Corte di Cassazione Penale sez. VI, 11 ottobre 2016, n. 42951 (ud. 9 settembre 2016)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2017
LEGITTIMITÀ
Dall’altro ancora, nessun automatismo è lecito inferi-
re tra il disposto dell’art. 4 del Codice della Privacy e la
predicabilità di un danno non patrimoniale, fattispecie cui
le sezioni unite di questa Corte hanno riservato un ampia
e approfondita disamina, affermando il principio della ir-
risarcibilità di quelli che non superino una determinata
soglia di serietà e gravità (con esclusione dei danni cd.
bagattellari, e di quelli rientranti in una normale ed auspi-
cabile dimensione di tollerabilità dovuta alla civile convi-
venza, come imposta dal contemperamento tra i principi
costituzionali di solidarietà e tolleranza e quelli posti a
presidio della dignità libertà e salute dell’individuo), e
comunque della irrisarcibilità di quelli che non risultino
puntualmente allegati e provati (allegazione e prova, nel-
la specie, del tutto assente), come ancora di recente affer-
mato da questa Corte regolatrice (Cass. 15429 del 2014).
Il ricorso è pertanto accolto, e il procedimento rinviato
al Tribunale di Marsala, che, in persona di altro giudice, si
atterrà ai principi di diritto sopra esposti. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 11 OTTOBRE 2016, N. 42951
(UD. 9 SETTEMBRE 2016)
PRES. CARCANO – EST. VILLONI – RIC. EL MONTASSIR
Obblighi di comportamento verso la polizia y
Inottemperanza all’invito di fermarsi y Incrocio tra
veicoli malagevole y Conf‌igurabilità del reato di cui
all’art. 650 c.p. y Esclusione y Illecito amministrati-
vo previsto dall’art. 192 c.d.s. y Sussistenza.
. L’inottemperanza del conducente di un veicolo all’in-
vito a fermarsi da parte di un uff‌iciale di polizia giudi-
ziaria integra l’illecito amministrativo previsto dall’art.
192, comma primo, C.d.s., e non il reato di inosservanza
dei provvedimenti dell’autorità previsto dall’art. 650
cod. pen., stante l’operatività del principio di specialità
di cui all’art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
(c.p., art. 650; nuovo c.s., art. 192; l. 24 novembre 1981,
n. 689, art. 9) (1)
(1) Negli stessi termini v. Cass. pen., sez. I, 25 settembre 2008, in
questa Rivista 2009, 223 e Cass. pen., sez. I, 24 gennaio 2008, Faggioli,
ivi 2008, 405.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di L’A-
quila ha confermato quella emessa a seguito di giudizio
abbreviato dal Tribunale di Avezzano in data 23 gennaio
2013 e la condanna ivi stabilita di El Montassir Abdellah
alla pena di un anno di reclusione in ordine ai reati di cui
all’art. 650 c.p. (capo B), art. 337 c.p. (capo C); artt. 582,
585, 576 n. 1, 61 n. 2 c.p. (capo D) e art. 635 c.p. (capo E
dell’imputazione) aggravati dalla recidiva reiterata infra-
quinquennale (art. 99 c.p.).
Rispondendo ad alcune delle doglianze formulate con
l’atto d’appello, la Corte territoriale ha statuito che la
contestata inottemperanza all’ordine di arrestare l’auto-
vettura impartito con paletta segnaletica ha integrato il
reato di cui all’art. 650 c.p. (capo B), mentre gli atti di au-
tolesionismo praticati dallo imputato, comunque accom-
pagnatisi a quelli di violenza esercitati nei confronti dei
pubblici uff‌iciali, hanno integrato il delitto di resistenza
di cui al capo C.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato,
che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in
ordine a tutti i reati oggetto di condanna.
Con riferimento al reato di danneggiamento (capo E),
sostiene che la documentazione versata in atti non è ido-
nea a fornire la prova della sussistenza del reato di cui
all’art. 635 c.p., dal momento che il water del Commissa-
riato della Polizia di Stato di Avezzano oggetto del con-
testato danneggiamento non risultava affatto divelto, ma
solo leggermente spostato dalla sua sede.
Quanto al reato di cui al capo B, deduce che la condotta
in addebito integra esclusivamente l’illecito amministrati-
vo di cui all’art. 192, comma 1 c.d.s.,
Con riferimento al delitto di resistenza, deduce poi che
i meri atti di autolesionismo non possono avere integrato il
reato de quo, non avendo egli manifestato alcuna volontà
di opporsi all’operato dei pubblici uff‌iciali; contesta, inf‌i-
ne, la sussistenza delle lesioni personali patite dai pubbli-
ci uff‌iciali, quali risultanti dai referti medici acquisiti agli
atti processuali, dovendo le stesse essere qualif‌icate come
mere percosse (art. 581 c.p.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato, tranne per la
parte concernente la contravvenzione di cui all’art. 650
c.p..
2. Risulta infondata la doglianza riferita alla pretesa
inconf‌igurabilità del delitto di cui all’art. 337 c.p. in dipen-
denza da atti di autolesionismo.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte di Cassazio-
ne, infatti, il delitto di resistenza a pubblico uff‌iciale può
essere integrato anche da una condotta auto-lesionistica
dell’agente, quando la stessa sia f‌inalizzata ad impedire o
contrastare il compimento di un atto dell’uff‌icio ad opera
del pubblico uff‌iciale (sez. VI, sent. n. 10878 del 18 novem-
bre 2009, dep. 2010, M. e altro, Rv. 246675; sez. VI, sent. n.
4929 del 17 dicembre 2003, dep. 2004, Moraes De Jesus,
Rv. 229511).
3. Attengono, invece, propriamente al merito del giu-
dizio le censure riferite alle modalità del danneggiamento
contestato al capo E, nonchè la sussistenza delle lesioni
personali cagionate (e certif‌icate dai sanitari) ai pubblici
uff‌iciali di cui al capo D e come tali risultano improponibi-
li in questa sede di legittimità (art. 606, comma 3 c.p.p.,).
4. È invece fondata la doglianza riguardante la conf‌igu-
rabilità della contravvenzione di cui all’art. 650 c.p. (capo
B), che la Corte territoriale ha ritenuto integrata dalla mera
inottemperanza all’ordine di fermarsi, giusta motivazione
consistente, peraltro, in una mera tautologia (non potendo
la condotta del prevenuto (...) inquadrarsi nella semplice
inottemperanza all’ordine di fermarsi (...) astrattamente
punibile con una semplice sanzione amministrativa).

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