Corte Di Cassazione Penale Sez. V, 13 Gennaio 2017, N. 1691 (Ud. 14 Settembre 2016)

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giur
2/2017 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
teriorabili, osservando come nel caso di specie nessuna
alterazione tale da giustif‌icare la vendita era ravvisabile
rispetto ad un’autovettura. Né per alterazione poteva ri-
tenersi la perdita del valore del bene, con la conseguenza
che il provvedimento di vendita adottato dal giudice non
solo era illegittimo, ma anche abnorme.
2. Il Procuratore generale presso questa Corte, con me-
moria del 14 ottobre 2016, ha chiesto il rigetto del ricorso
poiché non fondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso non è fondato.
3.1. Infatti, per come correttamente evidenziato dal-
lo stesso giudice di merito, nel caso in esame la vendita
dell’auto in questione (unitamente ad altre sequestrate)
era funzionale alla massimizzazione dei risultati inerenti
la fruttuosità del sequestro per equivalente, nel cui am-
bito i beni mobili oggetto di apprensione costituivano il
valore corrispondente al prof‌itto illecito, suscettibile, in
ragione della tipologia dei reati che lo hanno prodotto
(art. 12 quinques, comma 2, L. n. 356/92), di conf‌isca ob-
bligatoria. In tale prospettiva la cosa non rileva in sé, ma
in quanto espressiva di valore prossimo o corrispondente a
quello da tutelare, ossia il valore equivalente all’ammonta-
re del prof‌itto illecito. Ne consegue, pertanto, che in sede
di amministrazione di tali beni è necessario preservarne
il valore evitandone il deterioramento con operazioni che
possono ragionevolmente consistere nella loro vendita
immediata con relativa acquisizione del prezzo. Ciò che
è avvenuto nel caso di specie, mediante l’adozione di un
provvedimento di vendita che, per un verso, costituisce
legittimo esercizio delle prerogative funzionali del giudice
della cautela reale e, per altro, da puntualmente conto
delle ragioni che rendevano necessario ed opportuno pro-
cedere all’alienazione, mediante un giudizio di fatto co-
erentemente argomentato e, dunque, non censurabile in
sede di legittimità.
3.2. Inoltre, il presupposto per l’applicazione della
norma censurata, da ritenersi regolatrice in via analogica
anche delle modalità di esecuzione del sequestro preven-
tivo (da cui origina il vincolo reale oggetto del presente
giudizio adottato ai sensi degli artt. 321 codice di rito e
12 sexies legge n. 356/1992), è rappresentato dalla “depe-
ribilità” della cosa e, pertanto, nella fattispecie in parola
rientrano tutte le cose che sono suscettibili di modif‌ica-
zione sostanziale e/o strutturale, nonché quelle res che
per la loro natura possono risultare dannose, o anche solo
fastidiose per la salute pubblica (si pensi al caso di merci
che possono “andare a male”, quindi alterarsi o che posso-
no determinare l’emissione di esalazioni nauseabonde). Il
concetto di deterioramento, però, non deve essere inteso
in un’accezione prettamente f‌isica, ben potendo essere
compreso in tale nozione anche il deprezzamento, cioè
la perdita del valore intrinseco della cosa sequestrata,
in aderenza anche con la giurisprudenza di questa Corte
in tema di danneggiamento, ove si è evidenziato che nel
concetto di deterioramento rientra anche la modif‌icazione
della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabi-
le il valore o ne impedisce anche parzialmente l’uso, così
dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio
dell’essenza e della funzionalità della cosa stessa (sez. II,
n. 28793 del 16 giugno 2005, Rv. 232006). Nel complesso,
va infatti evidenziato che all’autorità giudiziaria è attribu-
ito il potere di determinare una conseguenza che va ben
oltre a quella connessa naturalmente all’imposizione del
vincolo coercitivo, perchè viene a realizzarsi il trasferi-
mento, in capo al giudice o al pubblico ministero, di uno
dei contenuti del diritto di proprietà: la facoltà di disporre
def‌initivamente di un bene. E ciò tanto più nel caso in esa-
me, laddove il vincolo reale è strumentale alla conf‌isca.
Del resto, l’alternativa posta nella disposizione in esame
tra alienazione e distruzione richiama necessariamente
un vaglio in ordine alla circostanza se la res possa o meno
avere un valore economico, salvo poi verif‌icare se, pur
avendolo, abbia natura intrinsecamente criminosa o peri-
colosa che preclude all’autorità giudiziaria la possibilità di
rimetterla in circolazione.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Ai sensi del-
l’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso,
la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata
al pagamento delle spese del procedimento. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 13 GENNAIO 2017, N. 1691
(UD. 14 SETTEMBRE 2016)
PRES. LAPALORCIA – EST. MORELLI – P.M. DI LEO (PARZ. DIFF.) – RIC. ABBRUZZO
ED ALTRI
Appello penale y Dibattimento y Rinnovazione
dell’istruzione y In caso di “reformatio in peius” y
Della sentenza assolutoria di primo grado y Da par-
te del giudice y Necessità y Esclusione y Diversa e
motivata valutazione delle consulenze tecniche e
delle perizie raccolte y Legittimità y Sussistenza.
. La “reformatio in peius” della sentenza assolutoria di
primo grado da parte del giudice d’appello, il quale ri-
tenga di pervenire ad una pronuncia di condanna, può
legittimamente fondarsi, ferma restando la necessità
della specif‌ica confutazione degli argomenti posti a
base della decisione impugnata, su di una diversa, mo-
tivata valutazione dei risultati delle consulenze tecni-
che e delle perizie espletate in primo grado senza che
ciò comporti l’obbligo di dar luogo alla riassunzione dei
consulenti e dei periti, il cui apporto non è totalmente
assimilabile a quello costituito dalle prove meramente
dichiarative, cui si riferiscono la sentenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo Dan c. Moldavia e la suc-
cessiva sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 28
aprile 2016 n. 27620, Dasgupta. (Mass. Redaz.) (c.p.p.,
art. 593; c.p.p., art. 603) (1)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. III, n. 44006, 2 no-
vembre 2015, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna e Cass. pen.,
sez. II, 41736, 16 ottobre 2015, ibidem. Per utili riferimenti sull’ar-

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