Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 16 Gennaio 2017, N. 1916 (C.C. 9 Dicembre 2016)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 2/2017
LEGITTIMITÀ
di pena di cui agli artt. 274, comma 1, lett. c), e 280,
c.p.p., come previsto dall’art. 391, comma 5, c.p.p., dal
momento che tale ultima disposizione indica come pre-
supposto della sua operatività soltanto l’arresto e non
il fermo dell’indiziato ed è da escludere che essa sia su-
scettibile di interpretazione estensiva “in malam par-
tem”. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159,
art. 4; d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159, art. 77; c.p.p., art.
274; c.p.p., art. 280; c.p.p., art. 384; c.p.p., art. 391) (1)
(1) Nello stesso senso della pronuncia de qua si veda Cass. pen., sez.
I, n. 2565, 18 novembre 1986, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribu-
na. Per un inquadramento dei presupposti necessari per procedere
al fermo, si veda Cass. pen., sez. IV, n. 29911, 23 luglio 2012, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 13 luglio 2016 il Tribunale di
Venezia ha rigettato l’appello proposto dal Procuratore
della Repubblica di Padova avverso l’ordinanza emessa dal
G.i.p. del locale Tribunale in data 7 giugno 2016 con cui
era stata respinta la richiesta di adozione di una misura
coercitiva nei confronti di Luciano Fiore, sottoposto a fer-
mo di polizia ai sensi dell’art. 77 D.L.vo 159/2011.
Entrambi i provvedimenti reiettivi sono stati assunti in
ragione del fatto che il disposto dell’art. 391, 5°comma, c.p.p.
circoscrive l’ambito di applicazione delle deroghe in esso
contenute con riferimento ai limiti previsti dagli artt. 274,
1° c., lett. c) e 280 c.p.p. esclusivamente ai casi di arresto.
Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il
Procuratore della Repubblica di Padova, deducendo la vio-
lazione dell’art. 606, 1° c., lett. b) c.p.p. in quanto, ove non
si voglia svuotare una norma di contenuto emergenziale
adottata per arginare fenomeni che suscitano particolare
allarme sociale, si impone un’interpretazione dell’art. 77
D.L.vo 159/2011 secondo cui il rinvio ivi previsto ai reati
per i quali è consentito l’arresto facoltativo in f‌lagranza
debba intendersi come esteso anche alla possibilità nei
medesimi casi di applicare misure coercitive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La norma di cui il Pubblico Ministero sollecita una di-
versa interpretazione prevede espressamente un’estensio-
ne della possibilità di procedere a fermo di indiziato di de-
litto al di fuori dei limiti stabiliti dall’art. 384 c.p.p. a tutti
i casi in cui è consentito l’arresto facoltativo in f‌lagranza
ex art. 381 c.p.p..
Una simile disposizione è stata intesa dalla giurispru-
denza di questa corte come derogativa dei soli limiti di
pena previsti dall’art. 384, 1° c., c.p.p., essendo comunque
necessario, a prescindere dalle f‌inalità perseguite dalla
norma, il ricorrere degli ulteriori presupposti ivi previsti
(“Anche per l’ipotesi di fermo di indiziato di delitto previ-
sto dall’art. 77 D.L.vo n. 159 del 2011, sono necessari i pre-
supposti codicistici dei gravi indizi di colpevolezza e del
pericolo di fuga” sez. IV, n. 29911 del 17 luglio 2012 - dep.
23 luglio 2012, Gancitano, Rv. 25323401; nello stesso senso
sez. VI, n. 1746 del 23 novembre 2012 - dep. 14 gennaio
2013, P.M. in proc. Ciociola e altri, Rv. 25419901).
La disposizione legislativa in parola è dunque interve-
nuta per ampliare le ipotesi in cui è possibile procedere
a fermo ma non ha introdotto alcuna innovazione rispetto
alla disciplina generale dell’istituto e, in particolare, in me-
rito alle condizioni necessarie per l’applicazione di misure
coercitive a seguito al provvedimento di convalida. Perma-
ne perciò la limitazione prevista in linea generale dall’art.
391, 5° comma, c.p.p., secondo cui solo in caso di arresto
per uno dei delitti di cui all’ art. 381, 2° comma, c.p.p. ov-
vero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori
dai casi di f‌lagranza, e non in caso di fermo, l’applicazione
della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena
previsti dagli artt. 274, 1° comma, lett. c) e 280 c.p.p..
Nessuna interpretazione estensiva è poi possibile al
f‌ine di non frustare la ratio legis, come sollecita il ricor-
rente, sia perchè tale ratio deve essere individuata nella
mera volontà di estendere le ipotesi in cui è consentito il
fermo, rimanendo comunque inalterata la disciplina gene-
rale dell’istituto, sia perchè le norme processuali penali
che riguardano diritti fondamentali, qual è quello di liber-
tà, non sono suscettibili di interpretazione estensiva in
malam partem, come è stato ritenuto da questa Corte in
epoca non recente (sez. I, n. 2565 del 5 giugno 1986 - dep.
18 novembre 1986, Matrone, Rv. 17428501).
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esa-
me. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 16 GENNAIO 2017, N. 1916
(C.C. 9 DICEMBRE 2016)
PRES. FUMU – EST. ARIOLLI – P.M. X (CONF.) – RIC. YUAN ZONG FEN
Prova penale y Sequestri y Sequestro f‌inalizzato
alla conf‌isca per equivalente y Provvedimento di
alienazione di cose suscettibili di deterioramento
y Rimedio esperibile y Da parte dell’autorità giudi-
ziaria y Legittimità.
. In tema di sequestro preventivo f‌inalizzato alla conf‌i-
sca per equivalente, quando lo stesso abbia ad oggetto
beni suscettibili di deterioramento, per tale dovendosi
intendere anche il deprezzamento (dovuto al trascorre-
re del tempo, rispetto all’originario valore di mercato è
legittimo il provvedimento con il quale, in applicazione
dell’art. 260, comma 3, c.p.p., l’autorità giudiziaria ne
disponga la vendita. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 260) (1)
(1) Per utili riferimenti sull’argomento si vedano Cass. pen., sez. I, n.
19918, 30 aprile 2003, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna e Cass.
pen., sez. III, n. 2695, 18 novembre 1994, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Yuan Zhong Fen ricorre per cassazione avverso il
provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di Firenze
in data 31 marzo 2016 ha rigettato l’istanza di opposizione
alla vendita di un’autovettura di proprietà della ricorren-
te. Deduce la violazione di legge e, in particolare, dell’art.
260 c.p.p., disposizione che regola la vendita di beni de-

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