Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 9 Gennaio 2017, N. 2655 (C.C. 16 Settembre 2016)
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giur
Arch. nuova proc. pen. 2/2017
LEGITTIMITÀ
abbia commesso atti diretti a percuotere o a ledere e che
esista un rapporto di causa ed effetto fra tali atti e l’evento
letale, senza necessità che la serie causale che ha prodot-
to la morte rappresenti lo sviluppo dell’evento di percosse
o lesioni voluto dall’agente (sez. V, n. 41017 del 12 luglio
2012 Rv. 253744). È ormai superata, nella giurisprudenza
di legittimità, la teoria per la quale in passato si riteneva
che l’omicidio preterintenzionale fosse punibile a titolo di
dolo misto a colpa. Si è infatti pervenuti, da ultimo, all’ap-
prodo interpretativo secondo cui l’elemento psicologico
del reato in questione è costituito soltanto dalla volontà
di infliggere percosse o provocare lesioni: “In tema di omi-
cidio preterintenzionale (art. 584 c.p.), l’elemento sogget-
tivo è costituito, non già da dolo e responsabilità oggetti-
va né da dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di
percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all’art.
43 c.p. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell’in-
tenzione di risultato” (sez. V, n. 13673 dell’ 8 marzo 2006,
Haile, Rv. 234552).
In quest’ambito va accertato se e in che misura influ-
isca l’eventuale operato negligente dei sanitari ai fini di
escludere il nesso causale.
“In tema di omicidio preterintenzionale, l’omesso ri-
spetto da parte della vittima delle cure e delle terapie
prescritte dai sanitari non elide il nesso di causalità tra la
condotta di percosse o di lesioni personali posta in essere
dall’agente e l’evento morte, non integrando detta omis-
sione un fatto imprevedibile od uno sviluppo assolutamen-
te atipico della serie causale” (sez. V, n. 35709 del 2 luglio
2014 Rv. 260315).
“In tema di omicidio preterintenzionale, le eventuali
negligenze dei sanitari nelle successive terapie mediche
non elidono il nesso di causalità tra la condotta di per-
cosse o di lesioni personali posta in essere dall’agente e
l’evento morte, non costituendo un fatto imprevedibile od
uno sviluppo assolutamente atipico della serie causale”
(sez. V, sentenza n. 39389 del 3 luglio 2012 Rv. 254320)”.
In tema di omicidio doloso, le eventuali omissioni dei
sanitari nelle successive terapie mediche non elidono il
nesso di causalità tra la condotta lesiva posta in essere
dall’agente e l’evento morte” (sez. I, n. 36724 del 18 giugno
2015 dep. 10 settembre 2015, Rv. 264534.
5.2. La difesa Abbruzzo si duole altresì del mancato ri-
conoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche
rispetto alla contestata aggravante, sostenendo che non
sarebbe stato adeguatamente valorizzata la giovane età
dell’imputato e l’assenza di qualsiasi collegamento con
persone o reati di particolare allarme sociale. Si sostiene
che vi sarebbe stata, da parte della Corte d’Assise d’Appel-
lo, una errata applicazione dell’art. 69 c.p.
Da un lato, va osservato che nella sentenza impugnata
vi è specifica motivazione sul punto: il giudizio di equi-
valenza è dettato dalla particolare carica aggressiva che
l’imputato rivolse contro i coniugi Scalzo-Rauti, molto più
anziani e deboli fisicamente, e dal completo disinteresse
che dimostrò nei loro confronti dopo averli spinti a terra.
D’altro canto, costituisce principio consolidato in giu-
risprudenza quello per cui “Le statuizioni relative al giu-
dizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando
una valutazione discrezionale tipica del giudizio di meri-
to, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano
frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano
sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi
quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza
si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’ade-
guatezza della pena irrogata in concreto” Cass. sez. un., n.
10713 del 25 febbraio 2010 Rv. 245931.
6. Va infine osservato che il reato di omicidio colposo
non è, allo stato, prescritto, in quanto al termine ordina-
rio, scaduto il 28 giugno 2016, debbono essere aggiunti ul-
teriori 228 giorni di sospensione, dovuta ad astensione dei
difensori dalle udienze nei due gradi di giudizio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 9 GENNAIO 2017, N. 2655
(C.C. 16 SETTEMBRE 2016)
PRES. DIOTALLEVI – EST. DE CRESCIENZO – P.M. X (DIFF.) – RIC. CHIARALUCE
Società y Reati societari y Responsabilità ammini-
strativa degli enti y Esercizio dei diritti di difesa y
Richiesta di riesame y Di un decreto di sequestro
preventivo di beni y Da parte di un difensore diver-
so da quello indicato nell’atto di costituzione y Mu-
nito di procura speciale y Necessità y Sussistenza.
. In tema di responsabilità amministrativa degli enti,
qualora l’ente, senza aver ricevuto l’informazione di
garanzia di cui all’art. 57 del D.L.vo n. 231/2001, abbia
provveduto, di sua iniziativa, a costituirsi in giudizio
nelle forme previste dall’art. 39 del medesimo D. L.vo,
la proposizione, nell’interesse del medesimo ente, da
parte di un difensore diverso da quello indicato nell’at-
to di costituzione, di una richiesta di riesame avverso
un decreto di sequestro preventivo di beni, postula che
detto difensore sia munito, a pena di inammissibilità,
di apposita procura speciale. (Mass. Redaz.) (c.p.p.,
art. 100; d.l.vo 8 giugno 2001, n. 231, art. 39; d.l.vo 8
giugno 2001, n. 231, art. 57) (1)
(1) La pronuncia in commento segue ciò che nello stesso senso era
stato già affermato da Cass. pen., sez. un., n. 33041, 28 luglio 2015,
in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna e con nota di G. GARUTI,
Partecipazione dell’ente nel procedimento di impugnazione delle
misure cautelari reali, in Giur. it. 2015, 2497 ss.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dalla lettura del provvedimento impugnato si evince
quanto segue.
- in data 5 maggio 2015 la Sparkle s.r.l. si è formalmen-
te costituita con il ministero dell’avv.to Paolo Giustozzi ex
art. 39 D.L.vo 231/2001
- in data 6 novembre 2015 il giudice delle indagini preli-
minari del Tribunale di Lecce, ex artt. 640 bis c.p., 5 comma
1 lett. a), 6, 7, 24 D.L.vo 231/2001 ha disposto il sequestro
preventivo della somma di € 3.659.056,41 o altre disponibi-
lità della Sparkle s.r.l. quale profitto del delitto presupposto
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