Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 19 Gennaio 2017, N. 2656 (Ud. 9 Novembre 2016)

Pagine181-184
181
giur
Arch. nuova proc. pen. 2/2017
LEGITTIMITÀ
dei componenti la famiglia, al di fuori di quello stretta-
mente alimentare, che, peraltro, presuppone una inca-
pacità del congiunto di procurarsi autonomamente un
reddito, che potrebbe essere risolta proprio dal prov-
vedimento di autorizzazione al lavoro. (Mass. Redaz.)
(c.p.p., art. 284) (1)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. VI, 26 agosto 2005, n.
32574, in questa Rivista 2006, 567 e Cass. pen., sez. II, 25 marzo 2015,
n. 12618, ivi 2016, 531.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesso che con l’ordinanza impugnata il Tribunale
del riesame di Bari ha respinto l’appello proposto nell’in-
teresse di C. J. avverso l’ordinanza del 12 maggio 2016 con
la quale il Tribunale di Trani aveva rigettato l’istanza di
autorizzazione al lavoro, ritenendo non provato lo stato
di assoluta indigenza dell’appellante ed incompatibile lo
svolgimento di attività lavorativa con il regime cautela-
re applicato, indispensabile per contenere il pericolo di
reiterazione criminosa, desumibile dal coinvolgimento
dell’imputato in un’associazione a delinquere f‌inalizzata
al traff‌ico di stupefacenti, attiva in vari ambiti territoriali;
2. rilevato che avverso l’ordinanza cautelare ricorre il
difensore del C., che denuncia violazione di legge e illogi-
cità della motivazione, in quanto il Tribunale ha fatto rife-
rimento ad un concetto restrittivo e superato di assoluta
indigenza, ignorando che nell’istanza erano stati segnalati
l’obbligo di mantenimento di un f‌iglio minore, imposto
dal Tribunale per i Minorenni, lo stato di gravidanza della
compagna e l’onerosità del canone di locazione, che assor-
be interamente il reddito dichiarato. Segnala, inoltre, che
il Tribunale ha errato nel ritenere la convivente, anziché
la sorella, titolare della società presso la quale dovrebbe
essere assunto il C., e ha errato nel ritenere incompatibile
con il regime cautelare l’attività di lavoro da svolgere a
causa dei continui spostamenti necessari, mentre invece,
il C. dovrebbe svolgere l’attività di operatore call center in
luogo f‌isso, facilmente controllabile;
3. il ricorso è fondato.
Tenuto conto che l’autorizzazione al lavoro non è un
diritto del detenuto agli arresti domiciliari, ma una di-
sposizione eccezionale, che, in presenza dei presupposti
previsti dall’art. 284, comma terzo, c.p.p., di stretta inter-
pretazione, consente di derogare al regime detentivo, la
valutazione dei giudici di merito quanto all’insussistenza
dello stato di assoluta indigenza non risulta corretta né
operata in modo completo.
Precisato che tale condizione va riferita ai bisogni
primari dell’individuo e dei familiari a suo carico (vitto,
vestiario, alloggio, educazione, salute), deve farsi riferi-
mento alle condizioni reddituali e patrimoniali del sogget-
to, eventualmente comprensive delle utilità economiche,
costituenti anche esse reddito personale, che siano cor-
risposte dalle persone obbligate per legge o per rapporti
contrattuali al suo mantenimento per motivi che prescin-
dano dalla capacità al lavoro dell’assistito.
In particolare, non rileva a tal f‌ine la situazione econo-
mica dei familiari, poiché, come ritenuto da questa Corte,
essa non è presa in considerazione dalla legge, né sussiste
alcun obbligo di mantenimento del sottoposto agli arresti
domiciliari a carico dei componenti la famiglia, al di fuori
di quello strettamente alimentare, che, peraltro, presup-
pone una incapacità del congiunto di procurarsi autono-
mamente un reddito, che potrebbe essere risolta proprio
dal provvedimento di autorizzazione al lavoro.
Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione di tali
principi, in quanto non solo ha considerato i redditi fami-
liari come direttamente fruibili dal C., ma non ne ha ana-
lizzato l’effettiva entità, ed è incorso in errore laddove ha
ritenuto che la compagna del C. sia titolare della società
presso la quale l’imputato dovrebbe prestare l’attività di
lavoro, mentre, invece, dall’istanza risulta che titolare ed
amministratore della società sia la sorella della compa-
gna: ne discende che la valutazione è fondata anche su
un dato errato e sulla presunta mancata allegazione della
situazione patrimoniale dell’impresa.
Non risulta decisiva la ulteriore valutazione del Tribu-
nale secondo la quale l’autorizzazione al lavoro vanif‌iche-
rebbe le esigenze cautelari, in quanto, anche se tale para-
metro può ritenersi implicitamente evocato dalla norma
in esame, che attribuisce in proposito al giudice un potere
discrezionale pur in presenza di un accertato stato di “as-
soluta indigenza”, la concreta necessità di salvaguardare
le esigenze cautelari merita una motivazione di particola-
re aderenza alle peculiarità del caso, atteso che ad essa si
contrappone la necessità di assicurare all’individuo condi-
zioni di vita decenti, riferibile a valori costituzionali (sez.
VI, n. 32574 del 3 giugno 2005, Politanò, Rv. 231869; sez. II,
n. 12618 del 12 febbraio 2015, Bosco, Rv. 262775).
L’ordinanza impugnata va pertanto, annullata con rin-
vio per nuovo esame al Tribunale di Bari, Sezione per il
riesame delle misure coercitive. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 19 GENNAIO 2017, N. 2656
(UD. 9 NOVEMBRE 2016)
PRES. DIOTALLEVI – EST. DI PISA – P.M. GAETA (CONF.) – RIC. CALABRÒ
Revisione y Provvedimenti impugnabili y Sentenza
di estinzione del reato y Per sopravvenuta prescri-
zione y Con conferma delle statuizioni civili y Inam-
missibilità.
. È inammissibile l’istituto della revisione, per il quale
deve ritenersi applicabile il principio di tassatività di
cui all’art. 568 c.p.p., alle condanne statuite ai soli ef-
fetti civili nei processi penali conclusisi con declarato-
rie di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
(Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 568; c.p.p., art. 629; c.p.p.,
art. 631) (1)
(1) In senso difforme si è espressa la recente Cass. pen., sez. V, 8
novembre 2016, n. 46707 in questa Rivista 2017, 53, nel senso che
ammette la revisione in caso di condanna ai soli effetti civili, per il

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT