Corte di Cassazione Penale sez. IV, 15 dicembre 2016, n. 53304 (ud. 29 settembre 2016)

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giur
5/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Resta, pertanto, esclusa per tali soggetti l’applicabilità del
comma 1, che concerne genericamente “l’impianto di reti”
o “l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica”,
vietando alle amministrazioni, anche locali, di imporre
“oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”. Ed è del
tutto incontroverso che, nel caso concreto, la E-Via s.p.a.
sia un operatore di telecomunicazioni. Né può revocarsi
in dubbio che la suddetta norma interpretativa, per tale
sua natura, sia applicabile retroattivamente anche a fatti-
specie - come la presente - insorte prima della sua entrata
in vigore. Ed invero, la qualif‌icazione di una disposizione
di legge come norma di interpretazione autentica esprime
univocamente l’intento del legislatore di imporre un de-
terminato signif‌icato a precedenti disposizioni di pari gra-
do, così da far regolare dalla nuova norma fattispecie sorte
anteriormente alla sua entrata in vigore, dovendosi esclu-
dere, in applicazione del canone ermeneutico che impone
all’interprete di attribuire un senso a tutti gli enunciati
del precetto legislativo, che la disposizione possa essere
intesa come diretta ad imporre una determinata disciplina
solo per il futuro (cfr. Cass. sez. un. 9941/2009).
1.3. Per tali ragioni, pertanto, il ricorso principale non
può che essere accolto.
2. Resta assorbito il ricorso incidentale, con il quale la
provincia di Pordenone si duole del fatto che la Corte di
Appello abbia dichiarato che l’eff‌icacia pattizia del canone
di occupazione del suolo - prevista dall’art. 27 del D.L.vo n.
285 del 1992, richiamato dalla convenzione stipulata dalle
parti il 16 gennaio 2001 - abbia perso eff‌icacia dal 2009,
per effetto dell’art. 1, comma 6, della legge n. 69 del 2009.
3. L’accoglimento del ricorso principale comporta la
cassazione della sentenza di appello. Non essendo neces-
sari ulteriori accertamenti di fatto la Corte, nell’eserci-
zio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384,
comma 2, c.p.c., accoglie l’opposizione della E-Via s.p.a.
avverso il decreto ingiuntivo n. 1434/2004, emesso dal Tri-
bunale di Pordenone.
4. Concorrono giusti motivi, tenuto conto della novità
delle questioni giuridiche trattate, per dichiarare intera-
mente compensate tra le parti le spese di tutti i gradi del
giudizio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 15 DICEMBRE 2016, N. 53304
(UD. 29 SETTEMBRE 2016)
PRES. BIANCHI – EST. BELLINI – P.M. GALLI (CONF.) – RIC. P.C. IN PROC. SANAVIO
Precedenza y Precedenza di fatto y Attraversamen-
to di crocevia y Sussistenza y Condizioni.
. In tema di circolazione stradale, la cosiddetta prece-
denza di fatto sussiste soltanto nei casi in cui il veicolo
si presenti all’incrocio con tanto anticipo da consentir-
gli di effettuarne l’attraversamento senza che si verif‌i-
chi la collisione e senza che il conducente, cui spetta la
precedenza di diritto, sia costretto ad effettuare mano-
vre di emergenza, o a rallentare, oltre i limiti richiesti
dalla presenza del crocevia o, addirittura, a fermarsi.
(nuovo c.s., art. 145) (1)
(1) Analogamente, v. Cass. pen. sez. IV, 5 ottobre 2009, n. 38671, in
questa Rivista 2010, 637 e Cass. pen., sez. IV, 12 agosto 2008, n. 33385,
ivi 2009, 315.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Pisa, con la sentenza impugnata, con-
fermava integralmente la sentenza del Giudice di pace di
Pisa il quale aveva assolto Sanavio Fabrizio dal reato di
lesioni personali colpose ai danni di De Paolis Armando da
questi subite in conseguenza di sinistro stradale.
Il giudice di appello, previa declaratoria di ammissibili-
tà della impugnazione del De Paolis limitatamente agli ef-
fetti civili, rilevava che la impugnazione si fondava su una
ricostruzione alternativa del sinistro stradale, fornita da
un approfondimento tecnico operato dall’appellante, vol-
to a rappresentare che la svolta a sinistra operata dal De
Paolis si era realizzata mediante il taglio dell’angolo della
curva e in violazione dell’obbligo di concedere la preceden-
za al veicolo del De Paolis il quale procedeva su strada pri-
vilegiata e in presenza di ostacolo che si frapponeva all’av-
vistamento reciproco dovuto alla vegetazione ivi presente.
2. Assumeva dunque che tale ricostruzione alternativa
era da respingere, atteso che le conclusioni cui era per-
venuto il primo giudice si fondavano su una ricostruzione
del sinistro fondata sugli elementi obiettivi agli atti e sui
danni riportati dai veicoli. In base ad essi emergeva che il
sinistro si era concretizzato quando l’operazione di svol-
ta a sinistra era stata completata, che si era trattato di
urto frontale intervenuto quando il veicolo del Sanavio era
perfettamente allineato all’asse stradale, e che ragione del
sinistro era stata la velocità del veicolo del De Paolis di
molto superiore al limite ivi esistente.
3. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazio-
ne la parte civile costituita De Paolis Armando il quale
articolava un triplice motivo di ricorso.
Con un primo motivo deduceva violazione di legge in
relazione alla interpretazione e applicazione dell’art 145
c.d.s. nella parte in cui i giudici di merito avevano escluso
la vigenza dell’obbligo della precedenza in ragione di una
manovra di svolta già completata, senza procedere ad una
attenta verif‌ica della posizione e alla possibilità di reci-
proco avvistamento tra i veicoli conf‌liggenti al momento
della svolta, e pertanto non tenendo conto delle manovre
di emergenza poste in essere dal conducente che marcia-
va sulla strada privilegiata e dell’obbligo di riconoscere la
precedenza in capo all’altro conducente, con riferimento
agli obblighi su ciascuno gravanti nell’atto di approssimar-
si ad un incrocio; evidenziava altresì che l’obbligo di con-
cedere la precedenza era nella specie tanto più cogente in
quanto la visibilità era ostacolata dalla vegetazione e che
non vi erano i presupposti per applicare i principi della
precedenza di fatto, stante la contiguità dell’urto rispetto
all’attraversamento dell’area di incrocio.
Con un secondo motivo deduceva vizio motivazionale
in punto a ricostruzione del sinistro nella parte in cui era

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