Corte di Cassazione Penale sez. V, 10 ottobre 2016, n. 42774 (ud. 21 settembre 2016)

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2017
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 10 OTTOBRE 2016, N. 42774
(UD. 21 SETTEMBRE 2016)
PRES. PALLA – EST. DE MARZO – P.M. LOY (DIFF.) – RIC. LATRI ED ALTRO
Furto y Momento consumativo del reato y Sottra-
zione di autovettura munita di sistema di antifurto
satellitare y Reato tentato y Esclusione y Furto con-
sumato y Ragioni.
. Il delitto di furto deve considerarsi consumato anche
quando oggetto della sottrazione sia un’autovettura
munita di sistema di antifurto satellitare, in quanto
tale strumento non impedisce la sottrazione ed il con-
testuale illecito impossessamento del veicolo, ma ha la
diversa funzione di agevolarne il recupero. (c.p., art.
56; c.p., art. 624) (1)
(1) In termini, v. Cass. pen., sez. V, 26 febbraio 2014, n. 9394, in que-
sta Rivista 2014, 1029 e Cass. pen., sez. IV, 3 febbraio 2003, n. 4824,
in Riv. pen. 2003, 106.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 4 novembre 2015 la Corte d’appello
di Torino, in parziale riforma della decisione di primo gra-
do, ritenuta la sussistenza di un unico delitto consumato
di furto aggravato (art. 624 c.p., art. 625 c.p., comma 1,
n. 2), in relazione alla sottrazione di un’autovettura e dei
beni in essa contenuti, ha rideterminato la pena inf‌litta
agli imputati, Roberto Milojevic e Luigi Latri, conferman-
do la condanna di questi ultimi al risarcimento dei danni
in favore della costituita parte civile.
2. Nell’interesse degli imputati sono stati proposti di-
stinti ricorsi per cassazione.
3. Il ricorso proposto nell’interesse del Milojevic si aff‌i-
da ad un unico motivo, con il quale si lamentano vizi mo-
tivazionali e violazione dell’art. 132 c.p., in relazione alla
determinazione della pena base.
4. Il ricorso proposto nell’interesse del Latri è aff‌idato
ai seguenti motivi.
4.1. Con il primo motivo si lamenta erronea applica-
zione degli artt. 56 e 624 c.p., rilevando che la condotta de-
gli imputati doveva essere qualif‌icata come tentativo, dal
momento che gli stessi erano stati fermati in breve tempo
e tratti in arresto, a causa della predisposizione di un si-
stema satellitare, monitorato dall’addetto alla vigilanza, al
quale tale attività ben poteva essere delegata dal titolare
del bene. A sostegno della tesi indicata il ricorrente invoca
le argomentazioni di sez. un., n. 52117 del 17 luglio 2014,
Prevete, Rv. 261186.
4.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazio-
nali ed erronea applicazione dell’art. 625 c.p., comma 1,
n. 2, dal momento che, non essendo stato rinvenuto nella
disponibilità degli imputati alcun marchingegno elettro-
nico per aprire il veicolo, difettava ogni elemento idoneo a
dimostrare la sussistenza della ritenuta circostanza aggra-
vante dell’uso del mezzo fraudolento.
4.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali
ed erronea applicazione dell’art. 99 c.p., comma 4, per non
avere la Corte territoriale argomentato, se non con for-
mule tautologiche, in ordine alla più accentuata capacità
criminale rivelata dalla nuova condotta attribuita al Latri.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso proposto nell’interesse del Milojevic è
inammissibile, dal momento che la graduazione della
pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzio-
ni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti,
rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la
esercita, così come per f‌issare la pena base, in aderenza ai
principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; ne discende
che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassa-
zione, miri ad una nuova valutazione della congruità della
pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio
o di ragionamento illogico (sez. V, n. 5582 del 30 settembre
2013 - 4 febbraio 2014, Ferrario, Rv. 259142), nel caso di
specie non ravvisabili. Invero, una specif‌ica e dettaglia-
ta motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata,
specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circo-
stanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga
superiore alla misura media di quella edittale, potendo
altrimenti essere suff‌icienti a dare conto dell’impiego dei
criteri di cui all’art. 133 c.p. le espressioni del tipo: "pena
congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il
richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere
(sez. II, n. 36245 del 26 giugno 2009, Denaro, Rv. 245596)
2. Il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse
del Latri è infondato.
Questa Corte ha reiteratamente affermato che il de-
litto di furto deve considerarsi consumato anche quando
oggetto della sottrazione sia un’autovettura munita di
sistema di antifurto satellitare, in quanto tale strumento
non impedisce la sottrazione ed il contestuale illecito im-
possessamento del veicolo, ma ha la diversa funzione di
agevolarne il recupero (sez. V, n. 9394 del 20 gennaio 2014,
Tiritiello, Rv. 259536; sez. IV, n. 4824 del 11 dicembre 2002
- dep. 3 febbraio 2003, Talal Alì, Rv. 223484).
Tali conclusioni non sono affatto scalf‌ite dall’orienta-
mento espresso da sez.un., n. 52117 del 17 luglio 2014, Pre-
vete cit., secondo la quale, nel ben distinto caso del furto in
supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere,
esercitato mediante appositi apparati di rilevazione auto-
matica del movimento della merce ovvero attraverso la di-
retta osservazione da parte della persona offesa o dei dipen-
denti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell’ordine
presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo
in continenti, impediscono la consumazione del delitto di
furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l’agente
conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed ef-
fettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla
sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo.
Ed, infatti, l’identif‌icazione del requisito dell’imposses-
samento nell’acquisizione della piena ed effettiva dispo-
nibilità della cosa comporta la rilevanza della continua
attività di vigilanza, solo in quanto essa consenta di in-
terrompere l’azione criminosa nell’immediatezza (par. 5.3.
della sentenza n. 52117 del 2014 cit.), laddove il recupero

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