Corte di Cassazione Penale sez. VI, 5 aprile 2017, n. 17061 (ud. 2 febbraio 2017)

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giur
5/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Certo, se lo spazio fosse stato genericamente dedicato
al posteggio dei disabili la condotta del ricorrente avrebbe
integrato la sola violazione dell’art. 158, comma 2, Codice
della strada, che punisce, appunto, con sanzione ammini-
strativa, chi parcheggi il proprio veicolo negli spazi riserva-
ti alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide.
Ma, in questo caso, quando lo spazio è espressamente riser-
vato ad una determinata persona, per ragioni attinenti al
suo stato di salute (come non si contesta essere avvenuto
nel presente caso specif‌ico), alla generica violazione della
norma sulla circolazione stradale si aggiunge l’impedimen-
to al singolo cittadino a cui è riservato lo stallo di parcheg-
giare lì dove solo a lui è consentito lasciare il mezzo.
Sussiste pertanto l’elemento oggettivo del delitto con-
testato.
2. Ne sussiste anche l’elemento soggettivo, contestato
dalla difesa sempre nel primo motivo di ricorso, in consi-
derazione del fatto che l’imputato, avendo visto la segna-
letica, era cosciente di lasciare l’autovettura in un posto
riservato ad una specif‌ica persona, così impedendole di
parcheggiare nello stesso spazio e non l’aveva fatto per
quei pochi minuti che avrebbero consentito di dubitare
della sua volontà ma aveva parcheggiato l’autovettura la
mattina, prima delle 10.40, lasciandovela f‌ino alla notte e
quindi impedendo al disabile, a cui era stato assegnato il
posto, di parcheggiare il veicolo anche al suo ritorno serale
nella propria abitazione. Tanto che, solo alle 2.00, l’autovet-
tura veniva rimossa ma coattivamente dalla polizia locale.
3. Il secondo motivo è inammissibile perchè versato
in fatto e, invece, esula dai poteri della Corte di cassazio-
ne quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti
a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa
integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di
una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione
delle risultanze processuali (per tutte: sez. un., 30 aprile
- 2 luglio 1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più
recenti: sez. IV, n. 4842 del 2 dicembre 2003 - 6 febbraio
2004, Elia, Rv. 229369).
Il motivo proposto tende, appunto, ad ottenere una
inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di
valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito,
il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici,
ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.
La Corte palermitana aveva dato conto dell’ipotesi al-
ternativa offerta dalla difesa, che l’autovettura fosse stata
parcheggiata dalla nuora, e ne aveva dedotto la falsità dal
fatto che costei aveva riferito di avere parcheggiato il vei-
colo in un momento in cui ciò non sarebbe stato possibile
posto che lo spazio era occupato dall’avente diritto.
4. È inammissibile anche il terzo motivo di ricorso vi-
sto che non vi è una conseguenzialità inevitabile fra l’esito
del presente procedimento e quello del processo relativo
alle false testimonianze costituenti la prova d’alibi anche
in considerazione della congrua motivazione offerta dalla
Corte territoriale sul punto.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricor-
rente al pagamento delle spese del grado. (Omissis)
I
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 5 APRILE 2017, N. 17061
(UD. 2 FEBBRAIO 2017)
PRES. CONTI – EST. BASSI – P.M. X – RIC. B.A.
Resistenza a pubblico uff‌iciale y Elemento og-
gettivo y Violenza o minaccia y Violenza y Estremi y
Fuga alla guida di un veicolo y Sussistenza del reato
y Esclusione.
. Ai f‌ini della conf‌igurabilità del reato di resistenza a
pubblico uff‌iciale, integra gli estremi della violenza la
condotta di soggetto che fugga alla guida di un veicolo
in modo tale da porre deliberatamente in pericolo l’in-
columità personale degli agenti inseguitori e degli altri
utenti della strada. (Nella fattispecie è stato escluso il
reato di cui all’art. 337 c.p. poichè non è stato provato
con certezza che l’imputato avesse posto in essere una
condotta effettivamente pericolosa per l’incolumità
personale altrui) (Mass. Redaz.) (c.p., art. 337) (1)
II
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 6 MARZO 2017, N. 10885
(UD. 14 DICEMBRE 2016)
PRES. IPPOLITO – EST. GIORDANO – P.M. CARDIA (DIFF.) – RIC. MINNECI
Resistenza a pubblico uff‌iciale y Elemento og-
gettivo y Violenza o minaccia y Estremi y Resistenza
nei confronti di ausiliario del traff‌ico.
. È ravvisabile il reato di resistenza a pubblico uff‌iciale,
ex art. 337 c.p., nella condotta di chi, accortosi che un
ausiliario del traff‌ico stava elevando contravvenzione
ad alcune auto in sosta vietata, lo abbia raggiunto e,
chiedendogli con fare minaccioso cosa stesse facendo,
gli abbia strappato di mano la penna con la quale l’a-
gente stava compilando l’avviso di contestazione da la-
sciare sul parabrezza della propria autovettura. (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 337) (2)
(1) Si richiamano, nel medesimo senso di cui in massima, le senten-
ze citate in parte motiva Cass. pen., sez. fer., 2 gennaio 2014, n. 40, in
CED Cassazione penale, RV 257915 e Cass. pen., sez. VI, 12 settembre
2003, n. 35448, in questa Rivista 2004, 630. Per un commento giuri-
sprudenziale all’art. 337 c.p., si rimanda a LUIGI ALIBRANDI, Codice
penale commentato, ed. La Tribuna, Piacenza 2017.
(2) Qualche utile riferimento in tema di delitto di resistenza a pub-
blico uff‌iciale nei confronti di un ausiliario del traff‌ico cui era stata
usata violenza all’atto della contestazione di una contravvenzione al
codice della strada si trova in Cass. pen., sez. VI, 20 febbraio 2009,
n. 7496. in Riv. pen. 2010, 99. Per un commento giurisprudenziale
all’art. 337 c.p., si rimanda a LUIGI ALIBRANDI, Codice penale com-
mentato, ed. La Tribuna, Piacenza 2017.

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