguente onere
per la parte ricorrente del rispetto della suddetta norma,
alla quale, nel caso in esame, non è stato dato ossequio. In-
fatti il Tribunale rileva che il mandato conferito al diverso
difensore che ha proposto il ricorso ex art. 324 c.p.p., non
contiene alcun riferimento all’atto di gravame prescelto e
al provvedimento da impugnare, ma neppure alcun gene-
rico riferimento a qualsivoglia procedura incidentale da
compiersi nell’ambito del procedimento, quale il gravame
avverso un decreto di sequestro.
Per le suddette ragioni il ricorso va rigettato e il ricor-
rente va condannato al pagamento delle spese processua-
li. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 28 DICEMBRE 2016, N. 55004
(UD. 20 LUGLIO 2016)
PRES. AMORESANO – EST. LIBERATI – P.M. MAZZOTTA (CONF.) – RIC. CALLERI
Misure cautelari reali y Impugnazioni y Riesame
y Richiesta y Delle parti private y Nella cancelleria
del tribunale o del Gdp del luogo in cui si trovano y
Richiesta a mezzo telegramma o lettera raccoman-
data y Legittimità y Esclusione.
. Il disposto di cui all’art. 582, comma 2, c.p.p., secondo
cui le parti private possono presentare l’atto di impu-
gnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice
di pace del luogo in cui si trovano, se diverso da quello
in cui fu emesso il provvedimento impugnato, non può
trovare applicazione nel caso in cui la parte, invece di
“presentare” l’atto di impugnazione, si avvalga della
facoltà, prevista dall’art. 583 c.p.p., di spedirlo con te-
legramma o con lettera raccomandata, dovendosi in tal
caso indirizzare l’atto esclusivamente all’ufficio com-
petente a decidere sul gravame. (Mass. Redaz.) (c.p.p.,
art. 324; c.p.p., art. 582; c.p.p., art. 583) (1)
(1) Occorre dar conto, anche se non rileva nella vicenda in commento,
il contrasto interpretativo esistente nella giurisprudenza a proposito
delle forme di presentazione della richiesta di riesame avverso i prov-
vedimenti in materia di misure cautelari: secondo un primo orienta-
mento, tale richiesta può essere presentata solo ed esclusivamente nel
Tribunale del capoluogo di provincia nella quale ha sede l’ufficio che
ha emesso il provvedimento. Si veda in tal senso Cass. pen., sez. III,
n. 31961, 22 luglio 2015, in questa Rivista 2015, 577; differentemente
secondo Cass. pen., sez. II, n. 50170, 21 dicembre 2015, in Riv. pen.
2016, 900, la richiesta può essere validamente presentata anche nella
cancelleria del Tribunale o del G.d.p. in cui si trovano le parti e i difen-
sori, anche se diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento
impugnato. Sull’argomento, per utili riferimenti si veda Cass. pen., sez.
II, 37404, 13 ottobre 2005, in questa Rivista 2006, 694.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 24 febbraio 2016 il Tribunale di
Napoli ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesa-
me presentata da Riccardo Calleri, sottoposto ad indagini
in relazione al reato di cui all’art. 8 D.L.vo 74/2000, nei
confronti del decreto di sequestro preventivo, strumen-
tale alla confisca per equivalente per complessivi euro
85.004,96, del 21 dicembre 2015 del Giudice per le indagi-
ni preliminari del medesimo Tribunale, rilevando l’inam-
missibilità della impugnazione proposta mediante racco-
mandata spedita ad ufficio giudiziario diverso da quello
competente.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cas-
sazione l’indagato, denunciando violazione degli artt. 324,
commi 1, 2 et 5, e 582, comma 2, c.p.p., affermando la legit-
timità della presentazione della richiesta di riesame nella
cancelleria del Tribunale o del Giudice di pace del luogo
in cui le parti private od il difensore si trovino, se diver-
so da quello in cui era stato emesso il provvedimento da
impugnare, sulla base di quanto espressamente stabilito
dall’art. 582, comma 2, c.p.p., cui l’art. 324, comma 2, c.p.p.
rinvia quanto alle forme di presentazione della impugna-
zione, con previsione applicabile anche alle richieste di
riesame in materia reale.
3. Il Procuratore Generale nella requisitoria scritta ha
concluso per il rigetto del ricorso, sottolineando come la
facoltà per la parte privata ed i difensori di presentare
l’impugnazione nella cancelleria del Tribunale o del Giu-
dice di pace del luogo in cui essi si trovano, quando tale
luogo è diverso da quello in cui sia stato emesso il prov-
vedimento, è riferita soltanto al dato naturalistico della
presenza nel luogo del soggetto interessato, sicché detta
facoltà è incompatibile con l’utilizzo del sistema postale o
telegrafico, in tal caso dovendo indirizzarsi l’atto diretta-
mente all’ufficio giudiziario competente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Va premesso che non rileva, nella vicenda in esame,
il contrasto interpretativo esistente nella giurisprudenza
di questa Corte, a proposito delle forme di presentazione
della richiesta di riesame avverso provvedimenti in mate-
ria di misure cautelari.
Secondo un primo orientamento, infatti, tale richiesta
può essere presentata esclusivamente nella cancelleria
del Tribunale del capoluogo della provincia nella quale
ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento, ai sensi
dei commi 1 e 5 dell’art. 324 c.p.p., con la conseguente
inammissibilità del gravame presentato nella cancelleria
di altro Tribunale (sez. III, n. 12209 del 3 febbraio 2016,
Lococo, Rv. 266375, nella quale è stato osservato che, a
voler ritenere legittimo il deposito presso la cancelleria di
altro Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli artt.
324, comma secondo, e 582 c.p.p., si darebbe luogo ad una
interpretatio abrogans della disciplina specifica disposta
dall’art. 324, comma primo, c.p.p. quanto alle modalità del
deposito della richiesta di riesame; conf. sez. III, n. 31961
del 2 luglio 2015, Borghi, Rv. 264189; sez. II, n. 18281 del 29
gennaio 2013, Bachar, Rv. 255753; sez. IV, n. 33337 del 10
luglio 2002, Cannavacciuolo, Rv. 222663; sez. V, 22 maggio
2000, n. 2915, Fontana, Rv. 216655).
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