Corte di Cassazione Penale sez. V, 16 gennaio 2017, n. 1787 (ud. 22 settembre 2016)

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giur
5/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
ai sensi dell’art. 615 c.p.c., alle esecuzioni per il recupero
di crediti da sanzioni per violazioni al codice della strada
appartengono alla competenza per materia del giudice di
pace (Cass., ord. 18 febbraio 2015, n. 3283, ove ulteriori
riferimenti; V. pure Cass., ord. 16 ottobre 2014, n. 21914,
ovvero Cass., ord. 23 novembre 2011, n. 24753; di recente,
sia pure relativamente alla connessa problematica delle
impugnative dei preavvisi di fermi amministrativi o delle
ipoteche esattoriali per i crediti aventi ad oggetto le san-
zioni per infrazioni al codice della strada, V. Cass., ord. n.
9447/16 e la recentissima Cass., ord. n. 25384/16).
6. - La conclusione si conferma oggi in base agli artt. 6
e 7 del D.L.vo 150 del 2011, potendosi qualif‌icare la com-
petenza devoluta in base ad un criterio composito, che
permane prioritariamente per materia e solo in un mo-
mento logicamente successivo è connotato dall’elemento
del valore: in sostanza, in considerazione prioritaria pur
sempre di un oggetto della controversia - e quindi per ma-
teria - che si identif‌ica con l’impugnazione di una pretesa
sanzionatoria per violazioni al codice della strada, benché
poi occorra verif‌icare il massimo edittale della sanzione al
f‌ine di ripartire ulteriormente la competenza, identif‌icata
in ragione di tale oggetto, in dipendenza del valore pecu-
niario potenziale di quella pretesa.
7. - Pertanto, reputa il Collegio necessario ribadire
nella presente fattispecie il carattere funzionale e con-
seguentemente inderogabile della competenza per mate-
ria, combinato nella specie con il non superamento della
soglia sussidiaria di valore della competenza del giudice
di pace: ciò che comporta allora l’assoluta irrilevanza del
cumulo degli importi delle cartelle impugnate con unita-
rio atto dal debitore ingiunto, visto che ognuna delle con-
troversie (in cui si risolve la contestazionc delle singole
pretese creditorie) non cessa di essere considerata, ai f‌ini
della competenza, prioritariamente in base alla materia.
8. - Infatti il cumulo potrebbe comportare, in virtù degli
artt. 10 cpv. e 104 c.p.c., la deroga alla competenza esclusi-
vamente quando si trattasse di competenza per valore, ma
non pure in caso di competenza per materia (Cass., ord. 21
marzo 2011, n. 6463; Cass., ord. 12 marzo 2012, n. 3878),
sicché una sommatoria di controversie tutte di competenza
per materia del giudice di pace non dà luogo ad una nuova
controversia per la quale torni ad essere rilevante il crite-
rio di competenza per valore, il quale sia invece escluso per
ciascuno di quelle controversie singolarmente considerate.
9. - E, correttamente dolutosi il tribunale per la nega-
zione, ad opera del giudice di pace che gli aveva invece
rimesso la controversia, della sua propria competenza per
materia, il regolamento sollevato dal primo va riconosciu-
to ammissibile e fondato, con declaratoria della compe-
tenza (per materia) del secondo.
10. - Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente
procedimento, trattandosi di regolamento sollevato di uff‌i-
cio (per tutte Cass., ord. 2 settembre 2004, n. 17657; Cass.,
ord. 1 aprile 2011, n. 75, né, non integrando esso un mez-
zo di impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art.
1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 16 GENNAIO 2017, N. 1787
(UD. 22 SETTEMBRE 2016)
PRES. BRUNO – EST. LAPALORCIA – P.M. CEDRANGOLO (PARZ. DIFF.) – RIC.
TOBOLOBO
Cassazione penale y Ricorso y Inammissibilità y
Conseguenze y Rilevabilità della intervenuta de-
penalizzazione y Sussistenza y Fattispecie relativa
all’ipotesi di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada,
depenalizzata dall’art. 1, comma primo, D.L.vo n.
8/2016.
. L’inammissibilità del ricorso per cassazione per qua-
lunque causa verif‌icatasi non impedisce la possibilità
di dichiarare la depenalizzazione del reato nel frattem-
po intervenuta. (Nella specie, relativamente all’ipotesi
di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada, per effetto
dell’art. 1, comma primo, D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8).
(c.p.p., art. 129; nuovo c.s., art. 116; d.l.vo 15 gennaio
2016, n. 8, art. 1) (1)
(1) In senso conforme, pur con riferimento a diversa fattispecie, v.
Cass. pen., sez. V, 18 ottobre 2016, n. 44088, in Arch. nuova proc. pen.
2017, 68; Cass. pen., sez. V, 28 settembre 2016, n. 40282 , in Ius&Lex
dvd n. 1/2017, ed. La Tribuna. Contra, nel senso che l’’inammissibilità
del ricorso per cassazione per qualunque causa intervenuta non con-
sente il formarsi di un valido rapporto processuale e preclude pertan-
to la possibilità di dichiarare la depenalizzazione del reato, v. Cass.
pen., sez. IV, 27 febbraio 2001, n. 8200, in Arch. nuova proc. pen. 2002,
106. In dottrina, per un commento operativo ai Decreti n. 7 e 8 del 15
gennaio 2016, v. FRANCESCO BARTOLINI, Le nuove depenalizzazio-
ni e e le sanzioni pecuniarie civili, Tribuna Dossier, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Jeremie Tobolobo ricorre tramite il difensore avverso
la sentenza della Corte d’appello di Torino che ne ha con-
fermato il riconoscimento di responsabilità per il reato di
cui all’art. 495 c.p. (aveva indicato una diversa data di na-
scita in modo da apparire minore) e per la contravvenzio-
ne di cui all’art. 116, comma 15, Codice della Strada, ridu-
cendo la pena a mesi cinque e giorni dodici di reclusione.
2. Con unico motivo si duole del trattamento sanziona-
torio che assume carente di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatez-
za non necessitando analitica motivazione della determi-
nazione da parte della corte torinese nel minimo edittale
della pena base per la violazione più grave (anni uno di
reclusione per il reato di cui all’art. 495 c.p.), della ridu-
zione massima per le attenuanti generiche (mesi otto) e
di un minimo aumento per la continuazione con il reato
satellite di guida senza patente (giorni tre).
2. Nelle more del giudizio di legittimità è peraltro inter-
venuta la depenalizzazione della contravvenzione di cui
all’art. 116, comma 15, c.d.s. per effetto dell’art. 1, comma
1, D.L.vo n. 8/2016.

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